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                                                                           Studio Legale Cucinella

        

 

       

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

Casella di testo: INDICE PER ARGOMENTO
Agenzia
Amministrativo sanzioni e multe
 Assicurazione  responsabilità civile
Banche
Cassazione
Comunione e condominio
Danni mat. civile
Danno esistenziale
liquidazione del danno appl L. pinto
Decr. ing. - Opp.
Diritto alla vita - Eutanasia
Equa riparazione
Esecuzione
Giurisdizione
Lavoro e previdenza
locazioni di cose
Mandato
Notificazioni
Obbligazioni e contratti
prescrizione
Procedura civile
Procura
prova
Provvedimenti urgenza
Rapporto tra giudicato civile e penale
Responsabilità civile
Responsabilita' professionale
Separazione e divorzio
Signoraggio
Spese processuali

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

            Giurisprudenza e News          

 


A G E N Z I A

INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - Disciplina più favorevole all'agente

Notevole è poi, in tema di determinazione dell’indennità dovuta all’agente commerciale alla cessazione del rapporto, Cass. n. 21301 (e similmente n. 21309) la quale, riprendendo la giurisprudenza comunitaria, afferma che la disciplina dettata dall’art. 1751 cod. civ. può essere derogata soltanto in meglio dalla contrattazione collettiva e, nel caso in cui l’agente sostenga in giudizio la nullità del contratto individuale recettivo di quello collettivo, il raffronto tra la disciplina legale e quella patrizia deve essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte del contratto risultata sfavorevole all’agente. Quest’ultimo pertanto ha l’onere di provare nel giudizio di merito, con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la differenza peggiorativa, mentre il preponente ha l’onere di provare il contrario, anche attraverso l’eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi. (cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, Prima sezione, 23 marzo 2006, Haonyvem c. De Zotti).

DIRITTI DEL SUBAGENTE

In tema di contratto di agenzia si segnala la sentenza n. 3196 relativa ai diritti del subagente in occasione della cessazione del rapporto. La relativa indennità prevista in favore dell’agente dall’art. 1751 cod. civ. spetta anche al sub-agente, in virtù dei sostanziali vantaggi che il preponente-agente continua a ricevere dagli affari procuratigli anche dopo la cessazione del rapporto

 


AMMINISTRATIVO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - MULTE


 

SCHEMA RIEPILOGATIVO DEPOSITO ATTI
NEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO

Decreto del Presidente n. 5/2003 dd.2.04.2003 (2)
Note del Segretario Generale n. 249/S.G. dd. 2.04.2004
(3) e n. 8 dd. 5.01.2005(4)

 

 

 

atto originale

termini

copie

oneri fiscali

note

RICORSO
(completo di documenti e fascicolato)

L'atto impugnato fa parte dei documenti.

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

Presentazione:
60 gg. dalla conoscenza del provvedimento impugnato

Deposito:

30 gg. dall'ultima notifica del ricorso

Ricorso:
4 copie

Documenti:

2 copie corredate di indice documenti

+ 2 indici comprensivi di atto impugnato

vedi tabella (5)

L' indice dei documenti, sottoscritto dal presentatore, deve contenere la numerazione progressiva e i relativi dati di riscontro (oggetto, data, provenienza)

DOCUMENTI
(corredati di indice)

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

20 gg. liberi antecedenti la data dell'udienza

2 copie + 2 copie dell’indice + copie indice per scambio con le parti nominativamente indicate

NO

 

MEMORIE

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

10 gg. liberi antecedenti la data dell'udienza

4 copie + copie per scambio con le parti nominativamente indicate

NO

 

COSTITUZIONI

(deve essere fascicolata e comprensiva di eventuali documenti con indice)

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

20 gg. dal deposito del ricorso (termine non perentorio)

2 copie con indice + indici per scambio con le parti

NO

 

MOTIVI AGGIUNTI

(completo di eventuali documenti)

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

60 gg. dalla conoscenza del nuovo provvedimento impugnato

4 copie + 2 copie documenti corredate di indice + 2 indici con il nuovo atto impugnato

 

L’atto deve indicare la dichiarazione di valore:

- se immutata rispetto al ricorso principale nulla è dovuto per il contributo unificato;

- se variata, l’importo del contributo deve essere integrato

RICORSO INCIDENTALE (completo di eventuali documenti con indice e fascicolato)

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

20 gg. dal deposito del ricorso principale

4 copie del ricorso + 2 copie documenti con indice + 2 indici

 

L’atto deve indicare la dichiarazione di valore:

- se immutata rispetto al ricorso principale nulla è dovuto per il contributo unificato;

- se variata, l'importo del contributo deve essere integrato

 

 

atto originale

termini

copie

oneri fiscali

note

ACCESSO AI DOCUMENTI
(non necessita il patrocinio di un difensore)

Presentazione:
entro 30 gg. dal diniego dell’istanza di accesso o trascorsi inutilmente 30 gg. dalla richiesta

Deposito: entro 30 gg. dall'ultima notifica

4 copie del ricorso + 2 copie documenti con indice + 2 indici

Esente se la materia del contendere rientra fra le esenzioni previste dalla legge

Il Collegio decide in Camera di Consiglio nel termine di 30 gg. dalla scadenza del termine del deposito del ricorso.

Necessita il deposito della domanda di fissazione di udienza.

