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Studio Legale Cucinella








Giurisprudenza e News
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CORRIERE MERITO 5/2009 – PAG. 475
TRIBUNALE DI BOLOGNA, 6 febbraio 2009 - Giud. Palladino - R. c. Coop. A.R.C.O. Trasporti S.C.A.R.L.
Contratto di agenzia - Recesso per giusta causa - Ammissibilita` - Giusta causa - Fattispecie. (c.c. artt. 1742, 2119)
La disciplina dettata in tema di recesso per giusta causa nei rapporti di lavoro subordinato e` applicabile per analogia, pur nella sostanziale diversita` delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica dei due contratti, anche ai rapporti contrattuali di agenzia; ma il comportamento integrante giusta causa di recesso dal rapporto di agenzia non coincide necessariamente con quello previsto dall’art. 2119 cod. civ., potendo esso invece essere costituito da un comportamento di minore entita` riferibile all’agente sul piano della sola causalita` materiale
INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - Disciplina più favorevole all'agente
Notevole è poi, in tema di determinazione dell’indennità dovuta all’agente commerciale alla cessazione del rapporto, Cass. n. 21301 (e similmente n. 21309) la quale, riprendendo la giurisprudenza comunitaria, afferma che la disciplina dettata dall’art. 1751 cod. civ. può essere derogata soltanto in meglio dalla contrattazione collettiva e, nel caso in cui l’agente sostenga in giudizio la nullità del contratto individuale recettivo di quello collettivo, il raffronto tra la disciplina legale e quella patrizia deve essere effettuato con riferimento al caso concreto, pervenendosi alla dichiarazione di nullità della parte del contratto risultata sfavorevole all’agente. Quest’ultimo pertanto ha l’onere di provare nel giudizio di merito, con dettagliati calcoli conformi ad entrambi i criteri, legale e contrattuale, la differenza peggiorativa, mentre il preponente ha l’onere di provare il contrario, anche attraverso l’eventuale considerazione complessiva delle clausole e la relativa compensazione di vantaggi e svantaggi. (cfr. Corte di giustizia delle Comunità europee, Prima sezione, 23 marzo 2006, Haonyvem c. De Zotti).
INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO - ART. 1751 C.C.
Il 23 marzo 2006 la Corte di Giustizia europea, nella causa C-465/04 ha stabilito che l’art. 19 della direttiva va interpretato nel senso che essa non consente forme alternative di indennità che non siano in grado di garantire all’agente un’indennità pari o superiore a quella che risulterebbe dall’applicazione della norma della direttiva.
Gli AEC del 1992
e quelli vigenti non soddisfano questo requisito, poiché, in base ad essi,
nella quasi totalità dei casi
l’importo dell’indennità è di gran lunga inferiore a quello che risulterebbe
dall’applicazione dell’articolo 1751 c.c.,
in particolare quando l’agente abbia sviluppato sensibilmente gli affari per il
preponente.
A nulla rileva il fatto che gli AEC garantiscono sempre un’indennità, sia pur
ridotta, a tutti gli agenti, anche nei casi in cui essi non ne avrebbero diritto
in base all’articolo 1751 c.c.
Ciò significa, in sostanza, che l’indennità di scioglimento del contratto non potrà più essere determinata in base agli AEC vigenti, ma solo ai sensi dell’articolo 1751 c.c. che corrisponde quasi esattamente alla disciplina europea.
DIRITTI DEL SUBAGENTE
In tema di contratto di agenzia si segnala la sentenza n. 3196 relativa ai diritti del subagente in occasione della cessazione del rapporto. La relativa indennità prevista in favore dell’agente dall’art. 1751 cod. civ. spetta anche al sub-agente, in virtù dei sostanziali vantaggi che il preponente-agente continua a ricevere dagli affari procuratigli anche dopo la cessazione del rapporto
AMMINISTRATIVO - SANZIONI AMMINISTRATIVE - MULTE
SCHEMA RIEPILOGATIVO DEPOSITO ATTI
NEL GIUDIZIO
AMMINISTRATIVO
Decreto del Presidente n. 5/2003 dd.2.04.2003
(2)
Note del Segretario Generale
n. 249/S.G. dd. 2.04.2004
(3) e
n. 8 dd. 5.01.2005(4)
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atto originale |
termini |
copie |
oneri fiscali |
note |
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RICORSO L'atto impugnato fa parte dei documenti. Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7) |
Presentazione: Deposito: 30 gg. dall'ultima notifica del ricorso |
Ricorso: Documenti: 2 copie corredate di indice documenti + 2 indici comprensivi di atto impugnato |
L' indice dei documenti, sottoscritto dal presentatore, deve contenere la numerazione progressiva e i relativi dati di riscontro (oggetto, data, provenienza) |
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DOCUMENTI Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7) |
20 gg. liberi antecedenti la data dell'udienza |
2 copie + 2 copie dell’indice + copie indice per scambio con le parti nominativamente indicate |
NO |
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MEMORIE Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7) |
10 gg. liberi antecedenti la data dell'udienza |
4 copie + copie per scambio con le parti nominativamente indicate |
NO |
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COSTITUZIONI (deve essere fascicolata e comprensiva di eventuali documenti con indice) Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7) |
20 gg. dal deposito del ricorso (termine non perentorio) |
2 copie con indice + indici per scambio con le parti |
NO |
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MOTIVI AGGIUNTI (completo di eventuali documenti) Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7) |
60 gg. dalla conoscenza del nuovo provvedimento impugnato |
4 copie + 2 copie documenti corredate di indice + 2 indici con il nuovo atto impugnato |
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L’atto deve indicare la dichiarazione di valore: - se immutata rispetto al ricorso principale nulla è dovuto per il contributo unificato; - se variata, l’importo del contributo deve essere integrato |
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RICORSO INCIDENTALE (completo di eventuali documenti con indice e fascicolato) Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7) |
20 gg. dal deposito del ricorso principale |
4 copie del ricorso + 2 copie documenti con indice + 2 indici |
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L’atto deve indicare la dichiarazione di valore: - se immutata rispetto al ricorso principale nulla è dovuto per il contributo unificato; - se variata, l'importo del contributo deve essere integrato |
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atto originale |
termini |
copie |
oneri fiscali |
note |
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ACCESSO AI DOCUMENTI |
Presentazione: Deposito: entro 30 gg. dall'ultima notifica |
4 copie del ricorso + 2 copie documenti con indice + 2 indici |
Esente se la materia del contendere rientra fra le esenzioni previste dalla legge |
Il Collegio decide in Camera di Consiglio nel termine di 30 gg. dalla scadenza del termine del deposito del ricorso. Necessita il deposito della domanda di fissazione di udienza. |
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SILENZIO
DELL' |
Presentazione: senza necessità di diffida all’Amministrazione inadempiente fintanto che perdura l’inadempimento e comunque non oltre 1 anno dal termine stabilito entro cui il procedimento deve concludersi o 30 gg. se non è previsto alcun termine Deposito: entro 30 gg. dall'ultima notifica |
4 copie del ricorso + 2 copie documenti con indice + 2 indici |
Il Collegio decide in Camera di Consiglio nel termine di 30 gg. dalla scadenza del termine del deposito del ricorso. Necessita il deposito della domanda di fissazione di udienza. |
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ISTANZA DI OPPOSIZIONE Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7) |
Presentazione: Deposito: entro 10 gg. dall'ultima notifica |
4 copie |
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Il Collegio decide in Camera di Consiglio nel termine di 30 gg. dalla scadenza del termine del deposito dell'istanza di opposizione. |
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TERMINI ABBREVIATI AI SENSI DELL’ART. 4 L. 205/2000 |
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a. provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse; b. provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere; c. i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti; d. provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti; e. provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell’art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142; f. provvedimenti di nomina adottati previa delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; g. provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi. Detti termini sono
ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso. |
ISTANZE
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natura dell'istanza |
termini |
copie |
note |
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RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PROVVEDIMENTO
IMPUGNATO Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7) |
L'istanza verrà esaminata nella prima C.C. successiva a 10 gg. liberi dall'ultima notifica e comunque a non meno di 8 gg. liberi dalla data di deposito |
1 originale + 4 copie |
L'istanza deve essere notificata. Necessita il deposito della domanda di fissazione del merito, ove non già prodotta. |
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RINUNCIA AL PROCESSO |
Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza |
1originale + 5 copie |
Sottoscritta da parte ricorrente e notificata alle controparti |
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CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE |
Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza |
1originale + 5 copie |
Necessita la sottoscrizione delle controparti |
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CANCELLAZIONE DAL RUOLO |
Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza |
1originale + 5 copie |
Necessita l'adesione delle controparti |
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RINVIO O DIFFERIMENTO D'UDIENZA |
Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza |
1originale + 5 copie |
Necessita l'adesione delle controparti |
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CAUTELARE PROVVISORIA |
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1originale + 4 copie |
L'istanza deve essere notificata |
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FISSAZIONE D'UDIENZA |
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1originale + 1 copia |
Deve intendersi riferita alla discussione del merito |
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PRELIEVO |
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1originale + 1 copia |
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RIASSUNZIONE Ai sensi dell’art. 4 L. 205/00 (7) |
· entro 6 mesi dalla conoscenza dell’evento interruttivo (art. 24 della L. 1034/71) · entro 1 anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione che indica il giudice del rinvio giurisdizione (art. 392 c.p.c.) · entro 6 mesi dalla conoscenza della pronuncia della Corte Costituzionale (art. 297 c.p.c.) |
1originale + 4 copie |
L’istanza deve essere notificata alle controparti |
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RINUNCIA AL MANDATO |
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1originale + 4 copie |
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RITIRO FASCICOLO (8) |
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1originale |
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RILASCIO COPIA SEMPLICE |
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1originale |
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RILASCIO COPIA CONFORME |
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1originale |
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RILASCIO COPIA VERBALE (11) |
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1originale |
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PENDENZA RICORSO |
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1originale + 1 copia |
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ISTRUTTORIA PRESIDENZIALE |
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1originale + 4 copie |
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CORREZIONE ERRORE MATERIALE |
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1originale + 4 copie |
L'istanza deve essere notificata alle controparti |
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INTERRUZIONE DEL PROCESSO |
Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza |
1originale + 5 copie |
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ABBREVIAZIONE DEI TERMINI RELATIVA ALLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE Ai sensi dell' art. 4 della L. 205/2000 (7) |
Almeno 5 gg. antecedenti la data di udienza |
1originale + 4 copie + tanti originali quante sono le controparti |
Il decreto viene emesso in calce all'istanza e successivamente notificato alle controparti |
Diritto d’accesso e termine di decadenza
(Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 aprile 2006, n. 7)
Il quesito:
In caso di risposta negativa all’istanza di accesso agli atti amministrativi, la richiesta può essere indefinitamente reiterata?
La normativa
Art. 25, commi 4
e 5, L. 241/90: «4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego
dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso
ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei
confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali
e regionali, al difensore civico competente per ambito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta
determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la
competenza è attribuita al difensore civico competente per
l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti
degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per
l'accesso di cui all'articolo 27.
[…]
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il
diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato
ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio
entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
del ricorso,
La soluzione del caso in esame postula, pertanto, la risposta
alle seguenti domande:
1)Il diritto d’accesso va qualificato come diritto soggettivo o
come interesse legittimo?
2)L’eventuale inquadramento del diritto d’accesso fra i diritti
soggettivi comporta l’incompatibilità della sua tutela con la
previsione del breve termine di decadenza nel senso su
precisato?
La decisione dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (20 aprile 2006, n. 7)
l’Adunanza
plenaria punta l’attenzione sulla ratio dell’istituto,
contestualizzandolo nell’ambito di una riforma globale
dell’amministrazione, informata ai principi di pubblicità e
trasparenza dell’azione amministrativa, da contemperare con
altri interessi giuridicamente rilevanti, quali l’interesse alla
riservatezza di terzi o la tutela del segreto.
In tale quadro – afferma l’Adunanza plenaria – il diritto di
accesso si configura come una situazione soggettiva
caratterizzata, più che dal fornire utilità finali, dal fatto di
offrire al titolare dell’interesse poteri di natura
procedimentale, strumentali alla tutela di un interesse
giuridicamente rilevante.
Tale carattere strumentale inevitabilmente si riflette sulla
relativa azione, così come prevista dall’art. 25 della l. 241/90
In questa prospettiva, il termine di trenta giorni per ricorrere
avverso le determinazioni amministrative in materia di accesso
va correttamente qualificato come termine di decadenza, decorso
il quale l’interessato non potrà rinnovare la richiesta di
accesso, a meno di non addurre fatti nuovi, sopravvenuti o meno,
non rappresentati nell’originaria istanza, che giustifichino una
nuova determinazione da parte dell’amministrazione.
Viceversa, qualora non ricorrano elementi di novità e il
cittadino si limiti a reiterare l’istanza precedentemente
respinta, l’amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la
propria precedente determinazione negativa la quale, avendo
carattere meramente confermativo, non sarà autonomamente
impugnabile.
L’ordinanza della Sesta sezione del Consiglio di Stato
(n. 2954/2005)
Con la sentenza 7/2006, l’Adunanza plenaria accoglie e fa proprie le conclusioni cui era pervenuta la Sesta sezione nell’ordinanza di rimessione (n. 2954 del 7 giugno 2005).
La decisione dell’Adunanza plenaria n. 7 del 20 aprile 2006 ricalca pressoché integralmente la sentenza pronunciata dallo stesso Consesso pochi giorni prima (Ad. Plen. 18 aprile 2006, n. 6).
Ammettere la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell’atto illegittimo e dannoso, anziché del solo accertamento della sua illegittimità significherebbe restringere la tutela rispetto al privato di fronte alla pubblica amministrazione ed assoggettare il suo diritto al risarcimento del danno anziché alla regola generale della prescrizione, ad una Verwirkung amministrativa, tutta italiana.
CORRIERE MERITO 7/2009 – PAG. 718
TRIBUNALE DI ROMA, 2 aprile 2009 - Giud. Scalia - D. F. c. Ministero della Difesa
Lesione di interessi legittimi - Giurisdizione amministrativa - Necessita` - Pregiudizialita` dell’annullamento dell’atto lesivo - Esclusione.(l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 7, 21 bis; D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35; l. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7; c.c. art. 2043)
La tutela giurisdizionale risarcitoria contro l’agire illegittimo della P.A. spetta al giudice amministrativo, quale giudice naturale precostituito per legge, sia in ipotesi di giurisdizione esclusiva che di legittimita` , anche nel caso in cui nel giudizio non sia stata proposta la domanda di annullamento dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo
I Giudici della Suprema Corte hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla cognizione della controversia intentata da un direttore dell'Agenzia Regionale per l'Impiego della Basilicata nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche economiche per il riconoscimento di alcune pretese economiche derivanti dal pregresso rapporto di lavoro, cassando con rinvio la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello aveva declinato la giurisdizione del giudice ordinario.
La controversia aveva ad oggetto una vicenda che si collocava interamente prima del termine del 30 giugno 1998, previsto dall'art. 69, settimo comma , del D.lgs. n. 165 del 2001, sul presupposto che nel testo dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, si prevedeva la facoltà per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di nominare i direttori delle agenzie regionali per l'impiego con assunzione mediante contratto di diritto privato a termine e rinnovabile, con conseguente qualificazione privatistica del relativo rapporto.
09/02/2006 9.07.01
- Contro il fermo amministrativo si ricorre al giudice ordinario - CASSAZIONE
CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 2053 del 31/01/2006
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GIURISDIZIONE – DEBITORE D’IMPOSTA – FERMO AMMINISTRATIVO
Le Sezioni Unite affermano che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativo di beni mobili registrati del debitore d’imposta si realizza davanti al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.
Allegato Pdf: CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Ordinanza n. 2053 del 31/01/2006 (Presidente V. Carbone, Relatore L. F. Di Nanni) |
Autovelox - é' illegittima la multa irrorata a 1\2 autovelox se l'apparecchio non è stato periodicamente tarato ( GdP RECCO 7.6.06 in Corr Mer. 2006 p. 1399)
Esemplificazione dei casi di impossibilità di contestazione immediata
L’art.
384 del regolamento di esecuzione al C.d.S. enuclea una
serie di circostanze, nelle quali vien meno l’obbligo di
procedere a contestazione immediata dell’autoveicolo. Tale
dispensa sembrerebbe esonerare l’organo procedente di cui
all’art.
Nel caso de quo, gli ermellini hanno ribadito che l’esemplificazione dell’art. 384 reg.to esecuz. C.d.S. lett. e “non significa che ogni qual volta sia riportato nel verbale la dizione di detta disposizione regolamentare, il giudice non possa svolgere l’indagine sulle concrete modalità del fatto”. A parere dei giudicanti, la dizione dell’art. 384 del regolamento sopra citato “indica un regolamento di massima relativo alla possibilità o meno di procedere alla contestazione immediata ma, non impedisce al giudice di accertare se quei presupposti si siano in concreto verificati”. Con il dictum in questione si è evidenziato che non esiste una presunzione legale di impossibilità della contestazione immediata qualora le circostanze di fatto
15/12/2005
9.40.58
- Sui danni conseguenti ad una espropriazione illegittima può decidere il
Giudice Amministrativo - CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 9
del 16/11/2005
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Il Giudice Amministrativo puo’ decidere le questioni di risarcimento dei danni in materia di espropriazione illegittima da parte della Pubblica Amministrazione. Lo ha stato stabilito il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, confermando l’orientamento gia’ espresso in precedenza in una precedente decisione. I danni patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti soggettivi da parte della pubblica amministrazione devono essere richiesti al giudice ordinario solo quando sono la conseguenza di condotte materiali che non riguardano l’esercizio di pubblici poteri. I comportamenti sono riconducibili all’esercizio delle funzioni pubbliche anche quando si tratta di condotte poste in atto sulla base di atti dichiarati successivamente illegittimi dalla giustizia amministrativa, come nel caso in esame, nel quale una ditta aveva richiesto al Tar il risarcimento dei danni causati dalla procedura espropriativa di alcuni suoi terreni, risultata poi illegittima.
CONSIGLIO DI STATO, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 9 del 16/11/2005 |
Deve riconoscersi al pubblico dipendente adibito a mansioni superiori, anche prima dell'entrata in vigore della d. L.vo n. 387\98, espletate in virtù di atti amministrativi, il trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte, in applicazione dell'art 36 Cost . Viceversa non è ammissibile il passaggio a qualifica superiore in mancanza di posto in organico e previa procedura selettiva, ciò in conformità con l'art 97 Cost. (Cons. Stato. V sez. sent n. 2099\06 in Corriere del merito 2006 p.1090 ss)
Silenzio - rifiuto possibilita' di esaminare il merito, anche in caso di attivita' vincolata (TAR CAMPANIA sez IV 6.6.06 n. 6747)
ASSICURAZIONE – RESPONSABILITA’ CIVILE
LEASING
Sul leasing si consolida, per opera di Cass. n. 12996, l’affermazione secondo cui l’art. 2054, terzo comma, cod. civ., che prevede una figura di responsabilità oggettiva non collegata alla colpa, è norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica in caso di autovettura oggetto di un contratto di leasing; pertanto è il proprietario concedente, e non l’utilizzatore del veicolo dato in leasing che è responsabile in solido con il conducente. La disciplina dell’articolo 91, secondo comma, del Codice della strada, introdotto con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che estende la responsabilità ex articolo 2054, terzo comma, al locatario in leasing, si applica solo ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore. Sul leasing finanziario la Corte, in sentenza n. 17145, dopo aver inquadrato il contratto nello schema del collegamento negoziale ammette l’utilizzatore (come nel mandato senza rappresentanza) all’esercizio diretto dell’azione di inadempimento e di risarcimento danni contro il fornitore
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ASSICURAZIONE VEICOLI – VALENZA PROBATORIA – MODULO DI CONSTATAZIONE DEL SINISTRO Non ha valore di piena prova ma e’ liberamente apprezzata dal giudice la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto CID), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario. Nell’ipotesi trova pertanto applicazione la norma di cui all’art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi e’ liberamente apprezzata dal giudice
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08/07/2005
0.02.24
- Il rimborso delle spese legali e’ sempre dovuto dall’Assicurazione al
danneggiato, anche per la fase stragiudiziale – CASSAZIONE CIVILE, Sentenza n.
11606 del 31/05/2005
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Nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali. E’ questo il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 11606/2005, scritta dal Dott. Malzone. La motivazione muove dal presupposto che l'attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita’ civile da circolazione stradale, composto di vari interventi legislativi susseguitisi nel tempo, non e’ di agevole conoscenza da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per l'adempimento delle relative formalita’ per cui il danneggiato ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, quindi, il rimborso del relativo compenso. Ed infatti, l'intervento di un professionista e’ necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire il diritto di difesa gia’ in questa prima fase, in ragione della indubbia situazione di forza dell’ l'istituto assicuratore, economicamente e tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale.
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19/05/2006 8.48.57
- E' liberamente apprezzata dal giudice la dichiarazione confessoria, contenuta
nel modulo di constatazione amichevole del sinistro - CASSAZIONE CIVILE, Sezioni
Unite, Sentenza n. 10311 del 05/05/2006
Unibox può accertare la responsabilità del sinistro stradale
Giudice di Pace Viterbo, sentenza 21.09.2006 n° 2956
La sentenza n. 2956/2006 emessa dal Giudice di Pace di Viterbo è la prima in Italia che riguarda una richiesta di lesioni personali in presenza dell’apparecchio denominato Unibox su di una delle auto coinvolte in un incidente stradale: si tratta in questo caso di un tamponamento avvenuto il 30 aprile 2004 tra una Fiat Marea (tamponata) ed una Volkswagen Passat (tamponante).
Azione diretta art. 145 e 148 Cod Ass. E' necessario a pena di procedibilità inviare RRR con il contenuto previsto dalle suddette norme ( Trb. Napoli 17.10.06 in Corr Mer. 2006 p. p.1389)
CORRIERE MERITO 3/2009 PAG. 251
GIUDICE DI PACE DI BARI, 22 novembre 2008 - Giud. Menolascina - R. M. G. c. B. C. e Ras Assicurazioni s.p.a.
Responsabilita` civile - Fondo di garanzia per le vittime della strada - Onere della prova - Spettanza - Limiti. (c.c. art. 2043; D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 283)
In caso di sinistro stradale causato da autoveicolo privo di copertura assicurativa, l’azione di risarcimento danni puo` essere proposta, ai sensi dell’art. 283, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2005, nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, ma il danneggiato, in base alle ordinarie regole sull’onere della prova, dovra` dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.
PRESCRIZIONE E DECADENZA IN MATERIA CIVILE
Decorrenza
javascript:openPopUp('G_naviga.asp?bd=CO&estr=CCXA2952 CCXC0003')Codice Civile (1942) art. 2952 comma 3
Per quanto attiene l'eccezione di prescrizione ex art. 2952 co. 3, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto all'indennità va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale (ad esempio con atto di citazione) o stragiudiziale (ad esempio con lettera raccomandata), il danneggiato propone la sua richiesta di risarcimento.
Cassazione civile , sez. III, 28 novembre 2007 , n. 24733
Soc. Milano assicur. c. Serafini e altro
Diritto & Giustizia 2007,
PRESCRIZIONE E DECADENZA IN MATERIA CIVILE
Decadenza
javascript:openPopUp('G_naviga.asp?bd=CO&estr=CCXA2952')Codice Civile (1942) art. 2952
Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato.
Cassazione civile , sez. III, 22 giugno 2001 , n. 8600
Com. Velletri c. De Romanis
Giust. civ. Mass. 2001, 1249
PRESCRIZIONE E DECADENZA IN MATERIA CIVILE
Decorrenza
javascript:openPopUp('G_naviga.asp?bd=CO&estr=CCXA2952')Codice Civile (1942) art. 2952
In tema di assicurazione della responsabilità civile il termine annuale di prescrizione del diritto dell'assicurato a percepire l'indennizzo dalla propria assicurazione decorre, secondo la lettera del comma 3 dell'art. 2952 c.c., dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso l'azione contro il medesimo e non, invece, dal giorno dell'evento dannoso.
Cassazione civile , sez. III, 09 maggio 2001 , n. 6426
Cartocci c. Soc. Le Assicurazioni Roma
Giust. civ. Mass. 2001, 948
CORRIERE MERITO 7/2009 – PAG. 715
TRIBUNALE DI CATANZARO, 20 aprile 2009 - Giud. Filardo - Tizio e altri c. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Responsabilita` dello Stato - Violazione del diritto comunitario - Inesatto recepimento di direttiva comunitaria - Disciplina dell’illecito aquiliano - Applicabilita` - Illecito permanente - Esclusione – Prescrizione - Decorrenza - Entrata in vigore della normativa interna di inesatto recepimento. (c.c. artt. 2043, 2947)
La responsabilita` dello Stato per inesatto recepimento di una direttiva comunitaria integra un illecito aquiliano al quale si applica la disciplina dell’art. 2043 c.c., di talche´ la relativa azione risarcitoria si prescrive nel termine quinquennale decorrente dalla data di entrata in vigore della normativa interna integrante inesatto recepimento della direttiva comunitaria (Omissis). Gli attori sono tutti medici ammessi alle scuole di specializzazione negli anni accademici precedenti alla entrata in vigore del d.lgs. 257/1991 che ha recepito, tardivamente, la direttiva comunitaria n. 82/76 in virtu` della quale, ai medici specializzandi, doveva essere versata una retribuzione per tutta la durata del corso. Il suaccennato decreto ha previsto l’erogazione di borse di studio solo per i medici ammessi alle scuole di specializzazione con decorrenza dagli anni accademici 1991 - 1992 escludendo, quindi, dal beneficio, gli ammessi agli anni precedenti (1983-1991) i quali, giusta la direttiva CE, avrebbero avuto quel medesimo diritto. Da qui la pretesa risarcitoria degli attori che lamentano di avere subito un ingiusto danno in conseguenza del contegno illecito dello Stato italiano. (Omissis).
La sentenza e` resa sulla domanda di risarcimento danni proveniente da medici ammessi alle scuole di specializzazione in anni antecedenti all’entrata in vigore del D.Lgs. 18 settembre 1991, n. 257, di recepimento tardivo della direttiva 82/76/CEE del 26 gennaio 1982 relativa alla formazione dei medici specialisti, la quale prevedeva il diritto ad una ‘‘adeguata remunerazione’’. Aderendo all’orientamento ormai prevalente (cfr. Cass. 11 marzo 2008, n. 6427, in Foro amm. CDS, 2008, 723, Cass. 12 febbraio 2008, n. 3283, in Resp. civ. prev., 2008, 1576, con nota di Pasquinelli), il giudicante afferma che la non corretta trasposizione nel diritto nazionale di una direttiva comunitaria comporta la responsabilita` dello Stato ai sensi dell’art. 2043 c.c., non potendosi sostenere che per il Legislatore, a cui e` devoluto l’esercizio di un potere libero nei fini, alla luce della Carta costituzionale, non sia configurabile un illecito produttivo di responsabilita` civile (contra, Cass. 18 aprile 2003, n. 4915, in Giust. civ., 2003, 1193, con nota di Giacalone). In punto di prescrizione, il giudicante evidenzia come l’illecito dello Stato non sia permanente, di talche´ il termine prescrizionale decorre dal momento in cui e` stato compiuto l’illecito, coincidente con la non corretta trasposizione nel diritto interno della fonte comunitaria. Cio` , in quanto il legislatore avrebbe dovuto recepire la direttiva retroattivamente, in modo da garantire anche ai medici che abbiano frequentatoscuole di specializzazione in epoca antecedente al D.Lgs. n. 257/1991, ma successiva alla data di recepimento indicata nella direttiva, il diritto ad una adeguata retribuzione. In tal senso, Trib. Roma, 2 aprile 2005, in Dir. lav., 2005, 4, con nota di De Cristofaro. Per altro orientamento presente nei repertori, il termine di prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento in cui scade il termine di recepimento stabilito dalla fonte comunitaria: cosı`, Trib. Bari, 30 novembre 2007, in il Merito, 2008, 6, 42; Id. 27 giugno 2008, in Guida al dir., 2008, 49,71. (G.C.)
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CORRIERE MERITO 01/2009 PAG. 24
Contratti bancari
TRIBUNALE DI BARI, 29 ottobre 2008 - Giud. Mastronardi - V. s.r.l. c. Intesa San Paolo IMI s.p.a.
Contratto di conto corrente bancario - Clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - Nullita` - Prescrizione dell’azione - Imprescrittibilita` - Azione di ripetizione delle relative somme versate dal cliente - Prescrizione decennale. (c.c. artt. 1283, 1284, 1418, 1419, 1422)
Sono nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista alla banca e la relativa azione di nullita` e` imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c., mentre l’azione proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca ai fini di conseguire la ripetizione delle somme che assume di avere versato a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi e` soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebito ed e` pertanto soggetta a prescrizione decennale.
Obbligo di fornire la documentazione art 119 L. banc. (Trib Monza 10.10.06
in Corr Mer. 2006, 1394)
Contratto per adesione: pattuizione di interessi ultralegali e vessatorietà
In considerazione della ritenuta tassatività dell’elencazione delle clausole che, ai sensi dell’art. 1341, 2° co. c.c., debbono essere specificamente approvate per iscritto, pena la nullità, la Suprema Corte, con la sentenza n. 9646 del 27 Aprile 2006, nega che possa essere riconosciuta come vessatoria, quella clausola del contratto per adesione che prevede la corresponsione di interessi in misura superiore a quella legale. La Cassazione sostiene altresì l’impossibilità di procedere all’inclusione di detta clausola nell’elenco di cui sopra, in via di interpretazione estensiva, dal momento che, nella fattispecie posta alla sua attenzione, non sussiste – a detta della medesima S.C. – l’esigenza di tutelare il contraente che ha semplicemente aderito al contratto in una situazione per lui particolarmente sfavorevole.
11/04/2005
9.08.36
- Conti Correnti. Sentenze a confronto in tema di di interessi, valuta, massimo
scoperto e altro - Tribunale Civile di Bari, Sentenza n. 90/2005; Tribunale
Civile di Lecce, Sentenze 11/02/2005 e 11/03/2005
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di Antonio Tanza *
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CORRIERE MERITO 01/2008 PAG 10
CORTE D’APPELLO DI SALERNO, 12 luglio 2007 - Pres. Bartoli - R.C. e altri c. Banca Antoniana PopolareVeneta s.p.a.
Apertura di credito bancario - Recesso della banca - Clausola di deroga all’art. 1845 c.c. - Validita` - Esercizio della facolta` di recesso in contrasto con la buona fede - Responsabilita` della banca – Risarcimento del danno - Necessita` .(c.c. artt. 1175, 1375, 1845)
Sebbene sia valida la clausola del contratto di apertura di credito bancario che, derogando all’art. 1845 c.c., preveda l’immediata efficacia del recesso, è contrario al dovere di buona fede, al quale sono tenuti i contraenti durante l’esecuzione del contratto, l’esercizio della facoltà di recesso da parte della banca laddove il cliente depositi assegni bancari a parziale pagamento ed il credito bancario, di importo non eccessivo, risulti assistito da adeguate garanzie personali.
CORRIERE MERITO 02/2008 PAG 149
TRIBUNALE DI ROMA, sez. dist. Ostia, ord., 5 novembre 2007 - Est. Moriconi - P.G. c. Unicredit Banca s.p.a.
Conto corrente - Recesso dal contratto da parte della banca - Recesso contrario a buona fede e correttezza - Sindacabilita` - Fattispecie - Ordine in via cautelare di riattivare il conto corrente.(c.c. artt. 1175, 1375, 1833, 1852, 1855; c.p.c. art. 700)
Il potere della banca di recedere dal contratto di conto corrente incontra il limite del rispetto delle regole di correttezza e buona e fede ed e` sindacabile dal giudice sotto tale profilo. Pertanto, nell’ipotesi in cui il recesso sia stata esercitato in violazione dei suddetti principi ed in particolare in assenza di una ragione che giustifichi lo scioglimento del rapporto, deve essere ordinato in via cautelare alla banca di riattivare immediatamente il conto corrente.
01/04/2005 8.59.15
- La banca paga il danno morale per l'assegno illecitamente protestato -
Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 6732 del 30/03/2005
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Riconosciuto il risarcimento anche se non e’ stato
accertato alcun reato nella girata del titolo
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |
La pattuizione di interessi ultralegali in un contratto per adesione (contratto bancario) non costituisce clausola vessatoria e non va approvata specificamente (Cass. civ.sez. II 27.04.06 n. 9646)
CONTRATTO CONTO CORRENTE E APERTURA DI CREDITO -
autonomia dei due contratti e illegittimità di recesso della BancaLa sentenza n. 8711, ribadita l’autonomia dei contratti di conto corrente bancario e di apertura di credito che ad esso acceda, afferma, conseguentemente, che il recesso della banca dall’apertura di credito, in base a clausola contrattuale che lo autorizzi anche in difetto di giusta causa, non implica né giustifica il recesso senza preavviso anche dal conto corrente, che deve quindi trovare autonoma giustificazione nel bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti.
CORRIERE MERITO 7/2008 PAG. 780
TRIBUNALE DI MILANO, 14 aprile 2008 - Giud. Simonetti - M. c. Banca di Roma
Saldo di conto corrente - Efficacia di prova scritta - Limiti. (c.p.c. artt. 633 e 634; D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 art. 50)
Ai fini della concessione del decreto ingiuntivo e` sufficiente, ai sensi dell’art. 50 T.U.B., che la banca produca gli estratti di conto corrente. Tuttavia, nel giudizio di opposizione, la banca riveste la posizione sostanziale di attrice e quindi ha l’onere di dimostrare i fatti costituiti del suo diritto di credito. A tal fine, la produzione in giudizio degli estratti conto dall’inizio dei rapporti potra` costituire prova sufficiente sia dell’esistenza dei rapporti bancari dedotti in giudizio sia della consistenza del credito vantato dalla banca.
CORRIERE MERITO 3/2009 PAG. 243
TRIBUNALE DI NAPOLI, 22 dicembre 2008 - Giud. Troncone - P. c. Intesa Gestione Crediti s.p.a.
Contratto di conto corrente bancario - Clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - Nullita` - Depurazione della capitalizzazione passiva - Rideterminazione del saldo. (c.c. artt. 1283, 1418, 1422; D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342)
L’uso bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a carico del cliente, avendo natura negoziale e non normativa, comporta la nullita` delle clausole contrattuali che lo prevedono, con la conseguente rideterminazione del saldo del conto corrente alla luce dell’integrale depurazione dalla capitalizzazione passiva
CORRIERE MERITO 3/2009 PAG. 244
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE, 9 gennaio 2009 - Giud. Di Lonardo - C. c. Banco Napoli s.p.a.
Contratto di conto corrente bancario - Clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - Nullita` - Prescrizione dell’azione - Imprescrittibilita` - Decadenza ex art. 1832 c.c. - Esclusione. (c.c. artt. 1283, 1418, 1422, 1832)
Sono nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi dovuti dal correntista alla banca e la relativa azione di nullita` e` imprescrittibile ai sensi dell’art. 1422 c.c., mentre non e` di ostacolo alla declaratoria di nullita` l’eventuale decadenza, ex art. 1832, comma 2, c.c., posto che il correntista puo` contestare la validita` e l’efficacia dei rapporti obbligatori da cui scaturiscono le partite inserite nel conto anche in assenza di impugnazione dello stesso nel termine semestrale previsto, in quanto la decadenza concerne la contestazione di addebitamenti e di accreditamenti unicamente sotto il profilo contabile.
SIGNORAGGIO
la pretesa a che ciascun cittadino degli Stati europei aderenti al sistema dell'euro possa percepire direttamente e personalmente una quota proporzionale del cosiddetto signoraggio monetario, ossia del reddito che l'istituto di emissione ritrae dalle monete messe in circolazione, necessariamente esula dall'ambito della giurisdizione, sia essa quella del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sopranazionalì: funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto (in tema di difetto assoluto di giurisdizione si vedano tra le altre, benché in relazione a fattispecie diverse da quella qui presa in esame, Sez. un. 12 luglio 1968, n. 2452; 17 ottobre 1980, n. 5583; 24 ottobre 1988, n. 5740; 8 gennaio 1993, n. 124; 19 maggio 1993, n. 5691; 5 giugno 2002, n. 8157).Discende da ciò il difetto assoluto di giurisdizione alla quale manca il potere di emanare una decisione di merito da parte di qualsiasi giudice(SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 21 luglio 2006, n. 16751).
CASS. 5665/09
Secondo la Giurisprudenza di questa Corte, il quesito di diritto richiesto dell’art. 366-bis c.p.c., è inadeguato, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, quando non sia conferente rispetto alla questione che rileva per la decisione della controversia, quale emerge dall’esposizione del motivo (Cass. S.U. n. 8466 del 2008; n. 11650 del 2008; quando si risolva in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame (Cass. S.U. n. 6420 del 2008); quando non abbia attinenza né col giudizio né col motivo formulato, ma introduca un tema nuovo ed estraneo (Cass. n. 15949 del 2007); quando la sua formulazione non sia precisa, ma si concreti in quesiti multipli o comulativi (Cass. n. 5471 del 2008; n. 1906 del 2008), logicamente e giuridicamente contraddittori.
E' improcedibile il ricorso per Cassazione qualora l'originale dell'atto non sia stato depositato nel termine di cui all'art 369 cpc senza che assuma alcun rilievo l'avvenuto deposito nel medesimo termine di una copia informe la quale non offre garanzie di autenticità (Cass. civ. Sez I 18.01.06 n 888 B.a Sgricola mantovana c nuova coop Santa gemma)
CASSAZIONE 21129/07 S.U.
Il sindacato delle sezioni unite sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, ossia ai vizi ravvisabili nell’ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato, in positivo o in negativo, l’ambito della giurisdizione in generale.
O nell’ipotesi in cui abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione.
Resta pertanto escluso ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione giurisdizionale, cui invece attengono gli errori in iudicando e in procedendo, i quali esorbitano dai confini dell’astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia ed ineriscono alla esplicazione interna del potere giurisdizionale conferito dalla legge al giudice amministrativo, investendo l’accertamento della fondatezza o meno della domanda.
CASS. 4702/09
E’ ammissibile l’istanza di correzione dell’errore materiale per aver omesso di disporre la distrazione delle spese processuali in suo favore, nonostante il dichiarato anticipo.In accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere pertanto corretta nel senso che nel dispositivo devesi leggere “distrae le spese in favore dell’Avv.
CONTRATTI DL CONSUMATORE - competenza territoriale.
Con l'entrata in vigore lel D.vo 6\9\05 n. 206. occorre distinguere il foro esclusivo del consumatore, riferito ad una competenza territoriale esclusiva ma derogabile con clausola oggetto ditrattativa individuale ex art 33 co 2 lett u( dal foro inderogabile del luogo di residenza del consumatore, previsto dall'art 63 per i contratti fuori dai locali commerciali e i contratti a distanza (Trib. Venezia 27\9\06 in Corr Merito 2007 p. 24)
CORRIERE MERITO 02/2008 PAG 147
GIUDICE DI PACE CASERTA, 22 novembre 2007 - Giud. Bello - Tizia e Caio c. Viaggi di Sempronia
s.a.s., Lineas Aereas de Espana S.A. ed altri
Contratti dei consumatori - Pacchetti turistici – Trasporto aereo - Ritardata consegna del bagaglio - Danni risarcibili al trasportato – Determinazione equitativa.(D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 82 ss.)
Il vettore aereo e` direttamente responsabile nei confronti del trasportato che abbia acquistato un pacchetto turistico ai sensi degli artt. 82 ss. del D.Lgs. n. 206/2005 dei danni cagionatigli a causa della ritardata consegna del bagaglio, da liquidarsi in via equitativa.
CORRIERE MERITO 7/2009 – PAG. 733
TRIBUNALE DI PALERMO, sez. III, 13 gennaio 2009 - Giud. Maisano - D.V.G, M.A., D.V.D., M.C.
c. Kuoni Gastaldi Tours s.p.a., S.E.A.
In tema di vendita di pacchetti turistici, contratto regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 (oggi trasfusi negli artt. 82 ss. del Codice del Consumo), sussiste responsabilita` del tour operator anche per i danni cagionati dai prestatori di servizi di cui quest’ultimo si sia avvalso, salva la prova del fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero del caso fortuito o della forza maggiore.
CORRIERE MERITO 4/2009 PAG. 362
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, 12 febbraio 2009 - G.U. Viani - R. c. Fairway, B&V e KME
Prodotto difettoso - Disciplina applicabile. (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, art. 11; D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 123; c.c. art. 2043)
Per ottenere il risarcimento dei danni cagionati a cose destinate all’uso professionale, il danneggiato non puo` invocare la responsabilita` obiettiva del produttore, e cio` perche´ la relativa disciplina prevede esclusivamente la risarcibilita` dei danni alla persona e di quelli da ‘‘distruzione o...deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purche´ di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e cosı` principalmente utilizzata dal danneggiato’’. In tal caso, il danneggiato potra` agire ex art. 2043 cod. civ. ma gravera` su di lui l’onere della prova della colpa del produttore, non essendo sufficiente la mera allegazione del difetto di produzione
CORRIERE MERITO 7/2009 – PAG. 733
TRIBUNALE DI PALERMO, sez. III, 13 gennaio 2009 - Giud. Maisano - D.V.G, M.A., D.V.D., M.C.
c. Kuoni Gastaldi Tours s.p.a., S.E.A.
In tema di vendita di pacchetti turistici, contratto regolato dal D.Lgs. n. 111 del 1995 (oggi trasfusi negli artt. 82 ss. del Codice del Consumo), sussiste responsabilita` del tour operator anche per i danni cagionati dai prestatori di servizi di cui quest’ultimo si sia avvalso, salva la prova del fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero del caso fortuito o della forza maggiore.
CORRIERE MERITO 10/2008 PAG. 1014
TRIBUNALE DI BARI, 10 giugno 2008 - Giud. Caso - S.A. ed altri c. Condominio Viale X n. 12
Condominio negli edifici - Criteri di ripartizione delle spese - Deroga convenzionale ai criteri legali - Esenzione totale - Ammissibilita` - Limiti - Volonta` unanime di tutti i condomini - Necessita` .(c.c. art. 1123)
Sebbene ai sensi dell’art. 1123 c.c. deve ritenersi ammissibile la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominali, anche se trattasi di esenzione totale di taluno dei condomini dall’obbligo di partecipazione alle spese, per tale deroga e` necessaria la volonta` unanime di tutti i condomini, di talche´ essa non vincola gli aventi causa degli originari stipulanti che non l’abbiano accettata in modo espresso o tacito.
06/03/2006
9.01.05
- legittimo l’uso più intenso della cosa comune da parte di un singolo condomino
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 972 del 19/01/2006
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COMUNIONE E CONDOMINIO – USO DI PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO In tema di condominio degli edifici, θ legittimo l’uso piω intenso della cosa comune da parte di un singolo condomino, anche con modalitΰ particolari e diverse rispetto alla sua normale destinazione, mentre θ illegittimo che questi ne faccia un uso esclusivo. In particolare, θ illegittima la trasformazione del lastrico solare dell’edificio in terrazza ad uso esclusivo del singolo condomino, perchι in tal modo viene alterata la originaria destinazione della cosa comune, che θ sottratta alla possibilitΰ di utilizzazione da parte degli altri condomini.
Allegato Pdf: CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 972 del 19/01/2006 (Presidente V. Calfapietra, Relatore V. Mazzacane) CORRIERE MERITO 12/2008 PAG. 123 TRIBUNALE DI SALERNO, 4 ottobre 2008 - Giud. Scarpa - F. c. Condominio Palazzo di Giuda Condominio di edifici - Manutenzione della terrazza di copertura - Infiltrazioni d’acqua - Responsabilita` da cose in custodia - Azione di risarcimento danni - Legittimazione passiva del condominio in persona dell’amministratore - Sussistenza.(c.c. artt. 1117, 1126, 1130, 1131, 2051) Assumendo il condominio il ruolo di custode ex art. 2051 c.c. - in persona dell’amministratore, rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario del lastrico o colui che ne abbia l’uso esclusivo – anche con riferimento alla terrazza a livello di proprieta` esclusiva difettosa spetta all’amministratore stesso l’esclusiva legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria, indipendentemente dai criteri di ripartizione delle spese necessarie, essendo il condominio nella sua interezza ed il suo amministratore tenuti a provvedere alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.
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10/02/2005
8.54.24
- Condominio. Spetta solo al vero proprietario la legittimazione passiva.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 23994 del 27/12/2004
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Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha statuito che in tema tema di ripartizione delle spese condominiali, e piu’ propriamente in relazione all'azione per il recupero delle quote di competenza ,solo colui che sia effettivamente individuato come proprietario esclusivo dell'unita’ immobiliare. e’ passivamente legittimato. In materia condominiale, infatti, non puo’ trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, mancando una relazione di terzieta’ tra il condomino e il condominio, che non ha una soggettivita’ giuridica diversa da quella dei semplici condomini
CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 23994 del 27/12/2004 |
CORRIERE MERITO 4/2008 – PAG. 423
TRIBUNALE DI TORINO, ord., 10 dicembre 2007 - Est. Di Capua - Onorato Costruzioni s.p.a. c. Condominio Di Via X n. 11
Condominio negli edifici - Ripartizione delle spese tra i proprietari delle unita` abitative – Condomino apparente - Legittimazione passiva - Esclusione. (c.c. artt. 1117, 1118, 1123)
Il principio della responsabilita` del condomino apparente, in virtu` del quale colui che appaia e si
comporti come proprietario di una unita` abitativa e` legittimato passivo dell’azione giudiziaria per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie relative all’unita` stessa, vale solo nei con fronti dei terzi e non nei rapporti con gli altri condomini e con il condominio.
Rifiuto dell'amministratore di consegnare la documentzione arelativa al condominio - Illegittimità azione cautelare -
La mancata consegna della documentazione al nuvo amministratore è contraria alla legge e legitimma il ricorso all'art. 7oo cpc (Tribunale Salerno 3 10 06 in Corr Merito 2007 p. 23)
Il condomino può legittimamente rinunziare all’uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dell’impianto comune, senza autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, se prova che, dalla sua rinunzia e dal distacco, non derivano né un aggravio di spese per coloro che continuano a fruire del riscaldamento centralizzato, né uno squilibrio termico dell’intero edificio, pregiudizievole per la regolare erogazione del servizio. Soddisfatta tale condizione, egli è obbligato a pagare soltanto le spese di conservazione dell’impianto di riscaldamento centrale, mentre è esonerato dall’obbligo del pagamento delle spese per il suo uso (Cass. Civ., sez. II, 30.06.06, n. 15079).
09/03/2005
8.46.38
- Riscaldamento da pagare anche senza termosifoni. Il pagamento è dovuto da chi
sia distaccato ma usufruisca del calore dai tubi murati - CASSAZIONE CIVILE,
Sezione III, Sentenza n. 680 del 14/01/2005
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Essersi distaccati dall'impianto centralizzato di riscaldamento di un condominio non esonera automaticamente il condomino dal pagare le rate se usufruisce comunque del calore. E’ quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, che ha specificato al riguardo che il riscaldamento deve essere pagato anche da chi abbia in affitto un locale ad uso non abitativo, qualora sia dimostrato che, nonostante la mancanza dei radiatori, tuttavia l'immobile "benefici in una certa misura dell'esistenza dell'impianto di riscaldamento esistente nel fabbricato", in quanto, essendo tutti i piani riscaldati, l'appartamento "riceve calore per la presenza nei muri delle tubazioni del riscaldamento". |
31/08/2004
0.04.00
- Le spese di lite del condomino incombono sul colui che era proprietario al
momento della insorgenza della lite – CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n.
12013 del 01/07/2004
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Le spese di risarcimento e di giudizio per una causa che ha visto soccombere il condominio spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta. Secondo la Cassazione in ipotesi di responsabilita’ per mancata esecuzione di lavori su una cosa comune (rifacimento del solaio), alla cui conservazione sono tenuti per legge tutti i condomini, la sentenza impugnata aveva effetto nei confronti di tutti coloro che erano condomini all’epoca in cui era sorto l’obbligo di conservazione, cioe’ la data di approvazione della delibera. L’obbligo di provvedere alle spese sorge, dunque nel momento in cui si rende necessario eseguire i lavori e non quando viene determinato il debito gravante in concreto su ciascun condomino. Il medesimo criterio deve essere applicato anche per le spese processuali. Poiche’ l’obbligo di ciascun condomino di contribuire alle spese di conservazione delle parti comuni insorge nel momento in cui si rende necessario provvedere all’esecuzione dei lavori necessari, e non quando il debito viene determinato in concreto, in caso di sentenza di condanna pronunziata nei confronti del condominio per inosservanza dell’obbligo di conservazione delle cose comuni, il condomino creditore che intenda agire in executivis contro il singolo partecipante al condominio per il recupero del proprio credito, deve rivolgere la propria pretesa, sia per il credito principale, che per credito relativo alle spese processuali, contro chi rivestiva la qualita’ di condomino al momento in cui l’obbligo di conservazione e’ insorto, e non contro colui che tale qualita’ riveste nel momento in cui il debito viene giudizialmente determinato
CASSAZIONE CIVILE, Sezione II, Sentenza n. 12013 del 01/07/2004
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L’apertura di un varco nel muro perimetrale di un condominio deve considerarsi illegittima quando permetta la comunicazione tra unità immobiliari attigue dello stesso proprietario ma situate in diversi edifici condominiali
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9036 depositata il 18 aprile 2006, confermando un consolidato orientamento giurisprudenziale.
impugnazioni delibere
CORRIERE MERITO 7/2008 PAG. 774
TRIBUNALE DI SALERNO, 17 aprile 2008 - Giud. Scarpa - Tizia ed altri c. Condominio Edil Sal di Battipaglia
Condominio negli edifici - Deliberazioni assembleari - Impugnazione - Termine di decadenza – Decorrenza - Rilevabilita` d’ufficio - Esclusione
(c.c. art. 1137)
La decadenza dal diritto di impugnare deliberazioni dell’assemblea dei condomini di cui all’art. 1137, comma 3, c.c. non puo` essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere oggetto di eccezione in senso stretto della parte interessata formulata entro il limite della maturazione delle preclusioni processuali.
PERDITA DI CHANCE
CORRIERE MERITO 3/2008 – PAG. 293
TRIBUNALE DI MONZA, sez. dist. Desio, 6 settembre 2007 - Giud. Rolfi - Ing. C. Illuminazione c. Reinke International
Perdita di chance - Risarcibilità - Onere della prova. (c.c. artt. 1223, 2043)
Grava su chi agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, l’onere di dimostrare che egli vantava, non una mera e generica aspettativa, bensì un concreto e ragionevole affidamento circa il conseguimento dell’esito favorevole, il tutto pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità.
Il danno non patrimoniale include tanto il danno biologico che il danno morale e il danno esistenziale. Mentre il danno morale ha natura emotiva e interiore, ed il danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale deve essere inteso come ogni pregiudizio, oggettivamente accertabile, provocato sul fare aredittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Poiché si tratta di un vero danno, e di un vero risarcimento, e non di una sanzione civile, istituto che non ha cittadinanza nel nostro ordinamento, tale danno non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, e va dimostrato con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni. Trattasi di un tipo di danno di natura strettamente personale, che come tale non può essere ridotto, neppure indirettamente, ad una frazione del danno biologico, ma deve essere valutato equitativamente in riferimento al singolo caso concreto (caratteristiche, durata, gravità conoscibilità all'interno e all'esterno ecc.. Nella specie le Sezioni Unite erano state interpellate su un caso di demansionamento e di dequalificazione, ed hanno riconosciuto al lavoratore il diritto al risarcimento del danno professionale, sia biologico che esistenziale, che ne derivava come conseguenza dell'inadempimento datoriale).
Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n.6572
16/05/2005
9.24.17
- Risarcibile anche il lavoro della casalinga. i non può svolgere lavori
domestici per un incidente stradale ha diritto ai danni - CASSAZIONE CIVILE,
Sezione III, Sentenza n. 4657 del 03/03/2005
La casalinga che, a causa di un incidente stradale, non sia in grado di svolgere i lavori domestici, ha diritto al risarcimento dei danni patrimoniali. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione riconoscendo il risarcimento ad una signora che, mentre si trovava in auto con il marito, era stata investita da un autobus che aveva invaso la corsia opposta. La Suprema Corte ha cosi’ aggiornato ed esteso la nozione di "casalinga", includendovi qualsiasi persona che svolga esclusivamente, o anche in aggiunta ad una diversa attivita’, lavori domestici, stabilendo che ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale se, a causa di un sinistro stradale, non sia piu’ in grado, in tutto o in parte, di svolgere direttamente tale attivita’.