SILENZIO DELL'
AMMINISTRAZIONE

Presentazione:

senza necessità di diffida all’Amministrazione inadempiente fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre 1 anno dal termine stabilito entro cui il procedimento deve concludersi o 30 gg. se non è previsto alcun termine

Deposito: entro 30 gg. dall'ultima notifica

4 copie del ricorso + 2 copie documenti con indice + 2 indici

vedi tabella (5)

Il Collegio decide in Camera di Consiglio nel termine di 30 gg. dalla scadenza del termine del deposito del ricorso. Necessita il deposito della domanda di fissazione di udienza.

ISTANZA DI OPPOSIZIONE

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

Presentazione:
60 gg. dalla comunicazione di deposito del decreto

Deposito: entro 10 gg. dall'ultima notifica

4 copie

 

Il Collegio decide in Camera di Consiglio nel termine di 30 gg. dalla scadenza del termine del deposito dell'istanza di opposizione.

 

TERMINI ABBREVIATI AI SENSI DELL’ART. 4 L. 205/2000


I termini processuali relativi a ricorsi presentati ai sensi dell’art. 4 della L. 205/00 si applicano nei giudizi aventi ad oggetto:

a.       provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b.       provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c.       i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

d.       provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e.       provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f.        provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g.       provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

Detti termini sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

Nel caso di accoglimento della domanda cautelare, il Collegio fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva nel termine di 30 gg. dalla data di deposito dell’ordinanza.
In tal caso, le parti possono depositare documenti entro il termine di 15 gg. dall’avviso di deposito dell’ordinanza e memorie entro i successivi 10 gg..
Il termine per la proposizione dell’appello avverso le sentenze del TRGA pronunciate nei suddetti giudizi è di 30 gg. dalla notificazione e 120 gg. dalla pubblicazione delle sentenze.

 

ISTANZE

 

natura dell'istanza

termini

copie

note

RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO
(depositato successivamente al ricorso)

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

L'istanza verrà esaminata nella prima C.C. successiva a 10 gg. liberi dall'ultima notifica e comunque a non meno di 8 gg. liberi dalla data di deposito

1 originale + 4 copie

L'istanza deve essere notificata.

Necessita il deposito della domanda di fissazione del merito, ove non già prodotta.

RINUNCIA AL PROCESSO

Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza

1originale + 5 copie

Sottoscritta da parte ricorrente e notificata alle controparti

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza

1originale + 5 copie

Necessita la sottoscrizione delle controparti

CANCELLAZIONE DAL RUOLO

Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza

1originale + 5 copie

Necessita l'adesione delle controparti

RINVIO O DIFFERIMENTO

D'UDIENZA

Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza

1originale + 5 copie

Necessita l'adesione delle controparti

CAUTELARE PROVVISORIA

 

1originale + 4 copie

L'istanza deve essere notificata

FISSAZIONE D'UDIENZA

 

1originale + 1 copia

Deve intendersi riferita alla discussione del merito

PRELIEVO

 

1originale + 1 copia

 

RIASSUNZIONE

Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7)

·         entro 6 mesi dalla conoscenza dell’evento interruttivo (art. 24 della L. 1034/71)

·         entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione che indica il giudice del rinvio giurisdizione (art. 392 c.p.c.)

·         entro 6 mesi dalla conoscenza della pronuncia della Corte Costituzionale (art. 297 c.p.c.)

1originale + 4 copie

L’istanza deve essere notificata alle controparti

RINUNCIA AL MANDATO

 

1originale + 4 copie

 

RITIRO FASCICOLO (8)

 

1originale

 

RILASCIO COPIA SEMPLICE
SENTENZA/ORDINANZA (9)

 

1originale

 

RILASCIO COPIA CONFORME
SENTENZA/ORDINANZA (10)

 

1originale

 

RILASCIO COPIA VERBALE (11)

 

1originale

 

PENDENZA RICORSO

 

1originale + 1 copia

 

ISTRUTTORIA PRESIDENZIALE

 

1originale + 4 copie

 

CORREZIONE ERRORE MATERIALE

 

1originale + 4 copie

L'istanza deve essere notificata alle controparti

INTERRUZIONE DEL PROCESSO

Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza

1originale + 5 copie

 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI RELATIVA ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE

Ai sensi dell' art. 4 della L. 205/2000 (7)

Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza

1originale + 4 copie

+ tanti originali quante sono le controparti

Il decreto viene emesso in calce all'istanza e successivamente notificato alle controparti

 


 

 

Diritto d’accesso e termine di decadenza

 

(Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 aprile 2006, n. 7)

Il quesito:

In caso di risposta negativa all’istanza di accesso agli atti amministrativi, la richiesta può essere indefinitamente reiterata?

La normativa

Art. 25, commi 4 e 5, L. 241/90: «4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27.
[…]
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso,
La soluzione del caso in esame postula, pertanto, la risposta alle seguenti domande:
1)Il diritto d’accesso va qualificato come diritto soggettivo o come interesse legittimo?
2)L’eventuale inquadramento del diritto d’accesso fra i diritti soggettivi comporta l’incompatibilità della sua tutela con la previsione del breve termine di decadenza nel senso su precisato?

La decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (20 aprile 2006, n. 7)

l’Adunanza plenaria punta l’attenzione sulla ratio dell’istituto, contestualizzandolo nell’ambito di una riforma globale dell’amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, da contemperare con altri interessi giuridicamente rilevanti, quali l’interesse alla riservatezza di terzi o la tutela del segreto.
In tale quadro – afferma l’Adunanza plenaria – il diritto di accesso si configura come una situazione soggettiva caratterizzata, più che dal fornire utilità finali, dal fatto di offrire al titolare dell’interesse poteri di natura procedimentale, strumentali alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante.
Tale carattere strumentale inevitabilmente si riflette sulla relativa azione, così come prevista dall’art. 25 della l. 241/90
In questa prospettiva, il termine di trenta giorni per ricorrere avverso le determinazioni amministrative in materia di accesso va correttamente qualificato come termine di decadenza, decorso il quale l’interessato non potrà rinnovare la richiesta di accesso, a meno di non addurre fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza, che giustifichino una nuova determinazione da parte dell’amministrazione.
Viceversa, qualora non ricorrano elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l’istanza precedentemente respinta, l’amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente determinazione negativa la quale, avendo carattere meramente confermativo, non sarà autonomamente impugnabile.
L’ordinanza della Sesta sezione del Consiglio di Stato (n. 2954/2005)

Con la sentenza 7/2006, l’Adunanza plenaria accoglie e fa proprie le conclusioni cui era pervenuta la Sesta sezione nell’ordinanza di rimessione (n. 2954 del 7 giugno 2005).

La decisione dell’Adunanza plenaria n. 7 del 20 aprile 2006 ricalca pressoché integralmente la sentenza pronunciata dallo stesso Consesso pochi giorni prima (Ad. Plen. 18 aprile 2006, n. 6).


 



 

 

Parcheggi sotterranei: deroga ai regolamenti edilizi e alle norme del codice civile
TAR Lombardia-Milano, sez. II, sentenza 05.07.2006 n° 1715

La dizione usata dal legislatore nell’art 9, primo comma, della legge 24 marzo 1989 n. 122, il quale consente ai proprietari di immobili di realizzare "nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti", deve essere interpretata estensivamente, e quindi come comprensiva anche dei box seminterrati, purché realizzati entro l’area di pertinenza dell’immobile.

La possibilità di derogare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti rende derogabili anche le norme sulle distanze delle costruzioni dai confini di proprietà, in quanto, a fronte di una disciplina speciale dettata dalla superiore esigenza di contrastare la congestione ambientale, la disciplina delle distanze, preposta alla salvaguardia di interessi prevalentemente privatistici di buon vicinato e di ordinato esercizio della proprietà, deve necessariamente recedere.


 

La pregiudiziale amministrativa in materia di risarcimento del danno

Ammettere la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell’atto illegittimo e dannoso, anziché del solo accertamento della sua illegittimità significherebbe restringere la tutela rispetto al privato di fronte alla pubblica amministrazione ed assoggettare il suo diritto al risarcimento del danno anziché alla regola generale della prescrizione, ad una Verwirkung amministrativa, tutta italiana.



 

 

Rapporto di pubblico impiego: criteri di qualificazione forniti dalle SS.UU.
Cassazione , SS.UU. civili, sentenza 28.06.2006 n° 14847


 

I Giudici della Suprema Corte hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla cognizione della controversia intentata da un direttore dell'Agenzia Regionale per l'Impiego della Basilicata nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche economiche per il riconoscimento di alcune pretese economiche derivanti dal pregresso rapporto di lavoro, cassando con rinvio la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario.

La controversia aveva ad oggetto una vicenda che si collocava interamente prima del termine del 30 giugno 1998, previsto dall'art. 69, settimo comma , del D.lgs. n. 165 del 2001, sul presupposto che nel testo dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si prevedeva la facoltà per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di nominare i direttori delle agenzie regionali per l'impiego con assunzione mediante contratto di diritto privato a termine e rinnovabile, con conseguente qualificazione privatistica del relativo rapporto.


 

09/02/2006 9.07.01
- Contro il fermo amministrativo si ricorre al giudice ordinario - CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 2053 del 31/01/2006


GIURISDIZIONE – DEBITORE D’IMPOSTA – FERMO AMMINISTRATIVO

 

Le Sezioni Unite affermano che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo di beni mobili registrati del debitore d’imposta si realizza davanti al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

 

Allegato Pdf: CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 2053 del 31/01/2006 (Presidente V. Carbone, Relatore L. F. Di Nanni)

Autovelox - é' illegittima la multa irrorata a 1\2 autovelox se l'apparecchio non è stato periodicamente tarato ( GdP RECCO 7.6.06 in Corr Mer. 2006 p. 1399)

Esemplificazione dei casi di impossibilità di contestazione immediata

Cassazione , sez. II civile, sentenza 11.04.2006 n° 8457

L’art. 384 del regolamento di esecuzione al C.d.S. enuclea una serie di circostanze, nelle quali vien meno l’obbligo di procedere a contestazione immediata dell’autoveicolo. Tale dispensa sembrerebbe esonerare l’organo procedente di cui all’art. 12 C.d.S, comma 1, a procedere alla contestazione immediata. L’indicazione nel verbale di accertamento di una delle circostanze di cui al disposto dell’art. 384 reg. esec. C.d.S., costituisce una presunzione ex lege di esonero dalla contestazione immediata, oppure, l’organo giudicante (Prefetto o Giudice di Pace) potrebbe, tuttavia, sindacare l’operato dei verbalizzanti? Nella sentenza oggetto di commento, la Suprema Corte ha statuito che al giudice di merito non è preclusa la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto, i soggetti verbalizzanti fossero ugualmente in grado, e pertanto, tenuti ad effettuare la contestazione immediata.