Suprema Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n.4657/2005 (Presidente: A. Giuliano; Relatore: A. Talevi)
24/10/2005 8.03.35
- Il Tour Operator deve risarcire il danno esistenziale conseguente a vacanza
rovinata - CIUDICE DI PACE di Casoria, Sentenza n. 3231 del 08/09/2005
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Dopo la sentenza sul “Black Out”, dal Giudice di Pace di Casoria arriva una nuova interessante decisione su una questione di grande attualita’. Il turista che si veda costretto a rinunciare alla vacanza gia’ pagata a causa di inconvenienti imputabili al tour operator ha diritto al risarcimento dei danni. Il caso rientra nella disciplina relativa ai contratti di viaggio che trova le sue fonti normative nella Convenzione sul Contratto di Viaggio firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita nel nostro ordinamento con la Legge n. 1084 del 27 Dicembre 1977 nonche’ nel decreto legislativo n. 111 del 17 Marzo 1995 emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernenti i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". L'organizzatore di viaggi, dunque, risponde di “qualunque pregiudizio” causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto. Secondo il Gdp, nella locuzione "qualunque pregiudizio" risieda il fondamento normativo dell'obbligo, per l'organizzatore del viaggio, di risarcire sia i danni patrimoniali che non, alla cui categoria appartiene il danno esistenziale, subito dal consumatore |
CORRIERE MERITO 4/2008 – PAG. 421
CORTE D’APPELLO DI MILANO, 12 dicembre 2007 - Pres. Tognoni - Est. Lamanna - P. c. Campisi Sim s.p.a.
Foro del consumatore - Esclusività - Sussistenza. (c.c. art. 1469 bis, comma 3, n. 19; D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u)
Nelle controversie fra consumatore e professionista, il Legislatore ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria anche la clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. proc. civ., se è diverso da quello del consumatore.
CORRIERE MERITO 3/2008 – PAG. 297
TRIBUNALE DI TRANI, 27 settembre 2007 - Giud. Federici - F. ed altri c. Viloratour Contratto di viaggio - Conclusione – Inadempimento - Responsabilita` - Azione - Prescrizione breve - Applicabilita` .(D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 95)
Il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata, per inadempimento del contratto di viaggio si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza.
MANUTENZIONE DELLE STRADE
CORRIERE MERITO 2/2009 PAG. 127
TRIBUNALE DI PIACENZA, 2 dicembre 2008 - Giud. Morlini - F. C. c. ANAS s.p.a.
Danni subiti da utenti della strada - Strada demaniale - Responsabilita` dell’ente proprietario della strada - Cose in custodia - Applicabilita` - Condizioni (c.p.c. art. 2051)
Per i sinistri occorsi agli utenti di una strada demaniale e` ravvisabile la responsabilita` dell’ente proprietario per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. ove, per le caratteristiche della strada, sia possibile esercitare la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa, potendo l’ente andare esente da responsabilita` soltanto se provi il caso fortuito, coincidente non gia` con il comportamento del responsabile bensı` con un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilita` ed inevitabilita` e che puo` essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
L’inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’Amministrazione, bensì un’attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere (sentenza n. 22521).
In particolare, Cass. n. 3651 (nel riprendere l’orientamento già delineato da alcune pronunzie del 2003 e del 2004 emesse nel solco segnato da Corte Cost. n. 156 del 1999: nel 2006, vedi anche Cass. n. 16770) ha affermato l’applicabilità della responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ. alla pubblica amministrazione, configurata quale responsabilità basata su una presunzione legale di colpa, vincibile con la prova del fortuito da parte del custode (proprietario della strada o ente gestore concessionario), trovando seguito anche nel corso del 2006: vedi Cass. n. 10040), che nel ravvisare nell’art. 2051 cod. civ., in accordo con la prevalente dottrina, un’ipotesi di responsabilità oggettiva (in base alla quale il custode è tenuto a risarcire il danno provocato dalla cosa in ragione della mera relazione di disponibilità e controllo della medesima, salvo il caso fortuito, inteso peraltro come fattore attinente non già ad un comportamento del responsabile bensì al mero profilo causale dell’evento, quale elemento “esterno” o fatto “estraneo” alla sfera di custodia, ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo, idoneo ad interrompere il nesso di causalità), ne esclude viceversa l’applicabilità nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, per i quali non si ritiene oggettivamente possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza tale da impedire l’insorgere di cause di pericolo per i cittadini.
CORRIERE MERITO 2/2009 PAG. 140
TRIBUNALE DI VENEZIA, 17 settembre 2008 - Giud. Simone - P. c. Comune Venezia e Anas. s.p.a.
Danni da cose in custodia - Responsabilita` della P.A. - Fondamento giuridico - Art. 2051 c.c. – Presupposto - Potere fisico implicante il dovere di custodia sulla cosa - Incertezza sulla situazione proprietaria del bene - Irrilevanza.(c.c. artt. 2043, 2051)
In caso di danni da cose in custodia della P.A., e` applicabile l’art. 2051 c.c. quando la porzione di bene, su cui poi si e` innestata una situazione di pericolo, sia circoscritta, permettendo cosı` di esercitare fattivamente un potere di controllo e di addossare al custode quei danni che siano estrinsecazione del rischio connesso alla custodia medesima; pertanto, la situazione di incertezza sul piano proprietario poco rileva ai fini dell’affermazione della responsabilita` , posto che la posizione di custode si identifica in una potesta` di fatto, sussistente in capo a chi in concreto controlla le modalita` d’uso e di conservazione del bene, e non necessariamente al suo proprietario.
TUTELA DELLA SALUTE art 32 Cost.
Il primato del diritto soggettivo indirizza la tutela del cittadino davanti al giudice ordinario in ordine alle prestazioni erogate dal servizio sanitario nazionale, in particolare a favore di chi, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità, con menomazione permanente dell’integrità psico-fisica (sentenza n. 10418). Va altresì proposta al giudice ordinario la domanda risarcitoria, accessoria o meno alla domanda di annullamento, in rapporto al pregiudizio derivante dalla messa in esercizio di linee di trasmissione di energia elettrica, determinanti campi elettromagnetici (in tal senso le ordinanze n. 6218 e n. 23735). Su un piano più generale, le Sezioni Unite (con la sentenza n. 17461) hanno rilevato che, in relazione al bene-salute, è individuabile un “nucleo essenziale”, in ordine al quale si sostanzia un diritto soggettivo assoluto e primario, volto a garantire le condizioni di integrità psico-fisica delle persone bisognose di cura allorquando ricorrano condizioni di indispensabilità, di gravità e di urgenza non altrimenti sopperibili, a fronte delle quali è configurabile soltanto un potere accertativo della pubblica amministrazione in punto di apprezzamento della sola ricorrenza di dette condizioni. In assenza, però, di tali condizioni e allorquando non vengano denunziati pregiudizi alla salute – anche in termini di aggravamenti o di non adeguata guarigione – la domanda diretta ad ottenere le dovute prestazioni con modalità di più comoda ed agevole praticabilità per il paziente di quelle apprestate dalla pubblica amministrazione, ha come presupposto una situazione soggettiva di interesse legittimo stante la discrezionalità riconosciuta all’autorità amministrativa di soddisfare tempestivamente le esigenze del richiedente scegliendo tra le possibili opzioni praticabili – anche attraverso un’opportuna integrazione tra le potenzialità delle strutture pubbliche con quelle private convenzionate – la soluzione reputata più adeguata alla finalità di piena efficienza del servizio sanitario.
13/07/2005
7.48.17
- Danno da emotrasfusioni e responsabilita’ civile del Ministero per condotta
omissiva – CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 11609 del 31/05/2005
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La Corte, previa un’ampia quanto magistrale disamina delle tematiche connesse alla responsabilita’ civile da condotta omissiva colposa - opera dell’estensore Segreto - afferma da un lato la configurabilita’ in astratto del concorso tra il diritto all’equo indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992, spettante a titolo di solidarieta’ sociale in favore dei soggetti che hanno conseguito i virus HIV- HBV – HCV, in conseguenza di emotrasfusioni o di assunzioni di emoderivati, ed il diritto al risarcimento del danno ex 2043 c.c., per cui nel caso ricorrano gli estremi di una responsabilita’ civile per colpa l’applicabilita’ della legge n. 210 del 1992 non esclude che si possa procedere all’accertamento della responsabilita’ aquiliana. Tuttavia la Corte conferma la sentenza di appello, che rigettava la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti del Ministero della Sanita’, volta al risarcimento dei danni subiti per trasfusioni di sangue infetto, o per assunzione di emoderivati acquistati presso farmacie, che avevano provocato loro il contagio dei virus HIV, HBC e HCV, |
IMMISSIONI
CORRIERE MERITO 01/2008 PAG 29
TRIBUNALE DI VENEZIA, sez. III, ord., 27 luglio 2007 - G.U. Simone - Elettrauto s.p.a. e C. c. Kiri s.r.l.
Ove le immissioni acustiche ed odorigene superino la soglia della normale tollerabilita` e cagionino, al comodatario di un immobile, stress, labilita` emotiva, esasperazione, riduzione della capacita` di concentrazione, che, pur non comportando il sorgere di una malattia psico-fisica, causano comunque un’alterazione delle sue quotidiane abitudini di vita, e` ammissibile il provvedimento d’urgenza per l’immediata cessazione dell’attivita` immissiva.
cambiale
Protesto, in genere
In tema di risarcimento danni, il protesto cambiario, conferendo pubblicità ipso facto all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza soltanto in un'ottica commerciale, ma si risolve in una più complessa vicenda - di indubitabile discredito - tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato ed ove privo di una conseguente ed efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione al protestato come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello alla reputazione, il danno, da ritenersi in re ipsa, andrà senz'altro risarcito senza che incomba sul danneggiato, l'onere di fornire la prova della sua esistenza, come nella diversa ipotesi di danno alla reputazione commerciale, unicamente esaminata dal Tribunale (Cass. 11103/1998).
App. Roma, Sez. IV, 28/03/2007
PARTI IN CAUSA
C.G. e altri C. C. S.p.A
CORRIERE MERITO 5/2009 – PAG. 480
TRIBUNALE DI LECCE, sez. dist. Maglie, 11 febbraio 2009 - Giud. Rizzo - XX c. Poste Italiane s.p.a.
Protesto illegittimo - Danno esistenziale - Risarcibilita`. (c.c. artt. 2043, 2059)
In caso di protesto illegittimo e` risarcibile il danno non patrimoniale correlato alla lesione del diritto costituzionalmente tutelato alla reputazione personale del protestato.
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26/04/2005
8.06.12
- La responsabilita’ civile dell’ente ospedaliero ha sempre natura contrattuale
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 2042 del 02/02/2005
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Il rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto fa si’ che la responsabilita’ civile dell'ente ospedaliero venga inquadrata nella responsabilita’ contrattuale che puo’ conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore (art. 1218 c.c.), sia all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario (art. 1228 c.c.), il quale assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
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INSIDIA E TRABOCCHETTO
CORRIERE MERITO 10/2007 PAG 1126 - 1127
TRIBUNALE DI NOLA, 6 luglio 2007 - Giud. Scermino - P. c. Comune di Palma Campania
Insidie e trabocchetti stradali - Responsabilita` della P.A. – Fondamento normativo - Art. 2043 c.c. - Applicazione dell’art. 2051 c.c. - Esclusione salvo i casi di effettivo potere di controllo sul bene demaniale. (c.c. artt. 2043, 2051)
In tema di c.d. ‘‘insidie e trabocchetti stradali’’, il fondamento normativo della responsabilita` della P.A. costituito dall’art. 2043 c.c., non potendo invece trovare applicazione l’art. 2051 c.c., di cui manca, con riferimento ai beni demaniali, il presupposto indefettibile, cioe` l’effettivo potere di controllo idoneo ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo, salvo che si tratti di beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale, consentano un’adeguata attivita` di vigilanza da parte della P.A.
CORRIERE MERITO 7/2008 PAG. 664-665
TRIBUNALE DI TRANI, 20 febbraio 2008 - Giud. La bianca - C.V. c. Comune Andria
Insidie e trabocchetti stradali - Responsabilita` della P.A. - Applicabilita` dell’art. 2051 c.c. - Solo in caso di effettivo potere di vigilanza - Localizzazione della strada all’interno del perimetro del centro abitato (c.c. artt. 2043, 2051)
La responsabilita` della P.A. per danni da cose in custodia, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sussiste solo qualora essa abbia la concreta possibilita` di esercitare un effettivo potere di controllo e vigilanza sul bene demaniale e, a tal fine, rileva in particolare la localizzazione della strada, in quanto il fatto che si tratti di strada comunale all’interno della perimetrazione del centro abitato e` indice oggettivo del concreto potere di vigilanza da parte del Comune. Inoltre, l’obbligo di custodia rimane in capo all’ente comunale, sommandosi a quello della ditta appaltatrice dei lavori, ove il bene continui ad essere destinato all’uso precedente, come nel caso della strada aperta al transito di persone e di veicoli.
Responsabilità civile, TRIBUNALE DI RIMINI, 1 marzo 2007 - Est. Cortesi C. c. Comune di Riccione Responsabilità extracontrattuale - Danno subito dall’utente di strada comunale - Responsabilità dell’ente proprietario – Presupposti - Insidia e trabocchetto - Necessità - Fattispecie (c.c. artt. 2043, 2051).
La responsabilità del Comune per il danno subito dall’utente di una strada (nella specie automobilista che ha urtato dei pali presenti sull’asse stradale) può essere affermata solo qualora ricorra una situazione di insidia, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità e non prevedibilità del pericolo, che è onere del danneggiato provare (Fattispecie nella quale la responsabilità è stata esclusa in considerazione del fatto che i pali erano di notevoli dimensioni e dunque visibili e che il danneggiato aveva tenuto una condotta di guida anomala (CORR. 6/2007 P. 706).
GIUDICE DI PACE DI LECCE, 16 marzo 2007 - Giud. Aventaggiato - Tizio c. Comune di Lecce Insidie e trabocchetti stradali - Responsabilità della P.A. per danno da cose in custodia - Esclusione – Responsabilità perr violazione el generico principio del neminem laedere – Sussistenza (c.c. artt. 2043, 2051)In tema di responsabilita` della P.A. per c.d. insidie e trabocchetti stradali, pur non potendo operare il criterio di imputazione posto dall’art. 2051 c.c., sussiste certamente la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2043 c.c. per violazione del principio del neminem laedere (CORR. 7/2007 P. 842).
E’ stato inaugurato un indirizzo giurisprudenziale “stemperato”, di mediazione tra i due indirizzi prevalenti, al seguito del quale “la responsabilità ex art. 2051 ce. per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche trova applicazione nei confronti della P.A. non solo nelle ipotesi in cui essa svolge una determinata attività sulla strada in custodia, ma ogniqualvolta non è ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo sulla stessa a causa della notevole estensione del bene e del relativo uso generale da parte dei terzi”: orbene, tale “oggettiva impossibilità” non nasce da una presunzione ancorata alle qualità del bene ma costituisce l’oggetto di un accertamento riservato al giudice .
Proprio l’indirizzo stemperato è quello sposato dalla sentenza in esame alla quale, però, va il merito di fornirne una compiuta elaborazione particolarmente attenta e meditata.
La premessa di base è che , quale proprietaria delle strade pubbliche ( art. 16 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F ), l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A. discende non solo da specifiche norme ma anche dal generale obbligo di custodia, con conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione e mancato impedimento del danno a terzi. “Al riguardo il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è tenuto a dare la prova che il danno deriva dalla cosa. Tale prova del nesso causale va peraltro ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa”. Orbene, come posto in rilievo in dottrina, il danno normalmente evitato da una condotta diligente comporta la presunzione di colpa. “In tal caso è allora il presunto responsabile a dover dare la prova della sua mancanza di colpa. Ma se ha violato una specifica norma giuridica di condotta, la prova di tale violazione è prova sufficiente della colpa”.
La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi.. Nemmeno, in particolare, i suindicati «indici», di fonte viceversa giurisprudenziale, della <<notevole estensione del bene» e dell'«uso generale e diretto» della cosa da parte di terzi, che tantomeno possono pertanto considerarsi) "tassativi" ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A.
Viene in rilievo, infatti, una cd. “responsabilità aggravata” assecondata da un inversione dell’onere della prova cosicché è il custode a dover fornire prova liberatoria (il fortuito). Non si tratta, secondo il giudizio della III sezione, di una responsabilità “oggettiva” perché l’inversione dell'onere probatorio non fa venire meno la rilevanza del requisito della colpa, che “concorre -seppure in via presuntiva- a costituire l'illecito, come reso palese dalla stessa possibilità di provarne la mancanza. La prova liberatoria del fortuito attiene infatti alla prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso. Essa si sostanzia pertanto nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno. Va allora disatteso l'orientamento secondo cui la prova positiva del fortuito, contraria alla presunzione di responsabilità, consiste nella prova del fatto estraneo alla sfera «di custodia», e in particolare del fatto del terzo o dello stesso danneggiato …. sicché i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità dell'evento non ricorrono laddove questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso l'esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti doveri”.
“La prova del fortuito attiene allora piuttosto al profilo della mancanza di colpa” (e a tale stregua, la prova del fortuito si risolve allora sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta mantenuta. Nella dimostrazione, in sostanza, di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa. Esso, dunque, non afferisce all’interruzione del nesso causale).
“In relazione a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale, la prova del fortuito attiene alla dimostrazione dell'espletamento da parte del custode dell'attività di vigilanza, controllo e manutenzione dovuta in relazione alla natura della cosa. Mentre ove tali situazioni possano originarsi da comportamenti degli utenti o da una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa, la prova del fortuito da parte del custode si sostanzia nella dimostrazione che il danno è dovuto ad un evento non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno”.
La sentenza 3651/06 interrompe, quindi, la continuità con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, almeno della giurisprudenza del biennio trascorso, al seguito del quale l’art. 2051 c.c. disegnava niente più che una responsabilità di tipo oggettivo ancorata all’elemento costitutivo del rapporto di causalità e non anche a quello della culpa. Le uniche forme di responsabilità oggettiva rinvenibili sarebbero, allora, quelle in cui la proba del fortuito è imprescindibilmente esclusa, ovvero, ad esempio, responsabilità da preposizione ( art. 2049 ce. ), per danni nucleari ( art. 15 L. 31 dicembre 1962, n. 1860 ) , per danni arrecati da velivoli a terzi sulla superficie ( art. 965 cod. nav.).
SE LA P.A. E’ IL CUSTODE, L’ART. 2051 C.C. E’ DA PREFERIRE ALL’ART. 2043 C.C.
Riletti nei termini richiamati i centri nervosi in seno all’art. 2051 c.c., la Corte passa all’esame della applicabilità della norma alla Pubblica Amministrazione-custode del demanio stradale.
“Dalla suesposta ricostruzione della disciplina, che appare invero consentanea con quanto affermato da Corte Cost. n. 196 del 1999, in particolare là dove si afferma che la «notevole estensione del bene» e «l'uso generale e diretto» della cosa da parte di terzi costituiscono <meri indizi» dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo -impossibilità che può essere ritenuta solo all'esito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e con criteri di normalità ( peraltro con la suesposta precisazione che tali «indizi» assumono rilievo non già sotto il profilo della "struttura" della fattispecie di cui all'art. 2051 ce, bensì in relazione alla prova liberatoria del fortuito ivi prevista )-, la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 c.c.. risulta dunque non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c: essa si presta infatti ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale”.
Ne discende l’applicazione degli schemi di riparto degli oneri probatori di cui alla presunzione in esame la quale “è da intendersi nel caso non già nel significato di derivazione del fatto ignoto da quello noto bensì quale finzione che, mediante un'eccezione al principio generale posto dall'art. 2697 c.c. , determina una distribuzione dell'onere della prova diversa rispetto a quella valevole in tema di illecito civile per la regola generale di cui all'art. 2043 ce, al fine di favorire il danneggiato, in ossequio al principio dogmatico di ed. vicinanza alla prova. Il significato di tale presunzione si coglie invero ( anche ) sul piano della rilevanza che assume al riguardo il principio della colpa obiettiva, quale violazione della misura dello sforzo in relazione alle circostanze del caso concreto adeguato ad evitare che la cosa provochi danno a terzi”.
“Nell'informarsi al principio di generale favor per il danneggiato, l'ordinamento non indulge infatti a soluzioni radicali nei confronti del custode, cui è attribuita la possibilità di liberarsi dalla responsabilità facendo valere la propria mancanza di colpa. Per altro verso, al danneggiato non può farsi carico della prova anche dell'insidia o trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c., cosi come della condotta omissiva o commissiva del custode, dovendo invero limitarsi a provare la sussistenza dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con la cosa”.
Ma la Corte va ben oltre: così come l’insidia non merita cittadinanza in seno all’art. 2051 c.c., del pari è arbitrario accreditarla nell’alveo dell’art. 2043 c.c. Precisa, infatti, il Collegio che deve , in ottemperanza ai principi richiamati, in tema di responsabilità della P.A. in materia di strade, “la regola generale di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. deve essere interpretata esclusivamente secondo il suo tenore formale e significato sostanziale. “Con esclusione cioè ( diversamente invero da quanto sul punto costantemente affermato da questa Corte, e in particolare da Cass., Sez. Un., 7 agosto 2001, n. 10893 e da Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 156 ) della possibilità di assegnarsi rilievo a figure, come l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto, dalla regola generale ex art. 2043 ce. invero non previste, essendo in realtà frutto dell'interpretazione giurisprudenziale che, movendo da esigenze di limitazione delle ipotesi di responsabilità, finisce tuttavia per risolversi, laddove viene a porne la relativa prova a carico del danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per la P.A.”.
“La posizione probatoria del danneggiato risulta infatti a tale stregua aggravata, in contrasto non solo con il tenore letterale ed il portato sostanziale della norma ma, in termini generali, anche con le stesse scelte di fondo dell'ordinamento in materia di responsabilità civile, rispondenti al riconosciuto favor per il soggetto che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata, che, laddove non prevenuta, ne impone la rimozione o il ristoro da parte del danneggiante. Costruzione dalla giurisprudenza a suo tempo elaborata in ossequio a finalità socio-politiche ed economiche alla norma e alla materia in questione in realtà estranee, e comunque ormai ( quantomeno ) non ( più ) rispondenti al prevalente sentire della coscienza sociale”.
Il Collegio conclude con un ultimo passaggio del tutto significativo, precisando: “Non potendo nemmeno tralasciarsi il rilievo che in argomento è da riconoscersi all'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione anche in tema di responsabiltà extracontrattuale, imponendo al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell’utilità altrui nei limiti dell’apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi”:
La tenuta delle argomentazioni della sentenza 3651/06 può essere verificata alla luce della successiva pronuncia n. 5445 del 14 marzo: il Collegio, nell’occasione, mantiene alti i toni del revirement espressamente prendendo le distanze dalla consolidata giurisprudenza e statuendo che “l'insidia determinante pericolo occulto non è invero dalla norma di cui all'art. 2043 c.c. contemplata, trattandosi di figura di elaborazione giurisprudenziale che, movendo da esigenze di limitazione delle ipotesi di responsabilità, finisce tuttavia per risolversi, laddove viene a porsene la relativa prova a carico del danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per la P.A.”
Il merito della sentenza 5445 è anche quello di aver esaurito e completato l’architettura della sentenza 3651: precisa il Collegio, infatti, che l’insidia non si spegne tout court finendo nel passato dimenticato ma transita spostandosi dalla prova positiva del danneggiato alla prova liberatoria della P.A. La Pubblica Amministrazione, infatti, può liberarsi dalla responsabilità provando, per l’appunto, di aver adottato tutte le cautele per evitare il danno e, quindi, il verificarsi di situazioni di pericolo occulto (insidie).
CONCLUSIONI: RESTYLING PER L’ART. 2051 C.C.
La sentenza 3651/2006 si pone in rottura con la tradizione interpretativa classica prendendo le distanze non solo dalle risultanze diagnostiche della giurisprudenza consolidata di legittimità ma anche dall’”ipse dixit” della Corte Costituzionale. Il terreno soggetto allo smottamento del revirement non è uno solo:
natura giuridica della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.: non oggettiva ma cd. aggravata
prova liberatoria del fortuito ex art. 2051 c.c.: è prova della mancanza di colpa non dell’interruzione del nesso causale
applicabilità dell’art. 2051 c.c. alla P.A.: al bando ogni automatismo. La norma è non solo configurabile in capo alla P.A. ma anche preferibile
ipotesi in cui non si versa nel 2051 ricadendo nel generale 2043 c.c.: il danneggiato non è onerato della prova della cd. insidia, elemento estraneo alla dizione ed al tenore della norma. Espunte insidia e trabocchetto dall’ermeneutica sedes materiae.
Al di là della condivisione o meno delle argomentazioni della III Sezione, non può negarsi come questa metta mano ad un testo ricchissimo di riferimenti giurisprudenziali attraverso una pronuncia ricognitiva particolarmente curata e motivata.
Una decisione preferibile all’apodittico “non si applica l’art. 2051 alla P.A.” divenuto prassi (inopportuna) in gran parte della giurisprudenza di merito ed in molte statuizione di Cassazione.
Quanto al merito, la decisione coglie nel segno.
Sovrapporre alle norme ex lege istituti e parametri di elaborazione pretorile conduce, inevitabilmente, ad una necrosi della materia interessata con collasso del sistema in parte qua: come è stato per il divieto di risarcibilità dell’interesse legittimo; come è stato per la creazione della cd. accessione invertita e come è avvenuto per la cd. insidia. Ancor più laddove le norme siano chiare: né ragioni latenti (più o meno condivisibili) legittimano la creazione di uno jus singulare. Il concetto di trabocchetto, infatti, seppur faciliti il giudizio sul piano probatorio, porta ad una conseguenza collaterale: l’attenzione si sposta dagli obblighi che incombevano sul custode per evitare il danno ai connotati della res per accreditare la pretesa risarcitoria del danneggiato. Né la “colpa” della P.A. può essere circoscritta ai meri casi di insidia anche sulla base della assolta atipicità dei fattori che innescano l’illecito sul manto stradale.
Deve essere salutata con favore anche la ricostruzione dell’art. 2051 c.c. in termini di responsabilità cd. aggravata: la Cassazione opera una evidente compensazione. Da un lato libera il privato dai pesi accollati dalla giurisprudenza per salvare gli interessi portati dalla P.A.; dall’altro facilita però, la pubblica amministrazione custode a fornire la prova liberatoria.
Una soluzione compromissoria che ha due meriti principali: da un lato responsabilizza la P.A. in un settore così delicato e sensibile come quello della manutenzione delle strade; dall’altro valorizza la tutela della persona – utente della strada troppo spesso più vittima che conducente negligente.
Un unico punto debole nelle argomentazioni del Collegio: la Corte reputa che la prova liberatoria sia fornita a mezzo della dimostrazione di aver adottato tutte le cautele onde evitare il danno. Ma quando il legislatore ha voluto ricostruire in siffatti termini la prova liberatoria lo ha fatto espressamente (art. 2050 c.c.) con un tenore letterale che non è presente nell’art. 2051 c.c.