Nel caso de quo, gli ermellini hanno ribadito che l’esemplificazione dell’art. 384 reg.to esecuz. C.d.S. lett. e “non significa che ogni qual volta sia riportato nel verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l’indagine sulle concrete modalità del fatto”. A parere dei giudicanti, la dizione dell’art. 384 del regolamento sopra citato “indica un regolamento di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata ma, non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati”. Con il dictum in questione si è evidenziato che non esiste una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata qualora le circostanze di fatto


 

15/12/2005 9.40.58
- Sui danni conseguenti ad una espropriazione illegittima può decidere il Giudice Amministrativo - CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 9 del 16/11/2005


Il Giudice Amministrativo puo’ decidere le questioni di risarcimento dei danni in materia di espropriazione illegittima da parte della Pubblica Amministrazione. Lo ha stato stabilito il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, confermando l’orientamento gia’ espresso in precedenza in una precedente decisione. I danni patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti soggettivi da parte della pubblica amministrazione devono essere richiesti al giudice ordinario solo quando sono la conseguenza di condotte materiali che non riguardano l’esercizio di pubblici poteri. I comportamenti sono riconducibili all’esercizio delle funzioni pubbliche anche quando si tratta di condotte poste in atto sulla base di atti dichiarati successivamente illegittimi dalla giustizia amministrativa, come nel caso in esame, nel quale una ditta aveva richiesto al Tar il risarcimento dei danni causati dalla procedura espropriativa di alcuni suoi terreni, risultata poi illegittima.

 

CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 9 del 16/11/2005

Deve riconoscersi al pubblico dipendente adibito a mansioni superiori, anche prima dell'entrata in vigore della d. L.vo n. 387\98, espletate in virtù di atti amministrativi, il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte, in applicazione dell'art 36 Cost . Viceversa non è ammissibile il passaggio a qualifica superiore in mancanza di posto in organico e previa procedura selettiva, ciò in conformità con l'art 97 Cost. (Cons. Stato. V sez. sent n. 2099\06 in Corriere del merito 2006 p.1090 ss)

 Silenzio - rifiuto possibilita' di esaminare il merito, anche in caso di attivita' vincolata (TAR CAMPANIA sez IV 6.6.06 n. 6747)

ASSICURAZIONE – RESPONSABILITA’ CIVILE

LEASING

Sul leasing si consolida, per opera di Cass. n. 12996, l’affermazione secondo cui l’art. 2054, terzo comma, cod. civ., che prevede una figura di responsabilità oggettiva non collegata alla colpa, è norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica in caso di autovettura oggetto di un contratto di leasing; pertanto è il proprietario concedente, e non l’utilizzatore del veicolo dato in leasing che è responsabile in solido con il conducente. La disciplina dell’articolo 91, secondo comma, del Codice della strada, introdotto con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che estende la responsabilità ex articolo 2054, terzo comma, al locatario in leasing, si applica solo ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore. Sul leasing finanziario la Corte, in sentenza n. 17145, dopo aver inquadrato il contratto nello schema del collegamento negoziale ammette l’utilizzatore (come nel mandato senza rappresentanza) all’esercizio diretto dell’azione di inadempimento e di risarcimento danni contro il fornitore

 


ASSICURAZIONE VEICOLI – VALENZA PROBATORIA – MODULO DI CONSTATAZIONE DEL SINISTRO

Non ha valore di piena prova  ma e’ liberamente apprezzata dal giudice la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto CID), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario. Nell’ipotesi trova pertanto applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi e’ liberamente apprezzata dal giudice

 

 

08/07/2005 0.02.24
- Il rimborso delle spese legali e’ sempre dovuto dall’Assicurazione al danneggiato, anche per la fase stragiudiziale – CASSAZIONE CIVILE, Sentenza n. 11606 del 31/05/2005


Nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali. 

E’ questo il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 11606/2005, scritta dal Dott. Malzone. La motivazione muove dal presupposto che l'attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile da circolazione stradale, composto di vari interventi legislativi susseguitisi nel tempo, non e’ di agevole conoscenza da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per l'adempimento delle relative formalita’ per cui il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo compenso. Ed infatti, l'intervento di un professionista e’ necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire il diritto di difesa gia’ in questa prima fase, in ragione della indubbia situazione di forza dell’ l'istituto assicuratore, economicamente e tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale.

 


 

19/05/2006 8.48.57
- E' liberamente apprezzata dal giudice la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro - CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006

Unibox può accertare la responsabilità del sinistro stradale

Giudice di Pace Viterbo, sentenza 21.09.2006 n° 2956

La sentenza n. 2956/2006 emessa dal Giudice di Pace di Viterbo è la prima in Italia che riguarda una richiesta di lesioni personali in presenza dell’apparecchio denominato Unibox su di una delle auto coinvolte in un incidente stradale: si tratta in questo caso di un tamponamento avvenuto il 30 aprile 2004 tra una Fiat Marea (tamponata) ed una Volkswagen Passat (tamponante).

Azione diretta art. 145 e 148 Cod Ass. E' necessario a pena di procedibilità inviare RRR con il contenuto previsto dalle suddette norme ( Trb. Napoli 17.10.06 in Corr Mer. 2006 p. p.1389)


 

 

BANCHE


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Obbligo di fornire la documentazione art 119 L. banc. (Trib Monza 10.10.06

in Corr Mer. 2006, 1394)

Contratto per adesione: pattuizione di interessi ultralegali e vessatorietà

Cassazione , sez. II civile, sentenza 27.04.2006 n° 9646

In considerazione della ritenuta tassatività dell’elencazione delle clausole che, ai sensi dell’art. 1341, 2° co. c.c., debbono essere specificamente approvate per iscritto, pena la nullità, la Suprema Corte, con la sentenza n. 9646 del 27 Aprile 2006, nega che possa essere riconosciuta come vessatoria, quella clausola del contratto per adesione che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale. La Cassazione sostiene altresì l’impossibilità di procedere all’inclusione di detta clausola nell’elenco di cui sopra, in via di interpretazione estensiva, dal momento che, nella fattispecie posta alla sua attenzione, non sussiste – a detta della medesima S.C. – l’esigenza di tutelare il contraente che ha semplicemente aderito al contratto in una situazione per lui particolarmente sfavorevole.

11/04/2005 9.08.36
- Conti Correnti. Sentenze a confronto in tema di di interessi, valuta, massimo scoperto e altro - Tribunale Civile di Bari, Sentenza n. 90/2005; Tribunale Civile di Lecce, Sentenze 11/02/2005 e 11/03/2005


di Antonio Tanza *

I tribunali di Bari e di Lecce (le sentenze sono nei correlati) hanno affrontato ancora una volta le note tematiche relative ai conti correnti stipulati ante legge 154/92, tematiche tutt'altro che assopite. Infatti, dopo la mitica sentenza 21095/04 emessa dalle Su della Corte di Cassazione, decine di utenti hanno chiesto alla propria banca la restituzione del maltolto, ottenendo un secco rifiuto: la reazione di moltissimi e’ stata quella di citare in giudizio la banca chiedendo la ripetizione delle somme indebitamente percepite sia a titolo di anatocismo trimestrale che per altre motivazioni collegate ad altre nullita’ parziali. Nelle sentenze in commento, anche se con diverse motivazioni si sono affermati alcuni principali concetti sottolineati anche in numerose sentenze del 2004 (per una rassegna di giurisprudenza cfr. www.studiotanza.it ) che di seguito riportiamo.
1) La clausola di determinazione dell'interesse ultralegale mediante riferimento al c.d. "uso di piazza" e’ invero nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli articoli12843 Cc, 1346 e 14182 Cc - Dall'evidente nullita’ del riferimento alle "condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza" ne consegue che, in via suppletiva (ex articolo 1284, ultimo comma, Cc), deve applicarsi l'interesse legale annuale, sia sui saldi attivi che passivi (cfr. anche articolo 1370 Cc sull'interpretazione contro l'autore della clausola). Il metodo legale di calcolo della maturazione dei frutti civili (cfr. articolo 8202 Cc) e’, poi, dettato dall'articolo 8213 Cc: in mancanza di diversa pattuizione delle parti gli interessi ed i frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione dell'intera durata del diritto e vanno calcolati al tasso legale vigente nel periodo di durata dell'intero rapporto (cioe’ dall'apertura alla chiusura del rapporto). 2) La pattuizione che prevede la capitalizzazione trimestrale dell'interesse (c.d. capitalizzazione composta) e’ nulla e improduttiva di ogni effetto per violazione del disposto di cui agli articoli 1283 Cc, e 14182 Cc. 3) Nulla e’ dovuto a titolo di commissione di massimo scoperto trimestrale, poiche’ nulla e’ stato convenuto contrattualmente. 4) Nulla e’ dovuto per il c.d. gioco delle valute poiche’ nel contratto in esame nulla e’ previsto circa l'antergazione e/o postergazione dei c.d. "giorni di valuta" a danno dell'utente. 5) Nulla e’ dovuto per spese forfettarie, poiche’ contrattualmente indeterminate. 6) L'approvazione del conto ex articolo 1832 Cc (applicabile al conto corrente bancario in forza del richiamo operato dall'articolo1857 Cc) rende incontestabili le annotazioni in conto, derivanti dalla mancata impugnazione, nella loro realta’ effettuale, ma non comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validita’ ed efficacia dei rapporti obbligatori (contratto ed altre pattuizioni) da cui dette annotazioni derivano. 7) La prescrizione per l'esercizio dell'azione di ripetizione delle somme indebitamente trattenute o addebitate dalla banca a titolo di interessi decorre solo dalla data di chiusura definitiva del rapporto di conto corrente: cio’ significa che l'utente potra’ ripetere le somme trattenute o addebitate nell'arco di durata dell'intero rapporto (durata che potra’ essere anche superiore ai dieci anni). 8) Non puo’ invece essere applicato, quale tasso sostitutivo rispetto al saggio illegittimo c. d. "uso piazza", quello previsto dall'articolo 117 comma 7 del D. Lgs 385/93: trattasi, infatti, di norma priva di effetti retroattivi, come stabilisce espressamente l'articolo 161 comma 6 s. 1., secondo cui "i contratti gia’ conclusi ed i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori" (cfr., a conforto della tesi qui seguita dell'irretroattivita’ del c.d. tasso sostitutivo, Cassazione, civile, Sezione terza, 5675/01).
Una carrellata, dunque, di principi che regolano in maniera chiara questi vecchi rapporti, spesso ancora in piedi, e che costituiscono veri e propri tesori in favore dell'utente che viene a scoprirsi creditore della propria banca che, ora, alla luce delle ultime sentenze non ha piu’ alcuna giustificazione soggettiva per evitare quell'appropriazione indebita che per anni ha perpetrato ai danni dei propri clienti con varie scuse, ma che oggi, grazie alla Giurisprudenza consolidata in materia, e’ diventata cosciente e perseguibile anche in campo penale.
*Avvocato, presidente Adusbef