La liquidazione del danno per lite temeraria non necessita di prova specifica del danno patito e della sua misura , dovendosi applicare i principi elaborati dalla Giurisprudenza in tema di risarcimento del danno per irragionevole durata del processo ed in virtù dei quali viene riconosciuto a titolo di risarcimento un importo di € 1.000,00 - 2,000,00 per ogni anno di ingiustificaata durata del processo ( Corte App. Firenze 5.5.06 in Corriere del merito 2006 p. 986)
Il danno non patrimoniale, alla luce dell'articolo 2 cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, non può più essere identificato, secondo la tradizionale restrittiva lettura dell'articolo 2059 cod. civ. in relazione all'articolo 185 cod. pen., soltanto con il danno morale soggettivo, sicché, nell'ambito del danno non patrimoniale rientra, oltre al danno morale subiettivo nei casi previsti dalla legge (la sofferenza contingente ed il turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata principalmente all'articolo 185 cod. pen.. (Cassa con rinvio, App. Sassari, 21 Giugno 2004)
Cass. civ., Sez. II, 24/04/2007, n.9861
Nell'ambito del danno non patrimoniale, oltre al tradizionale danno morale subiettivo nei casi previsti dalla legge, rientra anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, dalla quale lesione conseguono pregiudizi non suscettivi di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata principalmente all'art. 185 c.p.c.. Tramite tale lettura costituzionale dell'art. 2059 proposta dalla Corte, non possono esistere limiti alla risarcibilità di valori della persona umana, nella misura e nei casi in cui sono considerati inviolabili dalla Cassazione, in quanto sempre caratterizzata dal principio di tipicità. Ai fini dell'art. 2059 non può farsi riferimento ad una generica categoria di "danno esistenziale", poiché attraverso questa via si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale.
Cass. civ., Sez. III, 09/11/2006, n.23918
Liquidazione e valutazione: in genere
Il danno esistenziale, autonoma e legittima categoria dogmatico-giuridica in seno all'art. 2059 cod.civ., si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, propria del cosiddetto danno morale, ma oggettivamente accertabile del pregiudizio attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso e richiede una specifica allegazione e prova, anche per presunzioni (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva escluso il danno esistenziale lamentato da un lavoratore - investito dal muletto guidato dal collega mentre percorreva, fuori delle strisce pedonali, l'interno dello stabilimento - , da questi collegato, da un lato, ad una prostrazione fisica, quindi di carattere emotivo, e dall'altro all'accertamento peritale sulla limitazione di tutte le attività lavorative prevedenti prolungata stazione eretta o deambulazione protratta, correttamente riconducendo tale voce di danno, secondo il quadro normativo giurisprudenziale del tempo, al danno biologico accertato in sede medico-legale ed a quello morale). (Rigetta, App. Trento, 16 Settembre 2003)
Cass. civ., Sez. lavoro, 16/05/2007, n.11278
CORRIERE MERITO 7/2009 – PAG. 721
TRIBUNALE DI NOVARA, 10 aprile 2009 - Giud. Delle Grottaglie - Tizia c. X e Y
Responsabilita` extracontrattuale - Danno non patrimoniale - Fattispecie tipica ed unitaria – Individuazione di singole tipologie - Funzione meramente descrittiva. (c.c. artt. 2054, 2059)
Alla luce dei piu` recenti approdi della giurisprudenza di legittimita` , il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituisce una fattispecie tipica ed unitaria, non suscettibile di essere suddivisa, al suo interno, in sottocategorie variamente etichettate; ne consegue che, da ora in poi, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, siano essi il danno morale, biologico o esistenziale, dovra` rispondere solo ad esigenze descrittive, ma non potra` implicare il riconoscimento di distinte categorie di danno e restera` compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli.
CORRIERE MERITO 6/2009 – PAG. 604
TRIBUNALE DI MILANO, 5 marzo 2009 - Giud. Spera - L. Z. c. G. M. e Nuova X Patrimoniale - Liquidazione - Criteri (c.c. art. 1227
Il danneggiato ha diritto, al fine di recuperare la propria integrita` fisica, di usufruire di medici e struttur di sua fiducia. (Omissis). Il sig. Z. conveniva avanti al Tribunale di Milano il dott. G. e lo studio medico Nuova X per ottenere il risarcimento dei danni (biologico, esistenziale, morale e patrimoniale) patiti in conseguenza delle cure odontoiatriche prestate dal dott. G. I convenuti si costituivano in giudizio e, con riferimento al punto che qui interessa, contestavano la quantificazione del danno patrimoniale patito e cio` tenuto conto che se il danneggiato si fosse recato presso un nosocomio pubblico tale danno non si sarebbe neppure verificato Il Giudice di Milano, nell’accogliere la domanda attorea, ha respinto l’eccezione dei convenuti pronunciando la massima sopra riportata. (Omissis).
persona giuridica
Anche nei confronti della persona giuridica, ed in genere dell'ente collettivo, è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridca che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione (tra i quali rientra il diritto all'immagine). Verificatasi una tale lesione, oltre all'eventuale danno patrimoniale, è risarcibile, in via equitativa, anche quello non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che costituisce la sua immagine, tanto sotto il profilo dell'incidenza che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica (e quindi dell'ente stesso), quanto sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati con i quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce. Nello specifico, la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in riferimento ad indebita segnalazione di una società, da parte di un istituto bancario, alla Centrale Rischi della Banca d'Italia quale soggetto in posizione di c.d. "sofferenza", deve riconoscersi la risarcibilità a tale società di un danno non patrimoniale per lesione del diritto all'immagine, sotto i due profili indicati, da liquidarsi in via equitativa secondo le circostanze concrete del caso.
Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n.12929
Nel vigente ordinamento costituzionale la giurisprudenza, ivi compresa quella amministrativa, ha reinterpretato il danno non patrimoniale come categoria ampia ed articolata, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona. Ne è conseguita l'emersione sul piano della tutela risarcitoria, oltre che del danno biologico in senso stretto e del danno morale soggettivo, come tradizionalmente inteso, anche dei pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto. In tale ultima prospettiva, autonoma dignità giuridica è stata riconosciuta al danno cd. esistenziale, individuato nei riflessi esistenziali negativi (perdita di compiacimento o di benessere per il danneggiato) vale a dire in un'apprezzabile compressione della dignità personale dell'individuo con connesso peggioramento della qualità dell'esistenza.
T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 23/03/2007, n.2778
PARTI IN CAUSA
D.M.G. e altri C. Comune di Mariglianella
Il danno non patrimoniale include tanto il danno biologico che il danno morale e il danno esistenziale. Mentre il danno morale ha natura emotiva e interiore, ed il danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale deve essere inteso come ogni pregiudizio, oggettivamente accertabile, provocato sul fare attitudinale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Poiché si tratta di un vero danno, e di un vero risarcimento, e non di una sanzione civile, istituto che non ha cittadinanza nel nostro ordinamento, tale danno non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, e va dimostrato con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni. Trattasi di un tipo di danno di natura strettamente personale, che come tale non può essere ridotto, neppure indirettamente, ad una frazione del danno biologico, ma deve essere valutato equitativamente in riferimento al singolo caso concreto (caratteristiche, durata, gravità conoscibilità all'interno e all'esterno ecc.. Nella specie le Sezioni Unite erano state interpellate su un caso di demansionamento e di dequalificazione, ed hanno riconosciuto al lavoratore il diritto al risarcimento del danno professionale, sia biologico che esistenziale, che ne derivava come conseguenza dell'inadempimento datoriale).
Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n.6572
DANNO NON PATRIMONIALE EXTRACONTRATTUALE
Cass. Civ. Sezioni unite civili. Sentenza 11 novembre 2008, n. 26972
L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008).
2.4. L'art. 2059 c.c. è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale. L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela.
2.7. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
2.8. La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2959 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
il risarcimento del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006).
2.9. La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria.
Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.
La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere.
3.4.2. In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
3.5. Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si è detto, è quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della persona non è data tutela risarcitoria.
3.6. Ulteriore tentativo di superamento dei limiti segnati dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. è incentrato sull'assunto secondo cui il danno esistenziale non si identifica con la lesione di un bene costituzionalmente protetto, ma può scaturire dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente rilevante.
La tesi è inaccettabile, in quanto si risolve nel ricondurre il preteso danno sotto la disciplina dell'art. 2043 c.c., dove il risarcimento è dato purché sia leso un interesse genericamente rilevante per l'ordinamento, contraddicendo l'affermato principio della tipicità del danno non patrimoniale.
3.7. Il superamento dei limiti alla tutela risarcitoria dei danni non patrimoniali, che permangono, nei termini suesposti, anche dopo la rilettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., può derivare da una norma comunitaria che preveda il risarcimento del danno non patrimoniale senza porre limiti, in ragione della prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno.
Va ricordato che l'effetto connesso alla vigenza di norma comunitaria è quello non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale (Corte cost. n. 170/1984; S.u. n. 1512/1998; Cass. n. 4466/2005).
3.11. La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili. Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.
Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).
3.13. In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione (principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n. 23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri).
Varranno le specifiche regole del settore circa l'onere della prova (come precisati da Sez. un. n. 13533/2001), e la prescrizione.
4.8. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
4.10. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.
Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003.
E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
DANNO NON PATRIMONIALE CONTRATTUALE
Cass. Civ. Sezioni unite civili. Sentenza 11 novembre 2008, n. 26972
4.1. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni.
4.2. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, è confermato dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (come condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006).
L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, non può quindi essere riferito al solo danno patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona. Ed eguale più ampio contenuto va individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e le mancate utilità anche i pregiudizi non patrimoniali determinati dalla lesione dei menzionati diritti.
D'altra parte, la tutela risarcitoria dei diritti inviolabili, lesi dall'inadempimento di obbligazioni, sarà soggetta al limite di cui all'art. 1225 c.c. (non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, in difetto di richiamo nell'art. 2056 c.c.), restando, al di fuori dei casi di dolo, limitato il risarcimento al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione è sorta.
Il rango costituzionale dei diritti suscettivi di lesione rende nulli i patti di esonero o limitazione della responsabilità, ai sensi dell'art. 1229, comma 2, c.c. (E'nullo qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione della responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico).
Varranno le specifiche regole del settore circa l'onere della prova (come precisati da Sez. un. n. 13533/2001), e la prescrizione.
4.8. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Si è già precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
4.7. Nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato.
4.10. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve essere allegato e provato.
Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 184/1986, è stata infatti superata dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le sentenze gemelle del 2003.
E del pari da respingere è la variante costituita dall'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
ESEMPI DI DANNO NON PATRIMONIALE CONTRATTUALE
Cass. Civ. Sezioni unite civili. Sentenza 11 novembre 2008, n. 26972
Le sentenze n. 5221/2007; n. 11278/2007; n. 26561/2007) individuano specifici pregiudizi di tipo esistenziale da violazioni di obblighi contrattuali nell'ambito del rapporto di lavoro. In particolare, dalla violazione dell'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore (art. 2087 c.c.). Vengono in considerazione diritti della persona del lavoratore che, già tutelati dal codice del 1942, sono assurti in virtù della Costituzione, grazie all'art. 32 Cost., quanto alla tutela dell'integrità fisica, ed agli art. 1, 2, 4 e 35 Cost., quanto alla tutela della dignità personale del lavoratore, a diritti inviolabili, la cui lesione dà luogo a risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale, da inadempimento contrattuale. Si verte, in sostanza, in una ipotesi di risarcimento di danni non patrimoniali in ambito contrattuale legislativamente prevista.
della responsabilità del datore di lavoro (così ponendo la più ampia questione della risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento di obbligazioni, che sarà trattata più avanti e positivamente risolta), confortino la tesi di quanti configurano il danno esistenziale come autonoma categoria, destinata ad assumere rilievo anche al di fuori dell'ambito del rapporto di lavoro.
L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale, degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (come condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006).
4.3. Vengono in considerazione, anzitutto, i ed. contratti di protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali.
In tal senso si esprime una cospicua giurisprudenza di questa Corte, che ha avuto modo di inquadrare nell'ambito della responsabilità contrattuale la responsabilità del medico e della struttura sanitaria (sent. n. 589/1999 e successive conformi, che, quanto alla struttura, hanno applicato il principio della responsabilità da contatto sociale qualificato), e di riconoscere tutela, oltre al paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli effetti protettivi del contratto, e quindi, oltre alla gestante, al nascituro, subordinatamente alla nascita (sent. n. 11503/1003; n. 5881/2000); ed al padre, nel caso di omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata (sent. n. 6735/2002; n. 14488/2004; n. 20320/2005).
I suindicati soggetti, a seconda dei casi, avevano subito la lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32, comma 1, Cost.), sotto il profilo del danno biologico sia fisico che psichico (sent. n. 1511/2007); del diritto inviolabile all'autodeterminazione (artt. 32, comma 2, e 13 Cost.), come nel caso della gestante che, per errore diagnostico, non era stata posta in condizione di decidere se interrompere la gravidanza (sent. n. 6735/2002 e conformi citate), e nei casi di violazione dell'obbligo del consenso informato (sent. n. 544/2006); dei diritti propri della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), come nel caso di cui alle sentenze n. 6735/2002 e conformi citate.
4.4. Costituisce contratto di protezione anche quello che intercorre tra l'allievo e l'istituto scolastico. In esso, che trova la sua fonte nel contatto sociale (S.u. n. 9346/2002; sent. n. 8067/2007), tra gli interessi non patrimoniali da realizzare rientra quello alla integrità fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione (sentenze citate).
4.5. L'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera della legge.
E' questo il caso del contratto di lavoro. L'art. 2087 c.c. ("L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"), inserendo nell'area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica (l'integrità fisica e la personalità morale) già implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto il profilo della lesione dell'integrità psicofisica (art. 32 Cost.) secondo le modalità del danno biologico, o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa.
4.6. Quanto al contratto di trasporto, la tutela dell'integrità fisica del trasportato è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio (art. 1681 c.c.) .
Il vettore è quindi obbligato a risarcire a titolo di responsabilità contrattuale il danno biologico riportato nel sinistro dal viaggiatore. Ove ricorra ipotesi di inadempimento-reato (lesioni colpose), varranno i principi enunciati con riferimento all'ipotesi del danno non patrimoniale da reato, anche in relazione all'ipotesi dell'illecito plurioffensivo, e sarà dato il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua ampia accezione.
4.7. Nell'ambito della responsabilità contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato.
Danno bagatellere
3.9. Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità. Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale.
Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in relazione alle più fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato godimento della partita di calcio per televisione determinato dal black-out elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia serietà, a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e quindi del requisito dell'ingiustizia.(Cass s.u. n.26972)
L’affermazione di una autonoma risarcibilità del danno esistenziale è contenuto in un arresto delle Sezioni Unite (sentenza n. 6572), in materia di demansionamento del lavoratore, danno differenziato dal danno biologico, questo subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, e definito (il danno esistenziale) come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, come il danno morale, ma oggettivamente accertabile) provocato sul “fare areddituale” del soggetto, che “alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”. Il riconoscimento del danno esistenziale in relazione alla lesione dell’indennità psicofisica – necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vita. Non è dunque
La concezione del danno esistenziale è ripresa dalla sezione lavoro con la sentenza n. 21282, che nega lo si possa concepire in re ipsa, per il solo fatto del demansionamento, potendo comunque essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo precipuo rilievo la prova per presunzioni. Nello stesso senso, sempre della sezione lavoro, la sentenza n. 19965 (la sentenza n. 14729, che pur afferma lo stesso principio, in tema di onere della prova, non qualifica il danno lamentato).
La teorizzazione del danno esistenziale viene ripresa da Cass. n. 13546, con riferimento a ipotesi di uccisione di stretto congiunto in sinistro stradale, in termini di autonoma voce di danno, collocata (nell’ambito del “sistema bipolare” delineato all’esito dell’intervento razionalizzatore di Cass. n. 8827 e 8828 del 2003) all’interno della categoria generale del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ., unitamente al danno morale “soggettivo” ed al danno biologico: danno
protetti, come la salute, nega la configurabilità di un generico danno non patrimoniale esistenziale, essendo comunque richiesto che la lesione attenga a valori della persona umana che la Costituzione dichiari inviolabili, e come tali oggetto della tutela minima, che è quella risarcitoria: la tutela non è accordata a una categoria generale di danno, ma alla lesione di specifici interessi protetti a livello
3.4.1. In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile.
La tutela risarcitoria sarà riconosciuta se il pregiudizio sia conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (come la già citata Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la legge n. 88 del 1955), e cioè purché sussista il requisito dell'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c. E la previsione della tutela penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso. Cass. civ. S.U. n.26972
DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE
NGIUNZIONE
Opposizione: (giudizio)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la produzione della copia notificata del decreto opposto con il relativo fascicolo della fase monitoria non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione stessa, non essendo applicabile a essa - che non è mezzo di impugnazione - la disciplina propria di queste ultime. La mancata produzione in questione, in particolare, può eventualmente spiegare rilievo solo ai fini della declaratoria di inammissibilità della opposizione per inosservanza del termine di cui all'articolo 641 del c.p.e ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente sotto il profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa.
Cass. civ., Sez. III, 28/12/2004, n.24048
INGIUNZIONE
Opposizione: in genere
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata del decreto, con il relativo fascicolo della fase monitoria, non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile a tale procedimento - che non è un mezzo d'impugnazione - la disciplina propria delle impugnazioni. La mancata produzione della copia "de qua" (o di altra documentazione già allegata al ricorso per ingiunzione) può, difatti, assumere rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 641 c.p.c. (sotto il profilo dell'inosservanza dell'opponente dell'onere di fornire la prova del rispetto del termine medesimo), ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente in ingiunzione (sotto il profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa), sempre che la priva stessa non sia ricavabile dai documenti allegati al processo e prodotti dalla controparte (o comunque "aliunde" acquisiti), senza che dalla mancata produzione dell'atto predetto possano derivare ulteriori conseguenze in tema di improcedibilità dell'opposizione e di validità della relativa sentenza.
Cass. civ., Sez. III, 28/12/2004, n.24048
CORRIERE MERITO 10/2007 PAG 1124
TRIBUNALE DI NOLA, 24 maggio 2007 - Giud. Scermino - V. c. R. D’ingiunzione - Decreto - Opposizione - Domande riconvenzionali proposte dall’opponente nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo - Successive riconvenzionali proposte dall’opposto - Ammissibilita` - Limiti - Fattispecie (c.p.c. artt. 36, 633, 645)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto, attore in senso sostanziale, non ha facolta` di proporre domande riconvenzionali; tuttavia, qualora l’opponente, convenuto in senso sostanziale, proponga domanda riconvenzionale, l’opposto, che rispetto a tale domanda riconvenzionale assume la posizione sostanziale di convenuto, puo` a sua volta proporre domanda riconvenzionale.
ERRORE MATERIALE
In caso di errore materiale il creditore opposto può legittimamente operare la correzione, nella comparsa di risposta senza che a tale scopo occorra domanda riconvenzionale (Trib Monza 9\10\06 in Corr Merito 2007 p. 27)
ONERE DELLA PROVA
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (che è un normale giudizio di cognizione) incombe a chi fa valere il diritto in giudizio l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto, fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo le fatture ed estratto autentico dei libri contabili (costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto) costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi, nè è sufficiente la mancata contestazione da parte dell'opponente. Trib Monza 11\10\06 In corr merito 2007 p. 27
provvisoria esecuzione
TRIBUNALE DI TORINO, 21 febbraio 2007 (ord.) - Tizio c. Caio Decreto ingiuntivo - Opposizione - Provvisoria esecutorietà - Prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto di credito – Necessità c.p.c. art. 648) Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto richiede non solo che l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ma anche che sussista una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto di credito (CORR. 7/2007 P. 841).
07/03/2006 8.25.52
- Il decreto ingiuntivo non opposto non pregiudica la riproposizione di domande
non accolte - CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4510 del 01/03/2006
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PROCESSO CIVILE – DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO – ACCOGLIMENTO PARZIALE DELLA DOMANDA MONITORIA – AMBITO OGGETTIVO DEL GIUDICATO Componendo un contrasto di giurisprudenza inerente all’ambito oggettivo del giudicato formatosi per effetto della mancata opposizione a decreto ingiuntivo e, in particolare, per il caso in cui il decreto non opposto abbia accolto parzialmente la domanda del creditore in sede monitoria, le Sezioni Unite hanno statuito che il decreto ingiuntivo non opposto acquista autorita’ ed efficacia di cosa giudicata solo in relazione al diritto consacrato e non con riguardo alle domande, o ai capi di domanda non accolti. Difatti, la regola contenuta nell’art. 640, ultimo comma, cod. proc. civ. (secondo cui il rigetto della domanda di ingiunzione non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in sede ordinaria) trova applicazione sia nel caso di rigetto totale della domanda di ingiunzione che di rigetto parziale (e, quindi, di accoglimento solo in parte della richiesta).
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Una ragazza, vittima di un incidente stradale, da tre anni è caduta in stato vegetativo persistente. I genitori avevano introdotto nei confronti della figlia una domanda per il regime di amministrazione di sostegno. Assetto in seguito venuto meno, con lo scadere del termine previsto.
Sempre i
genitori avevano istato successivamente, date le gravissime
condizioni della figlia, per l’interdizione della stessa.
Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 2288 del 3
ottobre 2006, ha respinto la richiesta siffatta, disponendo
poi la trasmissione degli atti al giudice tutelare, ai fini
della scelta di un Amministratore di sostegno: nomina
intanto in tale veste la madre della paziente, a titolo
provvisorio, riservando al g.t. “ogni valutazione in
proposito e una più dettagliata specificazione dell’incarico
affidato all’amministratore di sostegno”.
PER UNA RASSEGNA COMPLETA SULLA MATERIA CONSULTA LA PAGINA DEDICATA SPECIFICAMENTE ALL'ARGOMENTO
04/11/2005
7.30.12
- Per la violazione della ragionevole durata del processo spetta anche il
risarcimento per perdita di chances - CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n.
18953 del 28/09/2005
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A favore del professionista, assolto dall’imputazione a lui mossa dopo un processo protrattosi eccessivamente, puo’ essere liquidato l’indennizzo in base alla c.d. legge Pinto a titolo di danno patrimoniale per la perdita di chances lavorative e professionali derivanti dal ritardo nello svolgimento del processo.
Allegato Pdf: CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 18953 del 28/09/2005 (Presidente M.R. Morelli, Relatore F.A. Genovese) |
21/10/2005 9.52.44
- il danno non patrimoniale per violazione della ragionevole durata del processo
va liquidato singolarmente anche in caso di pluralità di parti - CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 18683 del 23/09/2005
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Il danno non patrimoniale conseguente alla violazione della durata ragionevole del processo appartiene alla persona. Ne consegue che, allorquando vi siano piu’ persone lese singolarmente e le stesse non siano considerate unitariamente dall’ordinamento come un solo soggetto autonomo, distinto da quelli che alla vita di esso partecipano, il suddetto danno non puo’ essere liquidato unitariamente, ciascuna parte avendo diritto all’indennizzo ritenuto dovuto per la violazione del termine di ragionevole durata del processo.
Allegato Pdf: CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 18683 del 23/09/2005 (Presidente G. Olla, Relatore F. Forte) |
CIRCA LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA E LA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGAZIONE NEI CONFRONTI DELLA P.C.M.
Va affermato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e Finanze, e ciò anche in forza di rilievo officioso;
Va considerato, al riguardo, che, in linea generale, la legittimazione in executiuis deve essere riguardata con riferimento alla titolarità, attiva e passiva, di un diritto non già astrattamente previsto o configurabile nell'ordinamento, ma sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione soggettiva ed oggettiva; pertanto detta legittimazione deve essere esclusa quando il diritto sia stato riconosciuto nei riguardi di un soggetto diverso da quello nei cui confronti si intende farlo valere;
Va considerato, in altri termini, che il titolo esecutivo costituisce l'unico parametro per individuare le giuste parti del processo esecutivo (ed. principio di autosufficienza del titolo), nel senso che l'azione esecutiva compete esclusivamente al soggetto che ne! titolo risulta creditore e nei confronti del soggetto che nel titolo risulta creditore;
Va osservato infatti che le ipotesi di azionabilità del titolo esecutivo ultra partes - . cioè a dire, per quanto qui interessa, nei riguardi di soggetto differente da quello nominativamente indicato nel titolo- sono circoscritte a fattispecie tassativamente previste dalla legge, riconducibili -in un'ottica di categoria sistematica e fatti salvi singolari vicende sempre ex lege previste rispondenti a differente ratio (ad es. la possibilità di far valere in danno dei soci illimitatamente responsabili il t.e. formatosi contro la società di persone)- ad un fenomeno di successione universale dal lato del debitore (art.477 c.p.c), cui possono equipararsi vicende di successione tra enti da cui il legislatore faccia espressamente discendere modificazioni della legittimazione passiva nei procedimenti esecutivi (cfr., ad es., l'art. 130, terzo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, in tema di trasferimento di competenze relative ad invalidi civili);
Va ritenuto che una fattispecie di successione siffatta non possa ravvisarsi con riferimento al M.E.F. nel disposto dell'art. 1, comma 1225, legge 296/2006;
Va osservato, al riguardo, che la citata norma, nel dettare !a disciplina transitoria afferente le modifiche alla legge Pinto apportate con il precedente comma 1224, prevede espressamente l'obbligo del M.E.F. di procedere ai pagamenti: a) di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dello Stato Italiano, nulla perciò statuendo circa i decreti di condanna emessi dalle territoriali Corti di Appello; b) degli indennizzi di equa riparazione per durata irragionevole del processo, locuzione {"indennizzi") nella quale appare dubitabile sussumere anche i pagamenti conseguenti ai decreti ex art.3 legge 89/2001, in quanto aventi ad oggetto condanna al risarcimento per equivalente di un vero e proprio danno, definito nei suoi termini dall'art.2 della predetta legge;
Ritenuto, pertanto, che, mancando la previsione normativa di una chiara fattispecie successoria nell'obbligazione incidente sulla titolarità passiva dell'azione esecutiva, devono trovare applicazione ì principi generali sulle parti nei procedimenti esecutivi sopra sinteticamente illustrati, per cui va affermato il difetto di legittimazione passiva dell'esecutato M.E.F., soggetto del tutto estraneo al giudizio al cui esito è stato reso il provvedimento giudiziale in questa sede azionato;
Va considerato, infine, che la esposta conclusione appare corroborata anche dal tenore letterale del menzionato comma 1225: il richiamo, quale limite temporale di applicabilità, ai "procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge" non può che intendersi come riferito ai procedimenti disciplinati dall'art.3 legge 89/2001, senza possibilità di considerare autonoma del procedimento di esecuzione, dacché una interpretazione siffatta condurrebbe, in maniera del tutto paradossale e di certo inaccettabile, ad escludere la possibilità di azionare esecutivamente in danno della Presidenza del Consiglio dei Ministri decreti che hanno pronunciato la condanna di tale Presidenza (sul tema, in maniera conforme, v., oltre al consolidato orientamento di quest'Ufficio, Trib. Bologna, ord. 13 giugno 2007);
In definitiva, , per le illustrate argomentazioni, va disattesa l'istanza di assegnazione delle somme pignorate in danno del M.E.F./ (TRIBUNALE DI NAPOLI Sez. 5bis G.E. ROSSI – ORD. 11\02\09)
CIRCA LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA E LA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGAZIONE DEL MEF
Prima di entrare nel merito di vari motivi in virtù dei quali è palese la legittimazione passiva del M.E.F., va osservato che è ormai non solo pacifico ma anche notorio e notoriamente assertio sia dalla stessa Presidenza che del M.E.F., che la Presidenza non ha più fondi destinati a questi pagamenti perché essi sono stati ufficialmente trasferiti al M.E.F. anche se, in giudizio, in virtù di forme comportamentali processuali a tacer d’altro ispiegabili, l’Avvocatura si comporta in modo da cercare di creare equivoci.
A riprova di ciò si produce nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale si ritiene legittimato al pagamento di procedure ex legge Pinto nelle quali era parte la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dall’elenco alligato alla nota, si rileva che le procedure per le quali il M.E.F. deve provvedere al pagamento sono quelle relative a procedimenti dell’anno 2006, per i queli il giudizio era stato instaurato contro la P.C.M..
L’interpretazione del comma 1225 (e 1224) art. 1 L. 296/06
La L. 296/06 art. 1 Co 1224 e 1225 e 1295 (Legge Finanziaria), nello statuire che i pagamenti di “equa riparazione” debbano essere anche eseguiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, va interpretata nel senso che legittimato al pagamento è il M.E.F. e che quindi anche nei suoi confronti deve (rectius può) essere esperita l’azione esecutiva.
In altre parole, stante il disposto di cui ai commi. 1224 e 1225 art. 1 L.296/06, le richieste di pagamento possono essere inoltrate ad esso Ministero.
In ipotesi di mancato pagamento, il precetto può essere inoltrato ad esso Ministero e così anche il successivo pignoramento.
Pertanto, se il soggetto nei cui confronti è stato emesso il titolo esecutivo è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’azione esecutiva può essere inoltrata nei suoi confronti, essendo il titolo esecutivo stato emesso contro la P.C.M.; ma la stessa può essere inoltrata al M.E.F. quale soggetto legittimato al pagamento, ai sensi della L. 296/06 richiamata.
A maggiore chiarimento della posizione in cui si trovano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’ emanazione della legge 296/06 art. 1 comma 1224 e 1225 si deduce e rileva quanto segue:
Con la surrichiamata normativa il legislatore ha inteso individuare un nuovo soggetto legittimato al pagamento in aggiunta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dalla lettura della norma emerge tale interpretazione, non avendo voluto il legislatore operare una successione nel rapporto del M.E.F. in sostituzione della P.C.M. .
Infatti nella norma non viene detto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze subentra nei rapporti giuridici già in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma si limita a precisare che al pagamento è tenuto (anche) il M. E.F.
Di conseguenza la P.C.M. continua ad essere obbligata al pagamento dell’obbligazione scaturente dal titolo esecutivo.
Ad ulteriore conferma che non sia stata operata una successione nel processo, è data dalla lettura del comma 1224 e prima parte del 1225 allorchè, in ipotesi di nuovi giudizi di equa riparazione, iniziati dopo il 1\1\07, legittimato passivo non è più la P.C.M. ma il M.E.F.. In tale ipotesi il soggetto debitore non è più la P.C.M.,. bensì il M.E.F.
Nel caso della seconda parte del comma 1225, non si parla di sostituzione del debitore, di tal chè la norma va intesa nel senso di rafforzamento dell’obbligazione, essendo legittimato al pagamento anche il M.E.F.
In altre parole l’obbligazione sorta in capo alla P.C.M. quale legittimato passivo in materia di equa riparazione continua a sussistere e nei suoi confronti è stato infatti emesso il titolo esecutivo. Pertanto legittimamente il creditore può agire nei confronti della P.C.M. in virtù del titolo esecutivo ed esperire la azione esecutiva.
Peraltro legittimato al pagamento è, in virtù della surrichiamata normativa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pertanto anche nei suoi confronti è sorta una obbligazione di tal che il creditore può agire esecutivamente, quale nuovo legittimato ex lege per il pagamento degli equi indennizzi spontanei o coatti, in virtù di azione esecutiva e quindi legittimato passivo nell’esecuzioni, ex lege.
Si tratta invero di una obbligazione solidale sorta nei confronti del P.C.M. in virtù del titolo esecutivo e nei confronti del M.E.F in virtù dell’art. 1 comma 1225.
E’ infatti principio generale del nostro ordinamento che le obbligazioni debbono intendersi solidali se dalla legge o dal titolo non risulta altrimenti (articoli 1294 e 1292 c.c.).
Nel caso di specie la P.C.M. (debitore in virtù del titolo esecutivo) e il M.E.F. (debitore ex L. 296/06 art. 1 comma 1225) sono solidalmente responsabili per le obbligazioni scaturenti dal titolo esecutivo, aventi ad oggetto equa riparazione.
Pertanto correttamente il creditore stante la sussitenza di una obbligazione solidale in capo alla P.C.M. e al M.E.F ha agito esecutivamente nei confronti di entrambi.
Perché il M.E.F. è legittimato nei procedimenti esecutivi a far data dal 02/01/2007 – interpretazione soggettiva della L. 296/06 art. 1 comma 1225 in relazione ai decreti di stanziamento dei fondi al M.E.F..
Argomento ermeneutico determinante al fine della interpretazione sopra enunciata, con riferimento al M.E.F., è il fatto che il legislatore e il Governo italiano, a far data dal 2007, ha stanziato i fondi per il pagamento dell’equa riparazione direttamente al M.E.F.
In precedenza fino a tutto l’anno 2006 ( vedi ad esempio decreto ministeriale 1/6/2006) i finanziamenti sono stati dati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Minstero della Giusitzia , al Ministero della Difesa, che in precedenza erano ministeri competenti per le cause di equa riparazione ed anche per i relativi pagamenti,.
Se il legislatore ha finanziato il M.E.F (anziché la P.C.M.) .dagli inizi del 2007, per procedimenti iniziati certamente prima del 2007, vuol dire che il soggetto legittimato al pagamento e quindi anche alla esecuzione forzata va individuata nel M.E.F.
A tal proposito si ritiene che una cosa è certa:
- o il M.E.F.è legittimato al pagamento, ed allora deve pagare sia spontaneamente, sia a seguito di pignoramenti di somme di sua competenza: non è pensabile una legittimazione <<a mezzo servizio>>, solo per i pagamenti spontanei;
Ove si volesse sostenere che il M.E.F. possa pagare i decreti di equa riparazione solo spontaneamente, escludendosi l’ipotesi di una esecuzione coattiva, si rientrerebbe nel concetto di <<obbligazione naturale>>, figura del tutto anomala ed eccezionale sancita dal Nostro ordinamento in determinate ipotesi (pagamento del debito di gioco, pagamento del debito prescritto), che non può essere di certo applicata con riferimento al caso di specie.
- o il M.E.F. non è legittimato al pagamento, ma in tal caso la norma sarebbe inutile e ciò contrasta con il principio che l’interprete deve dare un senso alla norma applicandola e non può viceversa ignorarla.
D’altra parte è impensabile che un ente pubblico paghi delle somme che non sono di sua competenza, dovendosi necessariamente presumere che lo SA paghi le suddette somme in quanto è tenuto al pagamento.
Ma allora se tali somme sono dovute ben può il creditore agire in via esecutiva nei suoi confronti.
TRIBUNALE NAPOLI G.E. ROSSI ORD. 18.05.08
Osservato che secondo il consolidato indirizzo esegetico della S.C., per escludere la possibilità del ricorso all’azione esecutiva nei confronti della p.a., occorre, per un verso, la liquidazione della spesa, l’emissione e trasmissione del mandato di pagamento (o comunque l’avviso) al creditore di siffatta emissione, dacché soltanto da questo momento insorge il dovere del creditore di collaborare per la riscossione della somma (Cfr. Cass. 16.11.05 n. 23084; Cass. sez. un., 30.05.89 n. 2627): nella specie, nessuna di queste circostanze risulta in fatto provata.
TRIBUNALE NAPOLI G.E. MUNGO ORD. 03.02.09
Osservato che, in forza del generale principio sancito dall’art. 2740 c.c. operante anche per nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, le somme di denaro ed i crediti dello Stato sono normalmente pignorabili, ad eccezione delle somme di denaro che abbiano già ricevuto, per effetto di una disposizione di legge o di un provvedimento amministrativo, una precisa e concreta destinazione ad un pubblico servizio, ossia all’esercizio di una determinata attività rivolta, direttamente o strumentalmente, all’attuazione di una funzione istituzionale della pubblica amministrazione, dacché solo in questo caso, le somme di denaro ed i crediti della pubblica amministrazione diventano indisponibili e non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (art. 828 c.c.), e, quindi, sono impignorabili per il soddisfacimento dei crediti di terzi verso l’amministrazione pubblica (per l’affermazione di questo principio, cfr. da ultimo Cass., 12.02.08 n. 3287).
CIRCA LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA E LA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGAZIONE NEI CONFRONTI DELLA P.C.M.
Va affermato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e Finanze, e ciò anche in forza di rilievo officioso;
Va considerato, al riguardo, che, in linea generale, la legittimazione in executiuis deve essere riguardata con riferimento alla titolarità, attiva e passiva, di un diritto non già astrattamente previsto o configurabile nell'ordinamento, ma sancito nel titolo posto a base dell'esecuzione nella sua conformazione soggettiva ed oggettiva; pertanto detta legittimazione deve essere esclusa quando il diritto sia stato riconosciuto nei riguardi di un soggetto diverso da quello nei cui confronti si intende farlo valere;
Va considerato, in altri termini, che il titolo esecutivo costituisce l'unico parametro per individuare le giuste parti del processo esecutivo (ed. principio di autosufficienza del titolo), nel senso che l'azione esecutiva compete esclusivamente al soggetto che ne! titolo risulta creditore e nei confronti del soggetto che nel titolo risulta creditore;
Va osservato infatti che le ipotesi di azionabilità del titolo esecutivo ultra partes - . cioè a dire, per quanto qui interessa, nei riguardi di soggetto differente da quello nominativamente indicato nel titolo- sono circoscritte a fattispecie tassativamente previste dalla legge, riconducibili -in un'ottica di categoria sistematica e fatti salvi singolari vicende sempre ex lege previste rispondenti a differente ratio (ad es. la possibilità di far valere in danno dei soci illimitatamente responsabili il t.e. formatosi contro la società di persone)- ad un fenomeno di successione universale dal lato del debitore (art.477 c.p.c), cui possono equipararsi vicende di successione tra enti da cui il legislatore faccia espressamente discendere modificazioni della legittimazione passiva nei procedimenti esecutivi (cfr., ad es., l'art. 130, terzo comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.112, in tema di trasferimento di competenze relative ad invalidi civili);
Va ritenuto che una fattispecie di successione siffatta non possa ravvisarsi con riferimento al M.E.F. nel disposto dell'art. 1, comma 1225, legge 296/2006;
Va osservato, al riguardo, che la citata norma, nel dettare !a disciplina transitoria afferente le modifiche alla legge Pinto apportate con il precedente comma 1224, prevede espressamente l'obbligo del M.E.F. di procedere ai pagamenti: a) di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna emesse dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dello Stato Italiano, nulla perciò statuendo circa i decreti di condanna emessi dalle territoriali Corti di Appello; b) degli indennizzi di equa riparazione per durata irragionevole del processo, locuzione {"indennizzi") nella quale appare dubitabile sussumere anche i pagamenti conseguenti ai decreti ex art.3 legge 89/2001, in quanto aventi ad oggetto condanna al risarcimento per equivalente di un vero e proprio danno, definito nei suoi termini dall'art.2 della predetta legge;
Ritenuto, pertanto, che, mancando la previsione normativa di una chiara fattispecie successoria nell'obbligazione incidente sulla titolarità passiva dell'azione esecutiva, devono trovare applicazione ì principi generali sulle parti nei procedimenti esecutivi sopra sinteticamente illustrati, per cui va affermato il difetto di legittimazione passiva dell'esecutato M.E.F., soggetto del tutto estraneo al giudizio al cui esito è stato reso il provvedimento giudiziale in questa sede azionato;
Va considerato, infine, che la esposta conclusione appare corroborata anche dal tenore letterale del menzionato comma 1225: il richiamo, quale limite temporale di applicabilità, ai "procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge" non può che intendersi come riferito ai procedimenti disciplinati dall'art.3 legge 89/2001, senza possibilità di considerare autonoma del procedimento di esecuzione, dacché una interpretazione siffatta condurrebbe, in maniera del tutto paradossale e di certo inaccettabile, ad escludere la possibilità di azionare esecutivamente in danno della Presidenza del Consiglio dei Ministri decreti che hanno pronunciato la condanna di tale Presidenza (sul tema, in maniera conforme, v., oltre al consolidato orientamento di quest'Ufficio, Trib. Bologna, ord. 13 giugno 2007);
In definitiva, , per le illustrate argomentazioni, va disattesa l'istanza di assegnazione delle somme pignorate in danno del M.E.F./ (TRIBUNALE DI NAPOLI Sez. 5bis G.E. ROSSI – ORD. 11\02\09)
CIRCA LA LEGITTIMAZIONE PASSIVA E LA SUSSISTENZA DELL’OBBLIGAZIONE DEL MEF
Prima di entrare nel merito di vari motivi in virtù dei quali è palese la legittimazione passiva del M.E.F., va osservato che è ormai non solo pacifico ma anche notorio e notoriamente assertio sia dalla stessa Presidenza che del M.E.F., che la Presidenza non ha più fondi destinati a questi pagamenti perché essi sono stati ufficialmente trasferiti al M.E.F. anche se, in giudizio, in virtù di forme comportamentali processuali a tacer d’altro ispiegabili, l’Avvocatura si comporta in modo da cercare di creare equivoci.
A riprova di ciò si produce nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale si ritiene legittimato al pagamento di procedure ex legge Pinto nelle quali era parte la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dall’elenco alligato alla nota, si rileva che le procedure per le quali il M.E.F. deve provvedere al pagamento sono quelle relative a procedimenti dell’anno 2006, per i queli il giudizio era stato instaurato contro la P.C.M..
L’interpretazione del comma 1225 (e 1224) art. 1 L. 296/06
La L. 296/06 art. 1 Co 1224 e 1225 e 1295 (Legge Finanziaria), nello statuire che i pagamenti di “equa riparazione” debbano essere anche eseguiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, va interpretata nel senso che legittimato al pagamento è il M.E.F. e che quindi anche nei suoi confronti deve (rectius può) essere esperita l’azione esecutiva.
In altre parole, stante il disposto di cui ai commi. 1224 e 1225 art. 1 L.296/06, le richieste di pagamento possono essere inoltrate ad esso Ministero.
In ipotesi di mancato pagamento, il precetto può essere inoltrato ad esso Ministero e così anche il successivo pignoramento.
Pertanto, se il soggetto nei cui confronti è stato emesso il titolo esecutivo è la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’azione esecutiva può essere inoltrata nei suoi confronti, essendo il titolo esecutivo stato emesso contro la P.C.M.; ma la stessa può essere inoltrata al M.E.F. quale soggetto legittimato al pagamento, ai sensi della L. 296/06 richiamata.
A maggiore chiarimento della posizione in cui si trovano il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’ emanazione della legge 296/06 art. 1 comma 1224 e 1225 si deduce e rileva quanto segue:
Con la surrichiamata normativa il legislatore ha inteso individuare un nuovo soggetto legittimato al pagamento in aggiunta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dalla lettura della norma emerge tale interpretazione, non avendo voluto il legislatore operare una successione nel rapporto del M.E.F. in sostituzione della P.C.M. .
Infatti nella norma non viene detto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze subentra nei rapporti giuridici già in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma si limita a precisare che al pagamento è tenuto (anche) il M. E.F.
Di conseguenza la P.C.M. continua ad essere obbligata al pagamento dell’obbligazione scaturente dal titolo esecutivo.
Ad ulteriore conferma che non sia stata operata una successione nel processo, è data dalla lettura del comma 1224 e prima parte del 1225 allorchè, in ipotesi di nuovi giudizi di equa riparazione, iniziati dopo il 1\1\07, legittimato passivo non è più la P.C.M. ma il M.E.F.. In tale ipotesi il soggetto debitore non è più la P.C.M.,. bensì il M.E.F.
Nel caso della seconda parte del comma 1225, non si parla di sostituzione del debitore, di tal chè la norma va intesa nel senso di rafforzamento dell’obbligazione, essendo legittimato al pagamento anche il M.E.F.
In altre parole l’obbligazione sorta in capo alla P.C.M. quale legittimato passivo in materia di equa riparazione continua a sussistere e nei suoi confronti è stato infatti emesso il titolo esecutivo. Pertanto legittimamente il creditore può agire nei confronti della P.C.M. in virtù del titolo esecutivo ed esperire la azione esecutiva.
Peraltro legittimato al pagamento è, in virtù della surrichiamata normativa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e pertanto anche nei suoi confronti è sorta una obbligazione di tal che il creditore può agire esecutivamente, quale nuovo legittimato ex lege per il pagamento degli equi indennizzi spontanei o coatti, in virtù di azione esecutiva e quindi legittimato passivo nell’esecuzioni, ex lege.
Si tratta invero di una obbligazione solidale sorta nei confronti del P.C.M. in virtù del titolo esecutivo e nei confronti del M.E.F in virtù dell’art. 1 comma 1225.
E’ infatti principio generale del nostro ordinamento che le obbligazioni debbono intendersi solidali se dalla legge o dal titolo non risulta altrimenti (articoli 1294 e 1292 c.c.).
Nel caso di specie la P.C.M. (debitore in virtù del titolo esecutivo) e il M.E.F. (debitore ex L. 296/06 art. 1 comma 1225) sono solidalmente responsabili per le obbligazioni scaturenti dal titolo esecutivo, aventi ad oggetto equa riparazione.
Pertanto correttamente il creditore stante la sussitenza di una obbligazione solidale in capo alla P.C.M. e al M.E.F ha agito esecutivamente nei confronti di entrambi.
Perché il M.E.F. è legittimato nei procedimenti esecutivi a far data dal 02/01/2007 – interpretazione soggettiva della L. 296/06 art. 1 comma 1225 in relazione ai decreti di stanziamento dei fondi al M.E.F..
Argomento ermeneutico determinante al fine della interpretazione sopra enunciata, con riferimento al M.E.F., è il fatto che il legislatore e il Governo italiano, a far data dal 2007, ha stanziato i fondi per il pagamento dell’equa riparazione direttamente al M.E.F.
In precedenza fino a tutto l’anno 2006 ( vedi ad esempio decreto ministeriale 1/6/2006) i finanziamenti sono stati dati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Minstero della Giusitzia , al Ministero della Difesa, che in precedenza erano ministeri competenti per le cause di equa riparazione ed anche per i relativi pagamenti,.
Se il legislatore ha finanziato il M.E.F (anziché la P.C.M.) .dagli inizi del 2007, per procedimenti iniziati certamente prima del 2007, vuol dire che il soggetto legittimato al pagamento e quindi anche alla esecuzione forzata va individuata nel M.E.F.
A tal proposito si ritiene che una cosa è certa:
- o il M.E.F.è legittimato al pagamento, ed allora deve pagare sia spontaneamente, sia a seguito di pignoramenti di somme di sua competenza: non è pensabile una legittimazione <<a mezzo servizio>>, solo per i pagamenti spontanei;
Ove si volesse sostenere che il M.E.F. possa pagare i decreti di equa riparazione solo spontaneamente, escludendosi l’ipotesi di una esecuzione coattiva, si rientrerebbe nel concetto di <<obbligazione naturale>>, figura del tutto anomala ed eccezionale sancita dal Nostro ordinamento in determinate ipotesi (pagamento del debito di gioco, pagamento del debito prescritto), che non può essere di certo applicata con riferimento al caso di specie.
- o il M.E.F. non è legittimato al pagamento, ma in tal caso la norma sarebbe inutile e ciò contrasta con il principio che l’interprete deve dare un senso alla norma applicandola e non può viceversa ignorarla.
D’altra parte è impensabile che un ente pubblico paghi delle somme che non sono di sua competenza, dovendosi necessariamente presumere che lo SA paghi le suddette somme in quanto è tenuto al pagamento.
Ma allora se tali somme sono dovute ben può il creditore agire in via esecutiva nei suoi confronti.
Ben vero è stato sostenuto che il MEF sarebbe legittimato ad eseguire i pagamenti spontanei di obbligazioni poste in capo alle PCM, ma non sarebbe legittimato passivo nelle procedure esecutive relative a decreti di equa riparazione contro la PCM.
L’assunto è infondato in diritto.
Sussiste nel nostro ordinamento il principio generalissimo in virtù del quale tutte le obbligazioni sono coercibili, di tal chè con riferimento al caso di specie se il MEF non adempie l’obbligazione posta a suo carico ex art. 1 co 1224 e 1225 L. 296/06, è legittimo agire esecutivamente per ottenere l’adempimento coattivo.
Pertanto non è ipotizzabile in linea generale che una obbligazione non possa essere messa in esecuzione, fatta eccezione per le obbligazioni naturali.
L’indagine che il giudice deve compiere per accertare se si trova di fronte a un’obbligazione naturale è duplice: da un lato, egli deve accertare se nel caso sottoposto al suo esame sussiste un dovere morale o sociale in relazione alla valutazione corrente nella società attuale; dall’altro, se questo dovere sia stato adempiuto con una prestazione che presenti un carattere di proporzionalità e adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (75/389).
E’ evidente che non si verte nel caso di specie nell’ipotesi di obbligazione naturale e conseguentemente non può esservi alcun ostacolo ad agire esecutivamente nei confronti del MEF.
L’interpretazione del comma 1225 art. 1 L. 296/06, alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, vincolante per il giudice italiano.
Non vi è dubbio che la giurisprudenza europea impone ai ‘Giudici nazionali di applicare le norme della CEDU secondo i principi ermeneutici espressi nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo’. (Lucà c/Italia del 27-2-2001, ric. N. 33354/96).
La Suprema Corte di Cassazione ha statuito :
‘La natura immediatamente precettiva delle norme convenzionali a seguito di ratifica dello strumento di diritto internazionale, del resto riconosciuta esplicitamente dalla giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 10 luglio 1991) (Cass. 26 marzo 2002, n. 4297), e, ha espressamente riconosciuto la natura sovraordinata alle norme della Convenzione sancendo l’obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna in contrasto con la norma pattizia dotata di immediata precettività nel caso concreto’. (Cass. 19 luglio 2002, n. 10542). (Cassazione italiana – Sezioni Unite – sentenza 23 dicembre 2005, n. 28507).
‘L’interpretazione della CEDU è di competenza della Corte EDU sicchè alla giurisprudenza da questa elaborata il giudice nazionale deve fare riferimento, potendosene discostare solo in presenza di particolari circostanze’. (Cass. civ. sez. I 30.09.2004 n. 19638; Cass. civ. SS.UU. 26.12.2004 n. 1339). (Cass. Sez. Un. 1239, 1240 e 1241/2004 e succ.). (Cass. 21829/05 del 23/6 – 10 – 11/05).
La Grande Camera della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in 9 sentenze tutte del 26\3\06, nel condannare il Governo italiano, ha mosso severe critiche, in relazione al fatto che gli equi indennizzi sono pagati con ritardo, perché ciò <<rompe con la Convenzione>> e non costituisce <<ricorso effettivo>>.statuendo che:
196. In merito la Corte reitera il proprio principio al diritto effettivo di accesso ad un Tribunale garantito dall’Articolo 6 § 1 della Convenzione, che sarebbe illusorio se il sistema legale nazionale di un Stato contraente permettesse alla decisione giudiziale di rimanere non operante al detrimento di una parte. Il giudizio di esecuzione esperito da alcuna corte deve essere considerato perciò una parte integrante per gli scopi dell’Articolo 6”.
“197. La Corte ha indicato in casi di lunghezza di procedimento civili che i procedimenti di esecuzione sono la seconda tappa dei procedimenti e che il diritto asserito non diviene davvero effettivo fino al soddisfacimento.”
“199. Come la Corte già ha reiterato in molte occasioni, non è coerente per un'autorità Statale addurre la mancanza di fondi come una scusa per non onorare un debito giudiziale (vedi, fra molte altre autorità, Burdov, cit. sopra, § 35).”
“89. ... il diritto di accesso ad un tribunale garantito dall’art. 6, par. 1 della Convenzione sarebbe illusorio se il sistema legale di uno Stato contraente consentisse che una decisione giudiziaria finale vincolante, rimanesse inefficace a danno di una parte. L’esecuzione di un giudizio pronunziato da una qualunque Corte deve quindi essere considerato come parte integrante del “processo” ai fini dell’art. 6.’’
“90. ‘Questa Corte ha puntualizzato che nelle cause civili per la lunghezza del processo, la procedura esecutiva è un secondo stadio del processo e che il diritto asserito non diviene effettivo fino all’esecuzione. .. Questa Corte ha anche statuito che è inappropriato richiedere ad un individuo che ha ottenuto una sentenza contro lo Stato alla fine di un procedimento legale di dovere procedere ad un’esecuzione forzata per ottenere soddisfazione. Ne deriva che il pagamento tardivo, a seguito di una procedura esecutiva, dell’ammontare dovuto al ricorrente, non sana, mediante il conformarsi con una sentenza, la violazione per la durata eccessiva, e non costituisce un adeguato risarcimento.’’
“91. La Corte ha affermato anche che è improprio richiedere ad un individuo che ha ottenuto una sentenza contro lo Stato, alla fine di procedimento giudiziario di iniziare un procedimento di esecuzione per ottenere la soddisfazione. Ne consegue che il tardivo pagamento, tramite procedimento di esecuzione per somme che lo stato doveva al ricorrente da vecchia data, può avere come conseguenza per le autorità nazionali con indennizzo adeguato (si veda Metaxas, citata sopra, § 19, e Karahalios v. La Grecia, no. 62503/00, § 23 11 dicembre 2003). Gli Stati, come Slovacchia e Croatia hanno determinato, una data dalla quale dovrebbe essere fatto pagamento, vale a dire due e tre mesi rispettivamente (si veda Andrášik ed Altri v. La Slovacchia, e Slavicek v. Croatia, cit. sopra).