 

01/04/2005 8.59.15
- La banca paga il danno morale per l'assegno illecitamente protestato - Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 6732 del 30/03/2005


Riconosciuto il risarcimento anche se non e’ stato accertato alcun reato nella girata del titolo

Scatta il danno morale per il correntista-imprenditore leso nella sua reputazione da un protesto illegittimo. La responsabilita’ risarcitoria della Banca, per i danni non patrimoniali procurati ad un cliente, sussiste infatti anche in mancanza di un fatto reato. Pure in questo caso, quindi, si applica la giurisprudenza evolutiva della Cassazione che, con le sentenze 8827 8828 del 2003, sganciando il danno non patrimoniale dall'articolo 185 del Codice penale, ha ritenuto risarcibile il danno morale anche quando non c'e’ un reato, a condizione pero’ che il diritto leso sia costituzionalmente garantito.
Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza 6732/05, depositata il 30 marzo e qui integralmente leggibile tra i documenti correlati. In particolare, la III sezione civile ha confermato il verdetto di secondo grado che, in parziale riforma di quello del Tribunale di Roma, condannava la Banca nazionale del lavoro al pagamento in favore di un imprenditore romano della somma di 3. 500.000 delle vecchie lire, per i danni morali conseguiti dall'illecito protesto di tre assegni bancari. All'insaputa del correntista, infatti, un persona sconosciuta aveva richiesto, ritirato e firmato falsamente a nome dell'imprenditore un carnet di assegni. Utilizzati, poi, dopo la chiusura del conto e protestati.
I giudici di Piazza Cavour, pur riconoscendo la grave negligenza della Banca nei confronti del cliente, non ha tuttavia accolto il suo ricorso per la "iniquita’ della liquidazione" riconosciutagli dai colleghi di merito. "Il dimensionamento del danno e’ obiettivamente grave", dice la Corte: dal proteso degli assegni, infatti, e’ derivato un danno all'immagine e all'affidabilita’ dell'imprenditore. Tuttavia, la valutazione del giudice di merito e’ stata equitativa, e quindi espressione di un apprezzamento discrezionale non sindacabile dalla Cassazione.

 

Fonte: www.dirittoegiustizia.it


La pattuizione di interessi ultralegali in un contratto per adesione (contratto bancario) non costituisce clausola vessatoria e non va approvata specificamente (Cass. civ.sez. II 27.04.06 n. 9646)

CONTRATTO CONTO CORRENTE E APERTURA DI CREDITO - autonomia dei due contratti e illegittimità di recesso della Banca

La sentenza n. 8711, ribadita l’autonomia dei contratti di conto corrente bancario e di apertura di credito che ad esso acceda, afferma, conseguentemente, che il recesso della banca dall’apertura di credito, in base a clausola contrattuale che lo autorizzi anche in difetto di giusta causa, non implica né giustifica il recesso senza preavviso anche dal conto corrente, che deve quindi trovare autonoma giustificazione nel bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti.

SIGNORAGGIO

la pretesa  a che ciascun cittadino degli Stati europei aderenti al sistema dell'euro possa percepire direttamente e personalmente una quota proporzionale del cosiddetto signoraggio monetario, ossia del reddito che l'istituto di emissione ritrae dalle monete messe in circolazione, necessariamente esula dall'ambito della giurisdizione, sia essa quella del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sopranazionalì: funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto (in tema di difetto assoluto di giurisdizione si vedano tra le altre, benché in relazione a fattispecie diverse da quella qui presa in esame, Sez. un. 12 luglio 1968, n. 2452; 17 ottobre 1980, n. 5583; 24 ottobre 1988, n. 5740; 8 gennaio 1993, n. 124; 19 maggio 1993, n. 5691; 5 giugno 2002, n. 8157).Discende da ciò il difetto assoluto di giurisdizione alla quale manca il potere di emanare una decisione di merito da parte di qualsiasi giudice(SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 21 luglio 2006, n. 16751).


 


 


CASSAZIONE

E' improcedibile il ricorso per Cassazione qualora l'originale dell'atto non sia stato depositato nel termine di cui all'art 369 cpc senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito nel medesimo termine di una copia informe la quale non offre garanzie di autenticità (Cass. civ. Sez I 18.01.06 n 888 B.a Sgricola mantovana c nuova coop Santa gemma)

 

 


 

COMUNIONE E CONDOMINIO


06/03/2006 9.01.05
- legittimo l’uso più intenso della cosa comune da parte di un singolo condomino - CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 972 del 19/01/2006

 

COMUNIONE E CONDOMINIO – USO DI PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO

In tema di condominio degli edifici, θ legittimo l’uso piω intenso della cosa comune da parte di un singolo condomino, anche con modalitΰ particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, mentre θ illegittimo che questi ne faccia un uso esclusivo. In particolare, θ illegittima la trasformazione del lastrico solare dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo del singolo condomino, perchι in tal modo viene alterata la originaria destinazione della cosa comune, che θ sottratta alla possibilitΰ di utilizzazione da parte degli altri condomini.

 

Allegato Pdf: CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 972 del 19/01/2006 (Presidente V. Calfapietra, Relatore V. Mazzacane)


10/02/2005 8.54.24
- Condominio. Spetta solo al vero proprietario la legittimazione passiva. CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 23994 del 27/12/2004

 

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha statuito che in tema  tema di ripartizione delle spese condominiali,  e piu’ propriamente in relazione all'azione per il recupero delle quote di competenza ,solo colui che sia effettivamente individuato come proprietario esclusivo dell'unita’ immobiliare. e’ passivamente legittimato. In materia condominiale, infatti, non puo’ trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, mancando una relazione di terzieta’ tra il condomino e il condominio, che non ha una soggettivita’ giuridica diversa da quella dei semplici condomini

 

CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 23994 del 27/12/2004

 


Rifiuto dell'amministratore di consegnare la documentzione arelativa al condominio - Illegittimità azione cautelare -

La mancata consegna della documentazione al nuvo amministratore è contraria alla legge e legitimma il ricorso all'art. 7oo cpc (Tribunale Salerno 3 10 06 in Corr Merito 2007 p. 23)


 

09/03/2005 8.46.38
- Riscaldamento da pagare anche senza termosifoni. Il pagamento è dovuto da chi sia distaccato ma usufruisca del calore dai tubi murati - CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 680 del 14/01/2005


Essersi distaccati dall'impianto centralizzato di riscaldamento di un condominio non esonera automaticamente il condomino dal pagare le rate se usufruisce comunque del calore. E’ quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha specificato al riguardo che il riscaldamento deve essere pagato anche da chi abbia in affitto un locale ad uso non abitativo, qualora sia dimostrato che, nonostante la mancanza dei radiatori, tuttavia l'immobile "benefici in una certa misura dell'esistenza dell'impianto di riscaldamento esistente nel fabbricato", in quanto, essendo tutti i piani riscaldati, l'appartamento "riceve calore per la presenza nei muri delle tubazioni del riscaldamento".

31/08/2004 0.04.00
- Le spese di lite del condomino incombono sul colui che era proprietario al momento della insorgenza della lite – CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 12013 del 01/07/2004


Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta. Secondo la Cassazione in ipotesi di responsabilita’ per mancata esecuzione di lavori su una cosa comune (rifacimento del solaio), alla cui conservazione sono tenuti per legge tutti i condomini, la sentenza impugnata aveva effetto nei confronti di tutti coloro che erano condomini all’epoca in cui era sorto l’obbligo di conservazione, cioe’ la data di approvazione della delibera. L’obbligo di provvedere alle spese sorge,  dunque nel momento in cui si rende necessario eseguire i lavori e non quando viene determinato il debito gravante in concreto su ciascun condomino. Il medesimo criterio deve essere applicato anche per le spese processuali.

Poiche’ l’obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all’esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell’obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualita’ di condomino al momento in cui l’obbligo di conservazione e’ insorto, e non contro colui che tale qualita’ riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato

 

CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 12013 del 01/07/2004

 


 

Comunione e condominio: apertura varco nel muro perimetrale
Cassazione , sez. II civile, sentenza 19.04.2006 n° 9036

L’apertura di un varco nel muro perimetrale di un condominio deve considerarsi illegittima quando permetta la comunicazione tra unità immobiliari attigue dello stesso proprietario ma situate in diversi edifici condominiali

E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9036 depositata il 18 aprile 2006, confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale.

 


 

 

DANNI MATERIA CIVILE


Il danno non patrimoniale include tanto il danno biologico che il danno morale e il danno esistenziale. Mentre il danno morale ha natura emotiva e interiore, ed il danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale deve essere inteso come ogni pregiudizio, oggettivamente accertabile, provocato sul fare aredittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Poiché si tratta di un vero danno, e di un vero risarcimento, e non di una sanzione civile, istituto che non ha cittadinanza nel nostro ordinamento, tale danno non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, e va dimostrato con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni. Trattasi di un tipo di danno di natura strettamente personale, che come tale non può essere ridotto, neppure indirettamente, ad una frazione del danno biologico, ma deve essere valutato equitativamente in riferimento al singolo caso concreto (caratteristiche, durata, gravità conoscibilità all'interno e all'esterno ecc.. Nella specie le Sezioni Unite erano state interpellate su un caso di demansionamento e di dequalificazione, ed hanno riconosciuto al lavoratore il diritto al risarcimento del danno professionale, sia biologico che esistenziale, che ne derivava come conseguenza dell'inadempimento datoriale).

Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n.6572

 


 

16/05/2005 9.24.17
- Risarcibile anche il lavoro della casalinga. i non può svolgere lavori domestici per un incidente stradale ha diritto ai danni - CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 4657 del 03/03/2005

 

La casalinga che, a causa di un incidente stradale, non sia in grado di svolgere i lavori domestici, ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione riconoscendo il risarcimento ad una signora che, mentre si trovava in auto con il marito, era stata investita da un autobus che aveva invaso la corsia opposta. La Suprema Corte ha cosi’ aggiornato ed esteso la nozione di "casalinga", includendovi qualsiasi persona che svolga esclusivamente, o anche in aggiunta ad una diversa attivita’, lavori domestici, stabilendo che ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale se, a causa di un sinistro stradale, non sia piu’ in grado, in tutto o in parte, di svolgere direttamente tale attivita’.