La Corte può accettare che le autorità hanno bisogno di tempo per fare il pagamento. Comunque, rispetto ad un equo indennizzo conseguenza di un processo smodatamente lungo, i pagamenti in conseguenza di procedimenti non dovrebbe eccedere il periodo di sei mesi dalla data sulla quale la decisione che dà l’equo indennizzo diviene esecutiva.”
“103. Questa Corte sottolinea che, per essere effettivo, un rimedio risarcitorio deve essere accompagnato da un adeguato finanziamento, così che possa essere dato effettività alle decisioni entro sei mesi dal loro essere depositato nel registro della corte d’appello che riconosce il risarcimento, che, per la legge Pinto, sono immediatamente esecutive.”
Pertanto, alla luce di tali principi, il giudice italiano deve interpretare il comma 1225 nella maniera più estensiva possibile, relizzando una <<tutela effettiva>> per il pagamento delle eque riparazioni
Con riferimento al caso di specie la legitimazione passiva per le procedure esecutive della P.C.M. del M.E.F., realizza tale scopo
Ulteriori considerazioni meta - giuridiche ai fini ermeneutici.
La cosa singolare è che, mentre si discetta in sede giudiziaria sulla impignorabilità, legittimazione passiva, soggetto sostanziale dell’obbligazione di pagamento dal lato passivo, etc, la pubblica amministrazione ritiene pacificamente che il legittimato a tutti i pagamenti ( spontanei o a seguito di esecuzione) è il M.E.F.
E valga il vero!
Agli inizi del 2007, compulsato telefonicamente un alto funzionario della P.C.M., in relazione ai pagamenti per equa riparazione notificati tra giugno e ottobre 2006, questi riferiva che la P.C.M. non era più competente per i pagamenti e che tutti i fascicoli erano stati inoltrati a Roma presso il M.E.F.
A riprova di ciò anche il M.E.F., tramite alti funzionari ministeriali in Roma, anche essi compulsati telefonicamente e de visu, ritiene che il M.E.F. è legittimato per tutti i pagamenti di equa riparazione a far data dal 2007, sia per quanto attiene a pagamenti spontanei, sia per quanto attiene a pignoramenti .
A ulteriore riprova di ciò si produce nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il quale si ritiene legittimato al pagamento di procedure ex legge Pinto nelle quali era parte la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Dall’elenco alligato alla nota, si rileva che le procedure per le quali il M.E.F. deve provvedere al pagamento sono quelle relative a procedimenti dell’anno 2006, per i queli il giudizio era stato instaurato contro la P.C.M..
Non vi è dubbio che, ai fini dell’interpretazione della norma il giudicante deve tenere conte anche di elementi fattuali e di elementi che dimostrano la legittimazione del M.E.F. in relazione al comportamento da questi tenuto.
Nel caso di specie il comportamento del M.E.F. dimostra che egli si ritiene il legittimato passivo per i pagamenti, anche dei decreti pronunciati contro la P.C.M.
Anche tali ulteriori considerazioni devono far propendere nel senso della interpretazione da noi prospettata.
Rilevanza pratica della prospettata interpretazione.
L’interpretazione come da noi prospettata consente al creditore la soddisfazione del diritto.
Infatti la P.C.M. non ha più fondi, mentre i fondi sono stanziati a favore del M.E.F.
Pertanto nella pratica la Banca d’Italia rende dichiarazioni negative ovvero esegue pignoramenti su fondi considerati dalla P.C.M. impignorabili.
Con la conseguenza che si coltivano un gran numero di opposizioni alle esecuzioni.
Viceversa i pignoramenti contro il M.E.F. sono positivi.
L’interpretazione da noi prospettata consente al creditore di trovare il soddisfacimento del diritto, in conformità dei principi generali del nostro ordinamento, così come auspicato dalla giurisprudenza di Strasburgo.
Inutilità di pignoramenti contro la P.C.M.
Oltretutto, continuare ad esperire procedure esecutive contro la P.C.M. è inutile e dannoso.
Inutile, perché i pignoramenti non sortiscono l’effetto sperato.
Dannoso, perché le procedure esecutive producono innumerevoli opposizioni all’esecuzione che non risolvono il problema (pagamento al creditore e svincolo delle somme pignorate a favore del debitore) ed intasano inutilmente il Tribunale.
La legittimazione del M.E.F. risolverebbe entrambi i problemi.
Infatti lo Stato italiano ha destinato al M.E.F. i fondi per l’equa riparazione e così i pignormaneti sarebbero fruttuosi e il creditore sarebbe soddisfatto.: l’interpretazione da noi prospettata consente di amministrare la giustizia e non crea un inutile contenzioso.
Se, dopo la proposizione di opposizione al precetto, il creditore inizia l'esecuzione, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta della richiesta della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, spettando al giudice dell'esecuzione di decidere sulla sospensione dell'esecuzione.(Trib. Roma, 17.05.20068 Ord., in Corriere del merito 2006 p.986)
Circa la sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo, prima dell’inizio dell’esecuzione, affermando che la relativa istanza è proponibile solo con l’opposizione a precetto o comunque prima dell’inizio dell’esecuzione, che il relativo provvedimento ha natura cautelare e che, quando l’opposizione a precetto abbia dato luogo a sentenza d’appello, impugnata in cassazione, detta istanza non va rivolta alla Corte di cassazione, ma al giudice d’appello (ordinanza n. 5368).
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI AD AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - NOTIFICA
Secondo la Cassazione la questione è regolata dagli artt. 144 c.p.c. e 11 del R.D. 30.10.1933, n. 1611.In In In difetto vi sarebbe la sanzione di nullità, anche se la notifica e' stata eseguita presso la stessa amministrazione. La notifica di un atto di pignoramento presso terzi, nel caso in cui il debitore è un’amministrazione dello Stato, è regolata dagli artt. 144 c.p.c. e 11 del R.D. 30.10.1933, n. 1611 ed è nulla se eseguita presso la stessa amministrazione e non presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa. La notifica va invece fatta presso l'Avvocatura competente per territorio della causa. Cass. III sez. civ. 28.02.07, n. 4665 |
Fallimento ed altre procedure concorsuali TRIBUNALE DI FIRENZE, 31 gennaio 2007 - Pres. D’Amora - Est. Riviello - Elettrica Pratese s.n.c. c. King s.r.l.
Fallimento - Piccolo imprenditore - Nozione. R.D. 16 marzo 1942, n. 267 art. 1)
Nel vigore del nuovo testo dell’art. 1 della legge fallimentare, come novellato dall’art. 1 del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, non può essere considerato piccolo imprenditore, e pertanto non assoggettabile a fallimento, colui che non rientri nei parametri previsti dalla disposizione normativa, ove non sussistano i requisiti stabiliti dall’art. 2083 c.c. (CORR. 6/2007 P. 700).
SENTENZA CASSAZIONE 25554/07
La controversia ha ad oggetto il rimborso delle spese di giustizia secondo la disciplina posta dall’articolo unico, primo comma, della legge n. 319 del 1958, come sostituito dall’art. 10 legge n. 533 del 1973 e dall’art. 32 d.P.R. n. 115/2001 e quindi concerne una situazione di diritto soggettivo che non ha natura tributaria e non è suscettibile di essere incisa da alcun provvedimento amministrativo. Sicché, per le ragioni più diffusamente sopra esposte nella citata pronuncia resa nella causa Vitaglione Giuseppe c/ Ministero delle Giustizia ed altri, iscritta al n. 13676/06 R.G., sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
Ord cass 13569 2006
La tutela giurisdizionale contro l'agire illegittimo della pubblica amministrazione spetta al giudice ordinario, quante volte il diritto del privato non sopporti compressione per effetto di un potere esercitato in modo illegittimo o, se lo sopporti, quante volte l'azione della pubblica amministrazione non trovi rispondenza in un precedente esercizio del potere, che sia riconoscibile come tale, perché a sua volta deliberato nei modi ed in presenza dei requisiti richiesti per valere come atto o provvedimento e non come mera via di fatto.
Vi è
competenza del giudice ordinario quando l'amministrazione agisca in posizione di
parità con i soggetti privati, ovvero quando l'operare del soggetto pubblico sia
ascrivibile a mera attività materiale, con la consapevolezza che si verte in
questo ambito ogni volta che l'esercizio del potere non sia riconoscibile
neppure come indiretto ascendente della vicenda.
Esemplificando, l'amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice
ordinario in tutte le ipotesi in cui l'azione risarcitoria costituisca reazione
alla lesione di diritti incomprimibili, come la salute (Cass. 7 febbraio 1997,
n. 1187; 8 agosto 1995, n. 8681; 29 luglio 1995, n. 8300; 20 novembre 1992, n.
12386; 6 ottobre 1979, n. 5172) o l'integrità personale.
Deve ancora essere convenuta davanti al giudice ordinario, quante volte la
lesione del patrimonio del privato sia l'effetto indiretto di un esercizio
illegittimo o mancato di poteri, ordinati a tutela del privato (Cass. 29 luglio
2005, n. 15916; 2 maggio 2003, n. 6719): qui si è nell'ambito delle controversie
meramente risarcitorie già contemplate nell'art. 33, comma 2, d.lgs. 80 del
1998, nel testo anteriore alla riformulazione attuatane con la sentenza 204 del
2004, la cui previsione non è più necessaria, nella misura in cui in esse è
ravvisabile, più in generale, la reazione a meri comportamenti lesivi
dell'amministrazione.
Nel settore delle occupazioni illegittime, sono poi chiaramente ascrivibili alla
giurisdizione ordinaria le forme di occupazione "usurpativa", caratterizzate dal
tratto, che la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una
situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca affatto.
E alla stessa conclusione si deve pervenire nel caso in cui il decreto di
espropriazione è pur stato emesso, e però in relazione a bene, la cui
destinazione ad opera di pubblica utilità la si debba dire mai avvenuta
giuridicamente od ormai venuta meno, per mancanza iniziale o sopravvenuta
scadenza del suo termine d'efficacia.
Se il danneggiato dall'esercizio illegittimo del potere
amministrativo non si vuole avvalere, non avendone interesse, della tutela
costitutiva di annullamento del provvedimento lesivo della sua posizione
giuridica sostanziale, ma ritiene, invece, conforme al suo concreto interesse
avvalersi della sola tutela risarcitoria, potrà farlo, in via autonoma, davanti
al giudice ordinario.
Lesione di diritti fondamentali sanciti anche da norme sovranazionali
Nella giurisprudenza di legittimità è sempre più frequente il confronto interpretativo con le convenzioni internazionali e con la previsione di diritti fondamentali che quei testi – sempre più spesso veri e propri testi costituzionali – recano.
Ciò avviene non solo nel campo della legge sull’equa riparazione per durata non ragionevole del processo (c.d. legge Pinto), la quale, per genesi ed ordito normativo, richiama la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed obbliga i giudici nazionali a tener conto del diritto vivente che su di essa si è formato presso la Corte di Strasburgo.
L’amministrazione deve essere convenuta davanti al giudice ordinario nelle sole ipotesi in cui l’azione risarcitoria costituisca reazione alla lesione di diritti incomprimibili, come la salute o l’integrità personale. Deve ancora convenirsi l’amministrazione davanti giudice ordinario, quando la lesione del patrimonio del privato non possa essere in alcun modo collegata all’esercizio, pur illegittimo, di poteri, versandosi, in tal caso, nell’ambito delle controversie meramente risarcitorie: in particolare, nel settore delle occupazioni illegittime, sono ascrivibili alla giurisdizione ordinaria le forme di occupazione “usurpativa” (giacché la trasformazione irreversibile del fondo si produce in una situazione in cui una dichiarazione di pubblica utilità manca o è divenuta inefficace).
TRIBUNALE DI SALERNO, 13 aprile 2007 - Giud. Scarpa - Comune di Vietri sul Mare c. B. Giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo – Pubblico impiego - Richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite dal dipendente - Fatti storici posti a fondamento della pretesa - Riparto di giurisdizione - Rilevanza. (D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 art. 45; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 art. 69).
Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo ai sensi dell’art. 45 comma 17, del D.Lgs. n. 80/1998 (trasfuso nell’art. 69 comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001) relativamente ad una controversia avente ad oggetto la richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite da un pubblico dipendente, assume rilievo il momento in cui si sono avverati i fatti storici posti a fondamento della pretesa dell’amministrazione, non quello del compimento dell’atto di gestione del rapporto che ha dato inizio alla controversia (CORR. 7/2007 P. 839).
GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO
SENT. Corte costituzionale 191\06
Ai fini del riparto di giurisdizione, è irrilevante la circostanza che la pretesa risarcitoria abbia – come si ritiene da alcuni –, o non abbia, intrinseca natura di diritto soggettivo: avendo la legge, a questi fini, inequivocabilmente privilegiato la considerazione della situazione soggettiva incisa dall'illegittimo esercizio della funzione amministrativa
Deve ritenersi conforme a Costituzione la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a “comportamenti” collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di “comportamenti” posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fatto.
L'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria … si fonda sull'esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 111 Cost., di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica (così Corte di cassazione, sez. un., 22 luglio 1999, n. 500 ), ma non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico.
Ord cass 13569 2006
IIn tema di tutela giurisdizionale intesa a fare valere la responsabilità della pubblica amministrazione da attività provvedimentale illegittima la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo spetta, in linea di principio, al G.A. sia quando il privato invochi la tutela di annullamento sia quando faccia valere la tutela risarcitoria; siccome si deve escludere la necessaria dipendenza del risarcimento dal previo annullamento dell'atto illegittimo e dannoso, al giudice amministrativo può essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la tutela risarcitoria completiva, ma anche la sola tutela risarcitoria, senza che la parte debba in tale caso osservare il termine di decadenza pertinente all'azione di annullamento .
Si ritiene che vada richiamato il principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 204 del 2000, secondo cui la giurisdizione del giudice amministrativo resta in ogni caso delimitata dal collegamento con l'esercizio in concreto del potere amministrativo secondo le forme tipiche previste dall'ordinamento: ciò sia nella giurisdizione esclusiva che nella giurisdizione di annullamento.
Riconducibili alla giurisdizione del giudice amministrativo
appaiono i casi in cui la lesione di una situazione soggettiva dell'interessato
è postulata come conseguenza d'un comportamento inerte, si tratti di ritardo
nell'emissione di un provvedimento risultato favorevole o di silenzio.
Ciò che viene qui in rilievo è bensì un comportamento, ma il comportamento si
risolve nella violazione di una norma che regola il procedimento ordinato
all'esercizio del potere e perciò nella lesione di una situazione di interesse
legittimo pretensivo (Ad. plen. 15 settembre 2005, n. 7), non di un diritto
soggettivo.
Alla
tutela risarcitoria dell'interesse legittimo nei confronti della pubblica
amministrazione questa Corte è pervenuta non già estendendo la detta tutela dai
diritti soggettivi agli interessi legittimi, bensì affermando che, sul piano
della tutela risarcitoria, non si può fare differenza tra interessi che trovano
protezione diretta nell'ordinamento e interessi che trovano protezione
attraverso l'intermediazione del potere amministrativo.
Questa svolta - che cancella sul piano sostanziale, con riferimento alla tutela
risarcitoria, il divario tra diritti ed interessi altrimenti rilevanti - matura
in un momento storico in cui il legislatore ha imboccato la strada che lo
porterà a configurare la giurisdizione del giudice amministrativo come una
giurisdizione piena ed esige, di conseguenza, che sia data una più coerente
lettura al sistema del riparto di giurisdizioni, in particolare una lettura che
leghi la potestas iudicandi alla natura della situazione soggettiva.
La tesi "tutta civilistica" non può essere condivisa allorché disattende la
svolta voluta dal legislatore di assicurare all'interesse legittimo una tutela
piena, concentrata dinanzi a un unico giudice per il principio di effettività
che reca in sé la ragionevolezza dei tempi di tutela.
La soluzione, fatta propria dal legislatore del 2000 e in linea con la portata
di "norma di sistema" riconosciuta dalla Corte costituzionale all'art. 24 Cost.
con la sentenza 204 del 2004, da ultimo ribadita, è coerente con la
riaffermazione del criterio tradizionale del riparto fondato non sulla
distinzione tra le tecniche di tutela, bensì sulla natura sostanziale delle
situazioni soggettive.
D'altra parte, questa ricostruzione è coerente anche con il processo di
evoluzione che caratterizza l'interesse legittimo, che va perdendo la sua
tradizionale funzione meramente famulativa o ancillare rispetto all'interesse
pubblico, per assumere un più marcato connotato sostanziale, coerentemente del
resto con l'evoluzione della stessa nozione di interesse pubblico, al cui
perseguimento si accompagna un aumento della discrezionalità, ma anche della
connessa responsabilità dell'amministrazione.
Deriva da ciò che - in linea di principio e salvo quanto si è già considerato -
la giurisdizione sulla tutela dell'interesse legittimo non può che spettare al
giudice amministrativo, sia nella tecnica della tutela di annullamento, sia
nelle tecniche della tutela risarcitoria, in forma specifica o per equivalente:
tecniche che non possono essere oggetto di separata e distinta considerazione ai
fini della giurisdizione.
Quante
volte si sia in presenza di atti riferibili oltre che ad una pubblica
amministrazione a soggetti ad essa equiparati ai fini della tutela giudiziaria
del destinatario del provvedimento e l'atto sia capace di esplicare i propri
effetti perché il potere non incontra ostacolo in diritti incomprimibili della
persona, la tutela giudiziaria deve dunque essere chiesta al giudice
amministrativo.
Gli potrà essere chiesta la tutela demolitoria e, insieme o successivamente, la
tutela risarcitoria completiva.
Ma la parte potrà chiedere al giudice amministrativo anche solo la tutela
risarcitoria, senza dover osservare allora il termine di decadenza pertinente
all'azione di annullamento.
23. A proposito di questo secondo enunciato, merita da un lato soffermarsi qui
sulle considerazioni, già svolte, che hanno condotto a questa interpretazione
delle norme attributive della giurisdizione e dall'altro renderne esplicite le
conseguenze.
Si è notato che, in rapporto alla tutela risarcitoria, è venuta meno sul piano
del diritto sostanziale la differenza tra le situazioni che nell'ordinamento
trovano protezione.
L'evoluzione dell'ordinamento ha cioè condotto ad omologare gli interessi
legittimi ai diritti quanto al bagaglio delle tutele: com'era stato per le
situazioni di diritto soggettivo, di norma dotate, oltre che di tutela
risarcitoria, anche di una tutela ripristinatoria, completata dal diritto al
risarcimento del danno, così per gli interessi legittimi una tutela risarcitoria
autonoma è stata affiancata alla tutela reale di annullamento, la sola di cui le
situazioni di interesse legittimo erano prima dotate, e la tutela di
annullamento è stata inoltre conformata in modo da comprendervi il risarcimento
del danno, che con l'annullamento non si può elidere.
Se dal piano delle forme di tutela ci si sposta a quello del riparto della
funzione di tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi nei confronti
della P.A., un'interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che
hanno attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione sul risarcimento del
danno, consente di riconoscere loro la portata d'avere dato al giudice
amministrativo giurisdizione anche solo in rapporto alla tutela risarcitoria
autonoma.
Ma ciò perché, nel bilanciamento tra valori rilevanti sul piano costituzionale,
è da riconoscere legittimità ad una norma che mentre concentra la tutela
giurisdizionale presso il giudice amministrativo, non reca pregiudizio alla
tutela sostanziale delle situazioni soggettive sacrificate dall'agire
illegittimo della pubblica amministrazione.
01/02/2006
10.38.57
- Spetta pertanto al datore di lavoro provare che l’art. 18 Statuto dei
Lavoratori non è applicabile a causa delle ridotte dimensioni dell’azienda -
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 141 del 10/01/2006
|
LICENZIAMENTI – LICENZIAMENTI INDIVIDUALI – TUTELA REALE – PRESUPPOSTI – REQUISITO OCCUPAZIONALE – ONERE PROBATORIO
Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite affermano che il requisito occupazionale, previsto dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non fa parte degli elementi costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a conservare il posto di lavoro, vale a dire ad esservi reintegrato una volta dichiarata l’illegittimita’ del licenziamento. Spetta pertanto al datore di lavoro provare che l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori – e quindi la tutela reale del lavoratore con la reintegrazione nel posto di lavoro – non e’ applicabile a causa delle ridotte dimensioni dell’azienda.
Allegato Pdf: CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 141 del 10/01/2006 (Presidente V. Carbone, Relatore F. Roselli) |
Reintegro del lavoratore e prova dell'insussistenza del requisito dimensionale
In linea con la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 141 del 10 gennaio 2006 (1), la Cassazione, nella pronuncia n. 13945 del 16 giugno 2006 che qui si annota, ribadisce che spetta al datore di lavoro, e non al lavoratore, provare l’insussistenza del cd. requisito dimensionale ai fini della non applicabilità della “tutela reale” del lavoratore con la conseguente reintegrazione nel posto di lavoro prevista dall’art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
La differente interpretazione dell’art. 18 della legge cit. (2) aveva dato infatti luogo ad una lunga querelle a livello giurisprudenziale (3) in merito ad un aspetto tecnico-processuale “dimenticato” dal legislatore, ma di primaria importanza per il lavoratore, il quale non si accontenta di un mero risarcimento pecuniario, ma vuole essere reintegrato nell’impresa presso cui lavorava. L’aspetto in questione concerne appunto l’onere di provare il numero dei dipendenti dell’organizzazione datrice di lavoro, prova non proprio agevole per il dipendente che non necessariamente si trova in possesso dei dati relativi al numero degli occupati dell’azienda, né potrebbe facilmente acquisirli, a differenza del datore di lavoro.
Con la sentenza n. 13731 del 14 giugno 2006, la Cassazione ritorna sul valore della quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore - nel caso in esame un ex dipendente dell’ENEL Distribuzione s.p.a. – per chiarire che non basta il riferimento generico ad una serie di titoli in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, effettuata nella dichiarazione di rinuncia a maggiori somme, ma occorre che il documento, per la sua formulazione letterale o sulla base di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, sia interpretabile nel senso di dichiarazione consapevole – da parte del lavoratore - dei diritti in esso indicati e ai quali espressamente si intende abdicare o transigere.
Mobbing: i connotati della condotta datoriale idonei ad integrare l’illecito
Il mobbing può realizzarsi con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall'inadempimento di specifichi obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4774 del 6 marzo 2006, precisando che la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata - procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi - considerando l'idoneità offensiva della condotta, che può essere dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specificamente da una connotazione emulativa e pretestuosa.
Nella specie, i comportamenti datoriali erano consistiti in provvedimenti di trasferimento, ripetute visite mediche fiscali nell’arco di dieci mesi, attribuzione di note di qualifica di insufficiente, irrogazione di sanzioni disciplinari, privazione della abilitazione necessaria per operare al terminale.
L’affermazione di una autonoma risarcibilità del danno esistenziale è contenuto in un arresto delle Sezioni Unite (sentenza n. 6572), in materia di demansionamento del lavoratore, danno differenziato dal danno biologico, questo subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, e definito (il danno esistenziale) come pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, come il danno morale, ma oggettivamente accertabile) provocato sul “fare areddituale” del soggetto, che “alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno”. Il riconoscimento del danno esistenziale in relazione alla lesione dell’indennità psicofisica – necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vita. Non è dunque
La concezione del danno esistenziale è ripresa dalla sezione lavoro con la sentenza n. 21282, che nega lo si possa concepire in re ipsa, per il solo fatto del demansionamento, potendo comunque essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo precipuo rilievo la prova per presunzioni. Nello stesso senso, sempre della sezione lavoro, la sentenza n. 19965 (la sentenza n. 14729, che pur afferma lo stesso principio, in tema di onere della prova, non qualifica il danno lamentato).
CORRIERE MERITO 6/2009 – PAG. 594
TRIBUNALE DI SALERNO, 27 marzo 2009 - Giud. Scarpa - C. c. T.
Locazione - Uso abitativo - Forma scritta ad substantiam - Rappresentanza - Procura - Stessa forma del contratto - Spendita del nome del rappresentato - Nel contratto, a pena di nullita` - Dicitura ‘‘per conto di’’ prima della sottoscrizione – Irrilevanza - Mancata sottoscrizione del locatore e mancata espressa spendita del nome Inefficacia del contratto nei confronti del locatore. (l. 9 dicembre 1998, n. 431, artt. 1, 13; c.c. art. 1392)
La forma scritta ad substantiam, richiesta dalla legge per la stipula dei contratti di locazione abitativa, deve riguardare tutti gli elementi essenziali del contratto, ivi compresa la sottoscrizione del locatore. Pertanto, nel caso di due contratti di locazione relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo conduttore, e` nullo ed inefficace nei confronti del locatore quel contratto che- sebbene di data anteriore, con un canone piu` basso, redatto in forma scritta e registrato - e` stato sottoscritto dal coniuge del locatore; non solo, infatti, la procura deve avere la stessa forma richiesta dalla legge per il contratto, ma la spendita del nome del presunto rappresentato (il locatore) deve essere espressa e deve anche risultare, ad substantiam, dallo stesso documento contrattuale, non potendosi certamente reputare a tal fine sufficiente la mera dicitura ‘‘per conto di’’, che precede la sottoscrizione del presunto rappresentante (il coniuge del locatore).
CORRIERE MERITO 7/2009 – PAG. 726-727
TRIBUNALE DI PALERMO, 25 marzo 2009 - G. Ruvolo - Tizio c. Caio
Locazioni immobiliari - Ius superveniens - Legge n. 311/2004 - Mancata registrazione - Nullita` - Operativita` della nuova normativa - Locazioni concluse antecedentemente ma ancora in atto – Inefficacia sopravvenuta. (l. n. 311/2004, art. 1, comma 346)
La nuova legge n. 311/2004, che sancisce la nullita` delle locazioni immobiliari non registrate, non e` applicabile ai contratti di locazione stipulati prima della sua entrata in vigore ed i cui effetti sono gia` sauriti; nel caso, invece, di contratti di locazione tipulati prima della sua entrata in vigore, ma il cui apporto non si e` ancora concluso, si verifica un’inefficacia sopravvenuta, in quanto tali contratti non sono piu` idonei a produrre - per il periodo successivo alla disciplina imperativa sopravvenuta - effetti negoziali in contrasto con essa.
LOCAZIONE DI COSE
Canone: in genere
Il pagamento di somme pretese dal locatore e diverse dal canone o dal deposito cauzionale è privo di giustificazione nel sinallagma contrattuale e il relativo patto è colpito da nullità ai sensi dell'art. 79 L. 392/78, con diritto del conduttore alla restituzione delle somme indebitamente pagate.