 

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n.4657/2005 (Presidente: A. Giuliano; Relatore: A. Talevi)


 

 

24/10/2005 8.03.35
- Il Tour Operator deve risarcire il danno esistenziale conseguente a vacanza rovinata - CIUDICE DI PACE di Casoria, Sentenza n. 3231 del 08/09/2005

 

Dopo la sentenza sul “Black Out”, dal Giudice di Pace di Casoria arriva una nuova interessante decisione su una questione di grande attualita’. Il turista che si veda costretto a rinunciare alla vacanza gia’ pagata a causa di inconvenienti imputabili al tour operator ha diritto al risarcimento dei danni. Il caso rientra nella disciplina relativa ai contratti di viaggio che trova le sue fonti normative nella Convenzione sul Contratto di Viaggio firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita nel nostro ordinamento con la Legge n. 1084 del 27 Dicembre 1977 nonche’ nel decreto legislativo n. 111 del 17 Marzo 1995 emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernenti i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". L'organizzatore di viaggi, dunque, risponde di “qualunque pregiudizio” causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto. Secondo il Gdp, nella locuzione "qualunque pregiudizio" risieda il fondamento normativo dell'obbligo, per l'organizzatore del viaggio, di risarcire sia i danni patrimoniali che non, alla cui categoria appartiene il danno esistenziale, subito dal consumatore


MANUTENZIONE DELLE STRADE

L’inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’Amministrazione, bensì un’attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere (sentenza n. 22521).

In particolare, Cass. n. 3651 (nel riprendere l’orientamento già delineato da alcune pronunzie del 2003 e del 2004 emesse nel solco segnato da Corte Cost. n. 156 del 1999: nel 2006, vedi anche Cass. n. 16770) ha affermato l’applicabilità della responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ. alla pubblica amministrazione, configurata quale responsabilità basata su una presunzione legale di colpa, vincibile con la prova del fortuito da parte del custode (proprietario della strada o ente gestore concessionario), trovando seguito anche nel corso del 2006: vedi Cass. n. 10040), che nel ravvisare nell’art. 2051 cod. civ., in accordo con la prevalente dottrina, un’ipotesi di responsabilità oggettiva (in base alla quale il custode è tenuto a risarcire il danno provocato dalla cosa in ragione della mera relazione di disponibilità e controllo della medesima, salvo il caso fortuito, inteso peraltro come fattore attinente non già ad un comportamento del responsabile bensì al mero profilo causale dell’evento, quale elemento “esterno” o fatto “estraneo” alla sfera di custodia, ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo, idoneo ad interrompere il nesso di causalità), ne esclude viceversa l’applicabilità nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, per i quali non si ritiene oggettivamente possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza tale da impedire l’insorgere di cause di pericolo per i cittadini.


 

TUTELA DELLA SALUTE art 32 Cost.

Il primato del diritto soggettivo indirizza la tutela del cittadino davanti al giudice ordinario in ordine alle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, in particolare a favore di chi, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità, con menomazione permanente dell’integrità psico-fisica (sentenza n. 10418). Va altresì proposta al giudice ordinario la domanda risarcitoria, accessoria o meno alla domanda di annullamento, in rapporto al pregiudizio derivante dalla messa in esercizio di linee di trasmissione di energia elettrica, determinanti campi elettromagnetici (in tal senso le ordinanze n. 6218 e n. 23735). Su un piano più generale, le Sezioni Unite (con la sentenza n. 17461) hanno rilevato che, in relazione al bene-salute, è individuabile un “nucleo essenziale”, in ordine al quale si sostanzia un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della pubblica amministrazione in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni. In assenza, però, di tali condizioni e allorquando non vengano denunziati pregiudizi alla salute – anche in termini di aggravamenti o di non adeguata guarigione – la domanda diretta ad ottenere le dovute prestazioni con modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle apprestate dalla pubblica amministrazione, ha come presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta all’autorità amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente scegliendo tra le possibili opzioni praticabili – anche attraverso un’opportuna integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private convenzionate – la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena efficienza del servizio sanitario.

 

 

 


 

13/07/2005 7.48.17
- Danno da emotrasfusioni e responsabilita’ civile del Ministero per condotta omissiva – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005


La Corte, previa un’ampia quanto magistrale disamina delle tematiche connesse alla responsabilita’ civile da condotta omissiva colposa - opera dell’estensore Segreto - afferma da un lato la configurabilita’ in astratto del concorso tra il diritto all’equo indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, spettante a titolo di solidarieta’ sociale in favore dei soggetti che hanno conseguito i virus HIV- HBV – HCV, in conseguenza di emotrasfusioni o di assunzioni di emoderivati, ed il diritto al risarcimento del danno ex 2043 c.c., per cui nel caso ricorrano gli estremi di una responsabilita’ civile per colpa l’applicabilita’ della legge n. 210 del 1992 non esclude che si possa procedere all’accertamento della responsabilita’ aquiliana.

Tuttavia la Corte conferma la sentenza di appello, che rigettava la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti del Ministero della Sanita’, volta al risarcimento dei danni subiti per trasfusioni di sangue infetto, o per assunzione di emoderivati acquistati presso farmacie, che avevano provocato loro il contagio dei virus HIV, HBC e HCV,

 

 

 

 


 

26/04/2005 8.06.12
- La responsabilita’ civile dell’ente ospedaliero ha sempre natura contrattuale - CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 2042 del 02/02/2005

 

Il rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto fa si’ che la responsabilita’ civile dell'ente ospedaliero venga inquadrata nella responsabilita’ contrattuale che puo’ conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore (art. 1218 c.c.), sia all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario (art. 1228 c.c.), il quale assume la veste di ausiliario necessario del debitore.

 


 

Insidia stradale: configurabile la responsabilità aggravata della p.a.
Cassazione , sez. III civile, sentenza 20.02.2006 n° 3651 (

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