Trib. Genova, Sez. III, 20/04/2007
PARTI IN CAUSA
F.lli Q. s.n.c. C. Immobiliare D. S.p.A.
Canone crescente e frazionamento
Sulla determinazione del canone delle locazioni commerciali in misura crescente e frazionata, mentre Cass. n. 5113 ribadisce l’ammissibilità della clausola a condizione che vi siano oggettivi elementi o una corrispondente riduzione iniziale, Cass. n. 8410 vuole che ogni pattuizione avente ad oggetto non già l’aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 32 legge n. 392 del 1978, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex art. 79, primo comma, della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello previsto dalla norma, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunziare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti
convalida sfratto - comparizione intimato
In tema di procedimento per convalida di sfratto la sentenza n. 16116 ha statuito che l’intimato, invece di comparire personalmente, ha facoltà di nominare un procuratore speciale (o di incaricare un nuncius) il quale all’udienza può limitarsi a manifestare la volontà dell’intimato di opporsi o non opporsi alla convalida senza depositare procura e senza svolgere altre attività riservate alla difesa tecnica. Nel primo caso si attua comunque il passaggio dalla fase speciale a quella ordinaria del procedimento, nella quale l’intimato può proporre anche con le memorie integrative le eccezioni che non ha proposto prima, atteso che l’opposizione dichiarata all’udienza del procedimento per convalida non deve essere motivata, e non sono quindi configurabili preclusioni in proposito.
MANDATO CON
RAPPRESENTANZA
Anche al mandato con rappresentanza è applicabile il Co. 2 dell'art 1723 (non
essendo il mandato con rappresentanza l'unione di due negozi - mandato +
procura) in quanto a tale figura non sono applicabili solo le norme sulla
rappresentanza ma anche quelle sul mandato, ai sensi dell'art 1704 C(Trib. Monza
18\7\06 in Corr merito p 1257)
CORRIERE MERITO 10/2008 PAG. 1011
TRIBUNALE DI MILANO, 1 aprile 2008 - Giud. Simonetti - C. c. M. e Banca
Intermediario - Culpa in vigilando - Per fatto del promotore. (c.c. art. 2049; D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 art.31)
E` dirimente ai fini della configurabilita` , in capo alla Banca, della responsabilita` prevista all’art. 31 T.U.F. il fatto che la fiducia riposta dal cliente nei confronti del promotore traesse fonte dal modo stesso di impostare il rapporto con il cliente con continua sovrapposizione e confusione tra promotore e Banca.
CORRIERE MERITO 12/2008 PAG. 1253
GIUDICE DI PACE DI PALERMO, 16 settembre 2008 - Giud. Vitale - Cooperativa Siviglia a r.l. c. U.T.G. di Palermo
Violazioni al codice della strada – Accertamento da parte di ausiliario del traffico - Competenza degli ausiliari del traffico - Limiti (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 157; l. 15 luglio 1997, n. 127, art. 3, commi 132, 133)
Gli ausiliari del traffico, dipendenti di societa` di gestione di parcheggi, sono legittimati ad accertare illeciti amministrativi soltanto in funzione della funzionalita` degli spazi destinati a parcheggio, e cioe` se trattasi di violazioni di divieti di sosta, commesse all’interno delle aree in concessione ovvero su aree limitrofe.
CORRIERE MERITO 7/2009 – PAG. 727
GIUDICE DI PACE PALERMO, 14 aprile 2009 - Tizio c. Comune di Palermo e Serit Sicilia s.p.a
Cartella esattoriale - Opposizione - Mancata ricezione da parte dell’opponente del verbale di contestazione dell’infrazione - Mancata costituzione in giudizio dell’ente creditore - Onere della prova - Spettanza - Accoglimento dell’opposizione. (l. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22, 23)
Poiche´ nel giudizio di opposizione ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981 la veste di attore sostanziale spetta all’ente pubblico creditore delle somme, deve essere accolta l’opposizione proposta avverso una cartella esattoriale deducendo la mancata notificazione del verbale di contestazione della relativa violazione amministrativa, allorquando l’ente pubblico creditore, omettendo di costituirsi in giudizio, non abbia assolto all’onere, su di esso gravante, di provare l’avvenuta rituale notificazione del verbale di contestazione.
N O T I F I CA Z I O N I A MEZZO POSTA
Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 19.06.2009 n° 4151
In forza dell'art. 43, comma 6, D.P.R. n. 445 del 2000, un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente
CORRIERE MERITO 12/2008 PAG. 1245
TRIBUNALE DI MILANO, 1 ottobre 2008 - Giud. Raineri - Vibrotec G.B. di B. G. s.n.c. c. Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni s.c. a r.l.
Notificante - Consegna atto ufficiale giudiziario - Perfezionamento. (Cost. art. 24; c.p.c. artt. 138, 141, 184, 294, 650)
A seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 e, in particolare, dell’affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfezioni, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata
In tema di notificazione a mezzo posta si è statuito che il momento di perfezionamento nei confronti del destinatario, coincidente con quello in cui egli ha la conoscenza legale dell’atto, si identifica in quello di ricezione o di ritiro del piego o con il decorso della compiuta giacenza (sentenza n. 11929).
In tema di notificazioni, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 477 del 2002 e 28 del 2004, nell'ordinamento deve ritenersi operante un principio generale in base al quale, qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende perfezionata in momenti diversi per il richiedente e per il destinatario della notifica, dovendo le garanzie di conoscibilità dell'atto da parte di quest'ultimo contemperarsi con il diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative derivanti dall'intempestivo esito del procedimento notificatorio per la parte di quest'ultimo sottratta alla sua disponibilità
Cass. civ., Sez. lavoro, 02/02/2007, n.2261
In tema di notificazioni di atti giudiziari ed alla stregua della sentenza della Corte Cost. 26 novembre 2002 n. 447 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 149 c.p.c. e 4, comma 3, L. n. 890/82, nella parte in cui prevede che la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - anche in sede di applicazione delle norme in materia diverse dall'art. 149 c.p.c., è rilevante, ai fini del decorrere degli effetti della notifica per il notificante, il momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (Cass. n. 4289 2 marzo 2004).
App. Napoli, Sez. II, 18/12/2007
FORMA SCRITTA Non necessita' per accordi aggiuntivi
In tema di modalità di manifestazione della volontà negoziale, si è affermato che, poiché la forma scritta richiesta ad substantiam riguarda soltanto gli elementi essenziali, tra i quali non rientrano quegli elementi che regolano l’esecuzione del contratto, gli accordi modificativi delle clausole originarie di un contratto per il quale sia prescritta una forma solenne possono essere stipulati anche verbalmente (sentenza n. 419).
simulazione - prova
T
RIBUNALE DI NAPOLI, 3 maggio 2007 - Giud. Campese - I. c. V. Simulazione del prezzo - Prova a carico delle parti - Per testimoni - Inammissibilità - Prova scritta - Contratto preliminare Insussistenza (c.c. artt. 1417, 2722, 2725).La parte venditrice di un bene immobile non può essere ammessa a provare per testimoni la simulazione del prezzodi vendita, a ciò ostando la previsione dell’art. 1417 c.c., né può essere considerata idonea prova scrit
ta della simulazione il contratto preliminare nel quale sia stato indicato un diverso prezzo di vendita, giacché il contratto definitivo si pone quale autonoma fonte costitutiva del rapporto negoziale tra le parti contraenti (CORR. 7/2007 P. 846).
CORRIERE MERITO 7/2009 – PAG. 719-720
CORTE D’APPELLO DI MILANO, 20 maggio 2009 - Pres. Aliquo` Mazzei - Rel. Pederzoli - T.A. c. C. s.a.s.
Truffa contrattuale - Nullita` - Esclusione – Prescrizione dell’azione di annullamento - Interruzione a seguito della costituzione di parte civile nel procedimento penale. (c.p. art. 640; c.c. art. 1439)
Poiche´ la causa del contratto si identifica con la funzione economico sociale che il negozio ‘obiettivamente’ persegue e che il diritto riconosce come rilevante, rimanendo ontologicamente distinta rispetto allo scopo particolare che ciascuna delle parti si propone di realizzare, appare piu` appropriato ricondurre il negozio truffaldino nel paradigma del negozio annullabile anziche´ di quello nullo per mancanza di causa.
CONTRATTI DL CONSUMATORE - competenza territoriale.
Con l'entrata in vigore lel D.vo 6\9\05 n. 206. occorre distinguere il foro esclusivo del consumatore, riferito ad una competenza territoriale esclusiva ma derogabile con clausola oggetto ditrattativa individuale ex art 33 co 2 lett u( dal foro inderogabile del luogo di residenza del consumatore, previsto dall'art 63 per i contratti fuori dai locali commerciali e i contratti a distanza (Trib. Venezia 27\9\06 in Corr Merito 2007 p. 24)
CORRIERE MERITO 02/2008 PAG 147
GIUDICE DI PACE CASERTA, 22 novembre 2007 - Giud. Bello - Tizia e Caio c. Viaggi di Sempronia
s.a.s., Lineas Aereas de Espana S.A. ed altri
Contratti dei consumatori - Pacchetti turistici – Trasporto aereo - Ritardata consegna del bagaglio - Danni risarcibili al trasportato – Determinazione equitativa.(D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, artt. 82 ss.)
Il vettore aereo e` direttamente responsabile nei confronti del trasportato che abbia acquistato un pacchetto turistico ai sensi degli artt. 82 ss. del D.Lgs. n. 206/2005 dei danni cagionatigli a causa della ritardata consegna del bagaglio, da liquidarsi in via equitativa.
Contratti in genere
GIUDICE DI PACE CASERTA, 26 febbraio Est. Bello - Tizia c. Enel Distribuzione s.p.a.
Obbligazioni - Somministrazione di energia elettrica – Interruzione di fornitura - Responsabilita` del somministrante
Onere a carico dell’utente - Fattispecie – Esclusione (c.c. art. 1218)
Nell’ipotesi in cui vi sia stata una interruzione nella somministrazione della energia elettrica, non puo` essere affermata la responsabilità del fornitore se non risulta dovuto a sua colpa e non piuttosto ad anomalie dell’impianto elettrico ove giunge l’energia (Nella specie, giudice ha affermato che l’interruzione di energia elettrica un appartamento non poteva ritenersi addebitabile somministrante, ma era probabilmente legato ad anomalia dell’impianto dell’appartamento sia perché trattato di una ‘‘interruzione’’ e non di uno ‘‘sbalzo’’ corrente sia perché aveva riguardato solo un appartamento) (CORR. 6/2007 P. 699).
CORRIERE MERITO 4/2009 PAG. 363
TRIBUNALE DI BARI, 15 gennaio 2009 - Giud. Simone - Oliveti d’Italia s.c.p.a. c. Telecom Italia s.p.a.
Fornitura di servizi telefonici - Azione dell’utente per la contestazione di somme dovute alla Compagnia telefonica - Mancato esperimento del tentativo di conciliazione - Improponibilita` della domanda. (l. 26 novembre 1973, n. 633, art. 21; l. 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 11; delibera n. 182/02/ CONS AGCOM, artt. 3, 1
E` improponibile, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 1, comma 11, l. n. 249 del 1997, e dal regolamento del 19 giugno 2002 n. 182/02/Cons dell’Autorita` garante delle telecomunicazioni, l’azione proposta da un utente del servizio telefonico e finalizzata a contestare la spettanza del corrispettivo richiesto dalla Societa` di telecomunicazione
24/03/2006
8.57.52
- Vessatoria la clausola che prevede il pagamento del canone Telecom - GIUDICE
DI PACE di Torre Annunziata, Sezione Civile, Sentenza del 14/11/2005
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Un utente telefonico ha chiesto ed ottenuto la condanna della Telecom Spa alla restituzione dei canoni percepiti. L’attore sostiene che nessuna disposizione di legge prevede la richiesta e la relativa corresponsione di somme a titolo di canone. Infatti, il D.P.R n. 318/97 che impone alla societa’ convenuta l’incarico di fornire il servizio universale su tutto il territorio nazionale, sottolinea che il servizio universale consiste nella fornitura di alcuni servizi, ma in essa non viene nominato il canone di abbonamento ed aggiunge che a partire dal 1 gennaio 1998, tale servizio puo’ essere erogato anche da altre societa’ di telecomunicazioni. La legge, dispone anche che qualora gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l’organismo o per gli organismi incaricati di fornire tale servizio, e’ previsto un organismo atto a ripartire il costo dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano srvizi di comunicazionbe mobili e personali. Da questa disposizione si evince quindi, che gli utenti finali sono sollevati dall’onere del pagamento del canone di abbonamento. Inoltre, il giudice osserva che il contratto di utenza telefonica intervenuto tra le parti e’ un contratto di adesione e che pertanto nessuna clausola contrattuale e’ stata oggetto di contrattazione delle parti e che per tale motivo siamo in presenza di una clausola vessatoria ai sensi dell’art.1469 bis c.c. Difatti, al pagamento del canone non corrisponde nessun servizio erogato dalla convenuta, venendosi in tal modo a creare uno squilibrio di obblighi e diritti derivanti dal contratto fino all’ssurdo del pagamento del canone anche in un bimestre nel quale non vi e’ stato alcun traffico telefonico.Quindi, la clausola contrattuale che prevede il pagamento di un canone fisso, prescindendo dalla tariffa per il servizio richiesto e del traffico effetivamente erogato e’ da considerarsi ingiusta e di natura vessatoria e pertanto inefficace |
Elenco telefonico: la tutela per il mancato o inesatto inserimento dei dati
Con ordinanza del 18 agosto 2006, il Tribunale Civile di Brindisi, Giudice dott. Alberto Munno, ha accolto la domanda cautelare proposta da un associato della Confconsumatori.
Era accaduto, infatti, che nell’elenco abbonati “Pagine Bianche” 2005, i dati relativi all’attività commerciale non erano stati correttamente inseriti sotto la categoria merceologica di appartenenza, con conseguente non rintracciabilità della stessa e perdite economiche.
E’ stato così promosso un ricorso in via d’urgenza al fine di ottenere un provvedimento in tempi rapidi.
Il giudice, quindi, in poco più di 30 giorni, ha emesso una ordinanza ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. con la quale ha ordinato alla Telecom ed alla Seat Pagine Bianche s.p.a.di emettere ed inoltrare a tutti gli abbonati di Brindisi e provincia apposita nota errata corrige dell’elenco relativa all’anno 2006.
Inoltre, ha ordinato alla Telecom Italia ed alla Seat Pagine Bianche di inserire correttamente nell’elenco abbonati 2007, i dati del nostro associato.
Oltre che per i provvedimenti con la stessa adottati, la pronuncia si segnala all’attenzione in quanto con essa il Giudice ha sancito due principi giuridici di particolare importanza per i consumatori.
Innanzitutto, è stato stabilito che nei casi di ricorsi di urgenza, come quello in esame, l’utente non è obbligato, come avviene in tutte le controversie promosse nei confronti dei gestori di telefonia (fissa e mobile), ad esperire il preventivo tentantivo di conciliazione, previsto dall’art. 1, 1° comma, l. 249/97.
Inoltre, è stato rilevato, nell’ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi, che l’erroneo inserimento dei dati sull’elenco, da parte della Telecom e della Seat Pagine Bianche, nelle rispettive attribuzioni, è sempre produttivo di un danno per l’utente, la cui sussistenza può essere ritenuta anche su base logico – presuntiva.
L’erroneo indicazione del nominativo di una società all’interno dell’elenco telefonico – nella fattispecie inserito tra gli abbonati di un comune diverso da quello di appartenenza – “...oltre a determinare un danno risarcibile per l’eventuale perdita di ricavi verificatasi nel periodo di vigenza degli elenchi contenenti l’errore di cui sopra (causa, che, come è noto, di per se non integra un danno irreparabile), è altresì idonea a determinare una irreparabile perdita di parte della clientela già acquisita, con conseguente danno per l’avviamento commerciale, nonché una grave lesione delle potenzialità espansive dell’esercizio commerciale; danni di tale genere sono assai difficilmente quantificabili, e risultano pertanto sostanzialmente qualificabili siccome irreparabili...”.
La pattuizione di interessi ultralegali in un contratto per adesione (contratto bancario) non costituisce clausola vessatoria e non va approvata specificamente (Cass. civ.sez. II 27.04.06 n. 9646)
Utenza telefonca - tentativo di conciliaziome
I
l mancato esperimento del tentativo di conciliazione (previsto dall'art. 1 co 11 L. 249\97 rende improponibile l'azione (Nel caso di specoe azione per ripetizione di spese di spedizione della fattura) Trib Nocera Inf. 15\10\06 in Corr Merito 2007 p. 31
APPALTO -
In tema di appalto è stata opportunamente chiarita dalla sentenza n. 8520 la compatibilità tra l’azione prevista dall’art. 1669 cod. civ. e l’azione contemplata dall’art. 2043 cod. civ., per far valere la responsabilità dell’appaltatore per gravi difetti dell’opera. L’azione ex art. 1669 cod. civ. si pone in rapporto di specialità rispetto alla seconda, risultando questa esperibile quando in concreto la prima non lo sia, perciò anche nel caso di danno manifestatosi e prodottosi oltre il decennio dal compimento dell’opera. Pertanto, poiché nell’ipotesi di esperimento dell’azione ex art. 2043 cod. civ. non opera il regime probatorio speciale di presunzione della responsabilità del costruttore, in tale caso spetta a colui che agisce provare tutti gli elementi richiesti dalla norma generale e, in particolare, anche la colpa del costruttore.
CONTRATTO D'OPERA - Nullità
La sentenza n. 13214 si segnala perché, riguardo all’ esercizio della professione forense e al diniego di diritto al compenso, afferma che, ai sensi dell’art. 2231 cod. civ., l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge, dando luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente – rilevabile anche d’ufficio –, priva il contratto di qualsiasi effetto.
CONTRATTO DI OPERA CONTRATTUALE - Associazioni professionali
Di sicuro interesse è poi Cass n. 24410, per la quale in tema di contratto d’opera intellettuale, l’associazione professionale, costituendo un autonomo centro di imputazione di interessi, ha la capacità di stare in giudizio in persona dei componenti o di chi ne abbia la rappresentanza legale, purché l’oggetto della prestazione di cui si chieda la liquidazione non presupponga la personalità del rapporto fra cliente e professionista.
MEDIAZIONE
CORRIERE MERITO 4/2008 – PAG. 425
TRIBUNALE DI BARI, 5 febbraio 2008 - Est. Simone - G. C. c. Alfa Immobiliare s.n.c.
Atipica - Validita` - Previsione del diritto alla provvigione anche in caso di rifiuto della parte di accettare una proposta conforme a quella indicata nelle condizioni dell’incarico - Inadempimento del mediatore all’obbligo di comportarsi con diligenza - Diritto della parte di rifiutare il pagamento della provvigione anche dinanzi ad una proposta conforme a quella indicata nelle condizioni di incarico
- Fattispecie. (c.c. artt. 1175, 1176, 1375, 1755, 1756
Nell’incarico di mediazione puo` essere previsto che il mediatore acquisisca il diritto alla provvigione anche nell’ipotesi in cui la parte rifiuti di accettare una proposta conforme a quella indicata nelle condizioni dell’incarico. Tuttavia, qualora il mediatore si renda inadempiente agli obblighi di diligenza cui e` tenuto, e` legittimo il rifiuto di concludere l’affare e di corrispondere la provvigione
CORRIERE MERITO 10/2008 PAG. 1011
TRIBUNALE DI MILANO, 1 aprile 2008 - Giud. Simonetti - C. c. M. e Banca
Intermediario - Culpa in vigilando - Per fatto del promotore. (c.c. art. 2049; D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 art.31)
E` dirimente ai fini della configurabilita` , in capo alla Banca, della responsabilita` prevista all’art. 31 T.U.F. il fatto che la fiducia riposta dal cliente nei confronti del promotore traesse fonte dal modo stesso di impostare il rapporto con il cliente con continua sovrapposizione e confusione tra promotore e Banca.
MEDIAZIONE - Obbligo di informazione
Sul controverso tema degli obblighi di informazione a carico del mediatore, vale registrare che per Cass. n. 5777 sussiste il dovere del mediatore di fornire tutte le informazioni di cui egli sia a conoscenza (compreso lo stato d’insolvenza dell’altra parte), che comprende sia le circostanze conoscendo le quali le parti o taluna di esse non avrebbero dato il consenso a quel contratto, sia le circostanze che avrebbero indotto le parti a concludere il contratto a diverse condizioni, con la conseguenza che la parte tenuta al pagamento della provvigione può far valere, secondo i principi di cui all’art. 1218 cod. civ., l’inadempimento del mediatore rispetto a tali obblighi per sottrarsi al pagamento della stessa provvigione.
Contratto di investimento finanziario . obbligo di informazione
Il cobntratto di acquisto di titoli obbligazionari, (BOND0 CIRIO) è nullo per contrarietà a normre imperative, se l'intermediario ometta di fornire idonee informazioni, con obbligo di restituzione del capitale (Tribunale Treviso 29\8\06 in Corrr Merito 2007 p. 23 )
POSTE
CORRIERE MERITO 4/2008 – PAG. 429
TRIBUNALE DI NAPOLI, 18 ottobre 2007 - Est. Russo - SI.DA. s.a.s. c. Poste Italiane s.p.a.
Poste Italiane s.p.a. e` responsabile contrattualmente per il ritardo nella consegna di un
plico inviato per posta celere ed e` tenuta al risarcimento del danno se e` fornita la prova
della sussistenza del ritardo, dell’effettivo contenuto del plico e del danno patito.
L'atto stragiudiziale di messa in mora del debitore ha efficacia interruttiva della prescrizione, anche se sottoscritto da difensore non munito di procura scritta del creditore,in quanto trattasi di atto giuridico in senso stretto,che non soggiace alla disciplina prevista per i negozi giuridici dall'art. 1324 C.C.(Corte App. Roma 10.05.2006 R. spa c I.F. in Corriere del merito 2006 p 985)
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Risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione il contrasto relativo alla eccezione di interruzione della prescrizione, espressione di due orientamenti diversi, l'uno che considera l'interruzione come eccezione in senso lato, rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del processo, l'altro che la considera eccezione in senso stretto, con la conseguenza della non rilevabilità d'ufficio. Con la sentenza n. 15661/05, le S.U. hanno composto il contrasto giurisprudenziale in ordine alla natura dell'eccezione di interruzione della prescrizione, ritenendola eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti. Vai alla sentenza Cass. Sezioni Unite 27/07/2005 n. 15661
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COMPENSI PROFESSIONALI
La sentenza n. 13209 aveva ripreso un precedente del 1992 per precisare che in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d’opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l’attività svolta in adempimento dell’obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l’obbligazione.
CORRIERE MERITO 7/2008 PAG. 779
TRIBUNALE DI MILANO, 2 maggio 2008 - Pres. Bernardini - Giud. Gentile - Immobiliare Capital s.p.a.c. Unicredit Banca d’Impresa s.p.a
Compromesso - Competenza - Eccezione di incompetenza - Deduzione in limite litis - Necessita(c.p.c. artt. 36, 38, 100, 806, 808, 817, 819 ter)
L’eccezione con cui si deduce che la controversia va devoluta alla cognizione di arbitri in forza di clausola compromissoria, investe una questione di competenza a carattere relativo e derogabile e, pertanto, resta preclusa ove non sollevata tempestivamente in limine litis con la prima difesa.
APPELLO - deposito sentenza impugnata
In tema di improcedibilità dell’appello per mancata produzione della sentenza impugnata, si è ritenuto che, quando la sentenza sia stata prodotta, ma manchi di alcune pagine, il giudice d’appello deve invitate la parte alla produzione e solo in caso di inottemperanza, può dichiarare l’improcedibilità (sentenza n. 16938).
31/05/2006
9.58.07
- La rinnovazione della notifica realizza il contemperamento degli interessi sia
del notificante che del destinatario dell'atto - CASSAZIONE CIVILE, Sezioni
Unite, Sentenza n. 10216 del 04/05/2006
|
NOTIFICA NON PORTATA A COMPIMENTO PER CAUSA INDIPENDENTE DALLA VOLONTA’ DEL NOTIFICANTE: La rinnovazione della notifica realizza il contemperamento degli interessi in gioco sia del notificante che del destinatario dell'atto. La Cassazione sottolinea che la notificazione e’ destinata a svolgere per il notificante, il momento in cui essa deve considerarsi perfezionata per il notificante medesimo si distingue da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario: sicche’, le norme in materia di notificazioni di atti processuali vanno interpretate nel senso che la notificazione si perfeziona, nei confronti del notificante, al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario. Inoltre, dispone che la rinnovazione della notifica che, in questo caso, si realizza il contemperamento degli interessi in gioco (entrambi presidiati dalla garanzia della difesa), quello, cioe’, del notificante di non vedersi addebitare il mancato esito della procedura notificatoria per la parte sottratta al suo potere di impulso e quello, del destinatario dell'atto, di essere posto in condizione di riceverlo ed approntare - nel pertinente termine (per lui decorrente da tale ricezione) - le proprie difese |
12/09/2005 8.13.42
- Rilevabile di ufficio l'interruzione della prescrizione - CASSAZIONE CIVILE,
Sezioni Unite, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005
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L’eccezione di interruzione della prescrizione, in quanto eccezione in senso lato, puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo sulla base di prove ritualmente acquisite agli atti. E’ quanto hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo un coontrasto giurisprudenziale che si era venuto a determinare circa la natura e la relativa disciplina processuale della interruzione del decorso della prescrizione.
Allegato Pdf: CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005 (Presidente V. Carbone, Relatore F. Roselli) |
Eccezione e domanda riconvenzionale
Il criterio discretivo fra eccezione e domanda riconvenzionale si è individuato nel fatto che sussiste la prima quando l’eccezione riconvenzionale è fatta valere solo per ottenere il rigetto della domanda altrui, mentre sussiste la seconda quando si chiede il riconoscimento delle conseguenze giuridiche nascenti dal fatto integrante l’eccezione (sentenza n. 15271).
19/10/2005
9.04.43
- Le deduzioni istruttorie costituiscono il termine ultimo per la indicazione
dei testi - CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 12959 del 16/06/2005
06/04/2006
8.08.49
- La testimonianza "de relato" è una legittima fonte di prova per sciogliere il
matrimonio - CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sntenza n. 2815 del 08/02/2006
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Sono valide prove per lo scioglimento del matrimonio anche le testimonianze degli amici. E’ quanto afferma la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione decidendo il caso di una coppia di Sanremo che, durante la luna di miele in Costa Azzurra, non avevano "consumato" il matrimonio; al ritorno dal viaggio il marito aveva espresso il proprio disappunto per il rifiuto della moglie a due amiche, chiedendo successivamente lo scioglimento del matrimonio civile, che era stato pronunciato in primo grado dal Tribunale di Sanremo e poi confermato in secondo grado dalla Corte di Appello di Genova. Secondo gli “Ermellini”, considerate l'impossibilita’ di provare l'inconsumazione e la difficolta’ di reperire prove dirette in una vicenda incidente sulla sfera intima delle persone, legittimamente possono essere valutate le testimonianze "de relato, dal momento che destinatari elettivi della vita intima di coppia sono proprio i parenti piu’ prossimi o gli amici piu’ stretti.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sntenza n. 2815 del 08/02/2006 (Presidente: M. G. Luccioli; Relatore: S. Del Core) |
COMPUTO DEI TERMINI
CORRIERE MERITO 7/2008 PAG. 778
TRIBUNALE DI ROMA, 12 febbraio 2008 - Giud. Mimmo - M. c. Vitti Centro s.r.l.
Termini - Computo - Termini a ritroso - Scadenza in giorno festivo - Proroga al primo giorno non festivo - Applicabilita` (c.p.c. art. 155)
L’art. 155, comma 4, c.p.c., recante la regola della proroga al primo giorno non festivo del termine che scada in giorno festivo si applica anche ai termini che si computano ‘‘a ritroso’’.
Morte della Parte - Interruzione - Eredi
CORRIERE MERITO 3/2008 – PAG. 282
CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, 5 dicembre 2007 - Pres. Balletta - Est. Di Mauro - X c. Y ed altri
Morte della parte - Interruzione - Riassunzione - Chiamato all’eredità - Inammissibilità - Conseguenze - Rimessione al giudice di primo grado. (c.c. art. 459 ss.; c.p.c. artt. 300, 301, 354)
Ove si determini l’interruzione del giudizio per morte di una delle parti, il giudizio deve essere riassunto nei confronti degli eredi, non essendo sufficiente a tal fine l’evocazione in giudizio di coloro che rivestono la qualità di chiamati all’eredità . Ne consegue che ove il giudizio riassunto sia stato definito nei confronti di cloro che hanno eccepito la qualità di semplici chiamati all’eredità , la sentenza deve ritenersi invalida, ed in sede di appello, unitamente ala dichiarazione di invalidità , deve disporsi la rimessione della causa al giudice di primo grad ex art. 354 c.p.c.
LITISCONSORZIO
CORRIERE MERITO 3/2008 – PAG. 287
CORTE D’APPELLO DI MILANO, 24 ottobre 2007 - Pres. Baldo - Est. Lamanna - Fidinvest c. R. ed altri
Rapporto plurisoggettivo - Domanda di accertamento - Litisconsorzio necessario - Sussistenza. (c.p.c. art. 102; c.c. art. 1306)
Quando sia in discussione l’esistenza stessa del rapporto obbligatorio plurisoggettivo, il litisconsorzio non può che essere di carattere necessario e coinvolgere tutti i soggetti del soggiacente rapporto sostanziale.
CONTRASTO GIUDICATI
Ove sulla medesima questione si siano formato due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione.Cass. civ., Sez. I, 26/02/1998, n.2082
PROCEDIMENTO CIVILE
PROCEDIMENTO CIVILE
Fascicolo di parte
Prove
Le modalità di produzione dei documenti sono stabilite dagli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ.. Ne consegue che, in mancanza di indicazione nell'indice del fascicolo di parte di un documento che si assume inserito nel medesimo all'atto della costituzione in giudizio, ovvero di deposito in cancelleria del documento che si assume prodotto dopo la costituzione in giudizio, e di comunicazione di esso alle altre parti (art. 170, quarto comma, cod. proc. civ.) o, se esibito in udienza, di menzione nel relativo verbale (art. 87 disp.att. cod. proc. civ.), si presume che il documento non sia stato acquisito al processo. E' pertanto onere della parte dimostrare che, invece, malgrado la mancanza di prova dell'osservanza di dette formalità, il documento è stato prodotto - ancorchè senza le modalità predette - nei termini stabiliti dal codice di rito e, cioè, nel regime anteriore alla legge n. 353 del 1990 - applicabile "ratione temporis" - non oltre l'udienza di precisazione delle conclusioni (artt. 184 e 189 cod. proc. civ. previgente).
Cass. civ., Sez. III, 19/07/2005, n.15189
PARTI IN CAUSA
Rossi C. Meie assicurazioni s.p.a. e Meie Spa ed altro
FONTE
Mass. Giur. It., 2005
CED Cassazione, 2005
RIFERIMENTI NORMATIVI
CPC Art. 170
CPC Art. 184
CPC Art. 189
GIURISPRUDENZA CORRELATA
Conformi
Cass. civ. Sez. II, 20/11/2006, n. 24568
Cass. civ. Sez. II, 20/11/2006, n. 24572
Cass. civ. Sez. I, 20/11/2006, n. 24581
Cass. civ. Sez. I, 16/11/2006, n. 24449
Cass. civ. Sez. I, 16/11/2006, n. 24449
Cass. civ. Sez. III, 16/11/2006, n. 24390
Cass. civ. Sez. I, 10/11/2006, n. 24056
Cass. civ. Sez. III, 08/11/2006, n. 23871
Cass. civ. Sez. I, 08/11/2006, n. 23793
Cass. civ. Sez. I, 08/11/2006, n. 23799
Cass. civ. Sez. I, 08/11/2006, n. 23795
Vedi
Cass. civ. Sez. II Sent., 31/05/2007, n. 12783
Domande: nuove
In tema di proposizione di domande nuove, l'accettazione del contraddittorio su di queste è rilevante, ai fini dell'ammissibilità delle stesse nelle cause instaurate anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, poichè il divieto di domande nuove in primo grado, diversamente che in grado di appello, risponde ad un interesse di tipo privato e non di ordine pubblico, salvo, poi, stabilire le modalità dell'accettazione, mentre rimane irrilevante nelle cause instaurate successivamente, per le quali vige il principio che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato è inteso non solo alla tutela dell'interesse di parte, ma anche di quello pubblico al corretto e celere svolgimento del processo, di tal che la tardività della domanda - in tale secondo caso - deve essere rilevata di ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte. (Rigetta, Trib. Chieti, 19 Febbraio 2002)
Cass. civ., Sez. III, 27/09/2006, n.20953
Domande: nuove
Non si può presumere l'accettazione del contraddittorio, sulla domanda nuova introdotta in corso di causa (nel giudizio di primo grado) in ragione della mera inerzia o del semplice silenzio della controparte a fronte della sua proposizione. È necessaria infatti la manifestazione esplicita di una volontà in tale senso o, per lo meno, di un comportamento concludente dal quale desumere inequivocabilmente una siffatta volontà. Comportamento non ravvisabile nelle mere difese prese subordinatamente nel merito della domanda nuova, in ordine alla quale la controparte legittimamente esercita il proprio diritto di difesa per l'ipotesi di eventuale ammissione della domanda stessa, pur contestata come nuova.
Cass. civ., Sez. II, 30/07/2004, n.14581
Domande: nuove
Il silenzio serbato da una parte sul documento irritualmente e tardivamente prodotto dall'altra non può valere come accettazione del contraddittorio sullo stesso, posto che il comportamento di una parte, successivo all'attività tardiva espletata dall'altra, per assumere il significato di accettazione del contraddittorio, deve essere univoco, sicchè non può assumere rilievo decisivo il semplice protrarsi del difetto di reazione o il silenzio.
Cass. civ., Sez. III, 19/07/2005, n.15189
Domande: nuove
La domanda di interessi moratori costituisce domanda nuova, perché presuppone l'introduzione in giudizio di un ulteriore elemento di fatto, quello della colpa del debitore, conseguendone che, anche nel vigore del vecchio testo dell'art. 184 cod. proc. civ., tale domanda non poteva essere formulata al di fuori dell'atto introduttivo del giudizio, e particolarmente, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni, salva l'accettazione del contraddittorio di controparte. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 18 Ottobre 2001)
Cass. civ., Sez. I, 05/06/2006, n.13183
12/05/2006 9.25.37
- Il consulente tecnico non ha diritto a compenso aggiuntivo per i chiarimenti
che costituiscono un'attività complementare e integrativa - CASSAZIONE CIVILE,
Sezione III, Sentenza n. 4655 del 02/03/2006
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PROCESSO CIVILE – COMPENSO AL CTU Il consulente tecnico non ha diritto ad un compenso aggiuntivo per i chiarimenti che non costituiscono un'attivita’ ulteriore e diversa rispetto a quella oggetto di consulenza ma un'attivita’ complementare e integrativa della stessa.Cassazione, Sentenza n. 4655 del 2 marzo 2006. |
CORRIERE MERITO 3/2008 – PAG. 292
TRIBUNALE DI MONZA, sez. dist. Desio, 29 agosto 2007 - Giud. Rolfi - G. F. ed altri c. Giuval s.r.l.
Consulenza tecnica in materia civile – Consulente deducente e consulente percipiente - Differenza - Accertamento del fatto da provare operato dal consulente - Legittimita` - Condizioni. (c.p.c. art. 194)
Il giudice può affidare al consulente tecnico non solo l’incarico di valutare i fatti da lui stesso accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente). Nel primo caso la consulenza presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi sono già stati completamente provati dalle parti; nel secondo caso la consulenza può costituire essa stessa fonte oggettiva di prova, senza che questo significhi che le parti possono sottrarsi all’onere probatorio e rimettere l’accertamento dei propri diritti all’attività del consulente. In questo secondo caso è necessario, infatti, che la parte quanto meno deduca il fatto che pone a fondamento del proprio diritto e che il giudice ritenga che il suo accertamento richieda cognizioni tecniche che egli non possiede o che vi siano altri motivi che impediscano o sconsiglino di procedere direttamente all’accertamento.
27/02/2006 8.28.25
- L'Ordinanza del giudice ha valore di atto pubblico - CASSAZIONE CIVILE,
Sezioni Uniite, Sentenza n. 27689 del 16/12/2005
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PROCESSO CIVILE - ORDINANZA - VALORE DI ATTO PUBBLICO - FATTISPECIE L’ordinanza (nel caso di specie resa in un procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.) ha valore di atto pubblico, tanto se pronunziata in udienza, quanto se emessa fuori udienza, purche’ sia munita della data e della sottoscrizione del giudice, e, se emessa fuori udienza, purche’ il deposito del provvedimento sia documentato dal cancelliere. Le comunicazioni che seguono le ordinanze pronunziate fuori udienza sono invece meri strumenti conoscitivi, che non incidono sull’esistenza e sulla validita’ di tali provvedimenti. (Fattispecie relativa alla soppressione da parte del giudice di un’ordinanza - sostituita con altro provvedimento di opposto tenore – resa fuori udienza e non ancora formalmente comunicata alle parti, ma gia’ depositata, iscritta al registro cronologico e riportata nel frontespizio del fascicolo).
Allegato Pdf: CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Uniite, Sentenza n. 27689 del 16/12/2005 (Presidente G. Nicastro, Relatore A. Mensitieri) |
10/02/2006 9.17.51
- Impugnazioni. Se è decorso l'anno la notifica dell’atto di integrazione in
cause inscindibili va fatta alla parte personalmente - CASSAZIONE CIVILE,
Sezioni Unite, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006
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PROCESSO CIVILE – IMPUGNAZIONE – CAUSE INSCINDIBILI – ORDINE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO – NOTIFICAZIONE
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che, nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente.
Allegato Pdf: CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 2197 del 01/02/2006 (Presidente V. Carbone, Relatore R. Preden) |
11/01/2006
8.31.05
- Ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di appello - CASSAZIONE
CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005
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Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere una questione di massima di particolare importanza in tema di ripartizione dell’onere probatorio in fase di gravame, escludono che l’onere dell’appellante debba essere individuato con esclusivo e retrospettivo riferimento alla posizione da lui assunta nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che se in quel giudizio l’appellante aveva assunto la qualita’ di convenuto, il suo onere probatorio rimarrebbe integro, anche nella successiva fase di gravame, quanto a tutti i fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto valere dall’attore. Al contrario, le Sezioni Unite affermano che, essendo l’appellante tenuto a fornire la dimostrazione della fondatezza delle singole censure mosse alle singole soluzioni offerte dalla sentenza impugnata, il cui riesame e’ richiesto per ottenere la riforma del capo decisorio appellato, l’appello da lui proposto, in mancanza di tale dimostrazione, deve essere respinto, con conseguenziale conferma sostitutiva dei capi di sentenza appellati, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale.
Allegato Pdf: CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005 (Presidente e Relatore V. Carbone) |
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La Corte di Cassazione con sentenza n. 12959 del 16.06.05 si θ pronunciata in materia di deduzioni istruttorie ed in particolare sul termine ultimo per la indicazione dei testi. La Corte afferma che dall’art. 184 cpc e dalla ulteriore normativa in materia si evince che il legislatore ha inteso stabilire per le deduzioni istruttorie, una precisa e rapida procedura, di cui il provvedimento di ammisssione costituisce l’atto finale. La normativa θ chiara sul fatto che, anche l’indicazione dei testi, deve precedere detto provvedimento di ammissione e che, dopo quest’ultimo, l’ultima attivita’ processuale giuridicamente possibile consiste nell’assunzione delle prove ammesse e che rare sono le eccezioni consentite, come quella stabilita dal 3° comma dell’art 184 cpc o quella satabilita dall’art.184 bis cpc. Quindi, sulla base di quanto esposto va enunciato il seguente principio di diritto “ In tema di deduzioni istruttorie, concernenti la prova testimoniale, il termine assegnato dal Giudice Istruttore ai sensi del 1° comma dell’art.184 cpc riguarda non solo la formulazione dei capitoli, ma anche l’indicazione dei testi. Una volta ammessa la prova non θ piω possibile provvedere a detta integrazione o integrare la lista testi eventualmente indicata tempestivamente; l’unica attivita’ processuale giuridicamente possibile circa le prove ammesse consiste nell’assunzione delle medesime”. Allegato Pdf: CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 12959 del 16/06/2005 (Presidente P. Vittoria, Relatore A. Talevi) |
09/08/2005 8.29.49
- Il divieto di produrre nuovi mezzi di prova in appello puo’ essere superato.
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005
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La produzione di documenti nuovi rientra nel divieto di produzione in appello di nuovi mezzi di prova, tranne il caso in cui la mancata produzione in primo grado non sia imputabile alla parte che intenda avvalersene o se il giudice ritiene di superare la preclusione perche’ la produzione di alcuni documenti risulta indispensabile ai fini della decisione. La sentenza offre una illuminante rassegna delle varie teorie elaborate dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di "nuovi mezzi di prova"
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17/05/2005 9.23.02
- Non sufficiente produrre in giudizio la sola ricevuta di ritorno della
raccomandata senza la la copia della lettera - Cassazione Civile, Sezione III,
Sentenza n. 10021 del 12/05/2005
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Non e’ sufficiente produrre in giudizio la ricevuta di
ritorno di una raccomandata per provarne il contenuto. E’ necessaria
l’esibizione di copia della lettera contenuta nella busta. Secondo i
supremi Giudici, la sola ricezione di quest'ultima da parte del
destinatario non costituisce prova del contenuto di essa. |
30/11/2004
12.16.46
- PROCURA - La mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al
ricorso non ne determina l'inammissibilità - CASSAZIONE CIVILE, Sezione I,
Sentenza n. 12568 del 08/07/2004.
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PROCURA - La mancanza di data nella procura apposta a margine o in calce al ricorso non ne determina l'inammissibilita’ dal momento che la posteriorita’ dal suo rilascio rispetto alla sentenza impugnata si ricava dall'intima connessione con l'atto al quale la procura accede.
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Cass: Pen. SS.UU. 28\12\06 n. 42363
E' nulla la sentenza se la grafia è illegibile
23/05/2005
7.58.09
- Irrilevante l'illeggibilità della firma apposta dal conferente alla procura
alla lite - CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005
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L'illeggibilita’ della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una societa’ esattamente indicata con la sua denominazione, e’ irrilevante, non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o della certificazione d'autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese; in assenza di tali condizioni, ed inoltre nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica, allegandosi genericamente la qualita’ di legale rappresentante, si determina nullita’ relativa, che la controparte puo’ opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 c.p.c., facendo cosi’ carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosita’ dell'atto iniziale, mediante chiara e non piu’ rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidita’ della procura ed inammissibilita’ dell'atto cui accede.
CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 4810 del 07/03/2005 |
30/05/2006
9.42.08
- Condanna alle spese del difensore in caso di inesistenza della procura, ma non
in ipotesi di invalidità - CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, Sentenza n. 10706
del 10/05/2006
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La Cassazione con il seguente orientamento, supportato anche dalle piu’ recenti pronunce giurisdizionali, (sent.ze n. 1115 e n. 6521) ha ammesso la condanna alle spese del difensore in caso di inesistenza e non anche in ipotesi di invalidita’ procura. Nel far cio’ ha affermato che “"l'attivita’ processuale svolta sulla base di una procura nulla e’ provvisoriamente efficace e percio’ riconducibile alla parte sino a quando la nullita’ non viene dichiarata, dato che in virtu’ della procura si e’ comunque instaurato un rapporto processuale con il soggetto che la procura ha conferito” |
Solo in ipotesi di procura inesistente, falsa ovvero rilasciata da soggetto diverso da quello rappresentato, è ammissibile la condanna alle spese del difensore. Ciò non è viceversa in caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia del mandato, poichè in tal caso la parte comunque assume la veste di parte processuale (Cass civ S.U. 10.05.06 n. 10706),
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Il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto ed in virtù del principio dell'unità della giurisdizione, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse od anche altre parti- desumendo dalle risultanze di un altro processo (incluso quello penale) elementi sui quali fondare il proprio convincimento. Vai alla sentenza Cassazione Civile - Sez. III - 06/04/2006 n. 8096 |
Consiglio di Stato , sez. VI, decisione 19.06.2009 n° 4151
In forza dell'art. 43, comma 6, D.P.R. n. 445 del 2000, un fax deve presumersi giunto al destinatario quando il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta regolarmente
Corte Suprema di Cassazione – Civile Sezione I Sentenza n. 5191/2008
Nel nostro ordinamento sussiste un principio secondo cui la mancata contestazione di fatti addotti da controparte implichi ammissione dei medesimi, salvi i casi - qui non ricorrenti - della esplicita ammissione di essi e della impostazione del sistema difensivo su circostanze ed argomentazioni incompatibili con il loro disconoscimento;
Sul ed. principio di non contestazione, alla iniziale giurisprudenza di questa Corte, cui si rifa la ricorrente, è poi seguita la sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 2002 (e le conformi pronunce delle sezioni semplici nn. 12010/2003, 405/2004, 2299/2004, 10031/2004, 19260/2004, 28381/2005), la quale, facendo leva sull'onere del convenuto - previsto dall'art. 416 c.p.c., per il rito del lavoro, e dall'art. 167 c.p.c., comma 1 (come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353), per il rito ordinario - di prendere posizione, nell'atto di costituzione, sui fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda, ha affermato che il difetto di contestazione di quei fatti ne implica l'ammissione in giudizio se si tratta di fatti cd. principali, ossia costitutivi del diritto azionato, mentre per i fatti ed. secondari, ossia dedotti in esclusiva funzione probatoria, la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 2.
A questa fondamentale apertura sono seguiti ulteriori sviluppi, con l'affermazione del più ampio principio secondo cui l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 167 e 416 c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale (come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.); conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto (Cass. 12636/2005, preceduta da Cass. 3245/2003, riferita al solo processo del lavoro, e seguita da Cass. 1540/2007, che ha esteso il principio al processo tributario).
Alla descritta evoluzione della giurisprudenza di questa Corte il collegio - pur prendendo atto di coeve pronu$ce che confermano acriticamente il precedente orientamento (v. Cass. 2959/2002, 13830/2004, 5488/2006) - intende dare continuità, confermando la sussistenza di un onere, per la parte costituita, di contestare tempestivamente i fatti allegati dalla parte avversaria, che altrimenti è esonerata dal fornirne la prova.
ART 700CPC
L'inserimento di un nominativo nell'elenco telefonico con errata ragione
sociale è tutelabile ex art 700 cpc (Trib. Brindisi 18\8\06 X c Telecom in Corr
merito p 1257)
ART 700cpc
Infiltrzioni d'acqua - ammissibilità del ricorso ex art 700 cpc da parte del conduttote
Il conduttore, essendo un mero detentore e non un possessore è legittimato a proporre ricorso ex art 700 non essendo esperibile alcuna atra azione tipica che spetta invece al possessore o persona titolate di diritti reali (Trib. napoli 3.10.06 G.I. Campese in Corr Mer. 2006 p. 1396
CORRIERE MERITO 01/2008 PAG 29
TRIBUNALE DI VENEZIA, sez. III, ord., 27 luglio 2007 - G.U. Simone - Elettrauto s.p.a. e C. c. Kiri s.r.l.
Ove le immissioni acustiche ed odorigene superino la soglia della normale tollerabilita` e cagionino, al comodatario di un immobile, stress, labilita` emotiva, esasperazione, riduzione della capacita` di concentrazione, che, pur non comportando il sorgere di una malattia psico-fisica, causano comunque un’alterazione delle sue quotidiane abitudini di vita, e` ammissibile il provvedimento d’urgenza per l’immediata cessazione dell’attivita` immissiva.
CORRIERE MERITO 2/2009 PAG. 129-130
TRIBUNALE DI MILANO, 1 dicembre 2008 - Pres. Tarantola - Rel. Bonaretti - Music Shape s.r.l. c. D. V.
Contratti - Trattative e responsabilita` precontrattuale - Natura giuridica - Responsabilita` extracontrattuale - Configurabilita` - Presupposti – Conseguenze - Risarcimento del danno - Contenuto - Compatibilita` con il risarcimento del maggior danno
ex art. 1591 c.c. - Sussistenza.(c.c. artt. 1337, 1338, 1591, 2043, 2056)
La responsabilita` precontrattuale e` configurabile in tutti i casi in cui un soggetto abbia compiuto azioni o sia incorso in omissioni contrastanti con i principi della correttezza e della buona fede, nell’ambito del rispetto dei principi garantiti dall’art. 2043 c.c. Pertanto, ai fini dell’affermazione di tale responsabilita` , e` sufficiente il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che - senza giusto motivo - abbia interrotto le trattative eludendo cosı` le aspettative della controparte, la quale, confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o abbia rinunciato ad occasioni piu` favorevoli. In caso di violazione della norma di cui all’art. 1337 c.c. il risarcimento del danno e` limitato al c.d. ‘‘interesse negativo’’, con la conseguenza che esso e` cumulabile con risarcimento del maggior danno previsto dall’art. 1591 c.c.
CORRIERE MERITO 01/2009 PAG. 17
Fatti illeciti
TRIBUNALE DI PIACENZA, 9 ottobre 2008 - Giud. Morlini - T. E. c. Societa` Autostrade Torino Alessandria Piacenza s.p.a.
Responsabilita` per cose in custodia - Responsabilita` oggettiva - Caso fortuito - Esclusione del nesso causale - Elemento soggettivo - Irrilevanza – Concessionari di strade e autostrade - Ripartizione della responsabilita` tra concessionari e utenti - Criteri. (c.c. art. 2051)
L’art. 2051 c.c. integra un’ipotesi di responsabilita` oggettiva, atteso che il caso fortuito previsto dalla norma esclude il nesso causale e non gia` l’elemento soggettivo. Ne deriva che i proprietari e concessionari della autostrade rispondono ex art. 2051 c.c. delle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, mentre e` configurabile il caso fortuito non solo per i pericoli provocati dagli stessi utenti, ma anche per quelli provocati da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attivita` di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere, cio` che impone di considerare l’evento dannoso imprevedibile ed inevitabile
CORRIERE MERITO 7/2009 – PAG. 725-726
TRIBUNALE DI BARI, 24 aprile 2009 - Giud. Romita - D. C. O. S e A. C. c. Direzione Didattica 28 Circolo Cesare Battisti e Assitalia
Responsabilita` degli insegnanti - Danno dell’alunno cagionato a se´ stesso - Natura giuridica della responsabilita` - Contatto sociale - Sussistenza - Responsabilita` contrattuale - Regime probatorio - Art. 1218 c.c. - Mancata prova del nesso causale da parte dell’genitore dell’alunno - Rigetto della domanda risarcitoria. (c.c. artt. 2043, 2048, comma 2)
In caso di danno cagionato dall’alunno a se´ stesso, sussiste un’ipotesi di responsabilita` contrattuale da contatto sociale, con conseguente applicabilita` del regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c., sicche´ , mentre l’attore deve provare il nesso di causalita` e che il danno si e` verificato nel corso dello svolgimento della prestazione scolastica, sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso e` stato determinato da causa non imputabile ne´ alla scuola ne´ all’insegnante.
CORRIERE MERITO 2/2009 PAG. 127
TRIBUNALE DI PIACENZA, 2 dicembre 2008 - Giud. Morlini - F. C. c. ANAS s.p.a.
Danni subiti da utenti della strada - Strada demaniale - Responsabilita` dell’ente proprietario della strada - Cose in custodia - Applicabilita` - Condizioni (c.p.c. art. 2051)
Per i sinistri occorsi agli utenti di una strada demaniale e` ravvisabile la responsabilita` dell’ente proprietario per cose in custodia ai sensi dell’art. 2051 c.c. ove, per le caratteristiche della strada, sia possibile esercitare la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa, potendo l’ente andare esente da responsabilita` soltanto se provi il caso fortuito, coincidente non gia` con il comportamento del responsabile bensı` con un elemento esterno, recante i caratteri dell’oggettiva imprevedibilita` ed inevitabilita` e che puo` essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
insidia e trabocchetto
Responsabilità civile, TRIBUNALE DI RIMINI, 1 marzo 2007 - Est. Cortesi C. c. Comune di Riccione Responsabilità extracontrattuale - Danno subito dall’utente di strada comunale - Responsabilità dell’ente proprietario – Presupposti - Insidia e trabocchetto - Necessità - Fattispecie (c.c. artt. 2043, 2051).
La responsabilità del Comune per il danno subito dall’utente di una strada (nella specie automobilista che ha urtato dei pali presenti sull’asse stradale) può essere affermata solo qualora ricorra una situazione di insidia, caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità e non prevedibilità del pericolo, che è onere del danneggiato provare (Fattispecie nella quale la responsabilità è stata esclusa in considerazione del fatto che i pali erano di notevoli dimensioni e dunque visibili e che il danneggiato aveva tenuto una condotta di guida anomala (CORR. 6/2007 P. 706).
Leasing sinistro stradale
Sul leasing si consolida, per opera di Cass. n. 12996, l’affermazione secondo cui l’art. 2054, terzo comma, cod. civ., che prevede una figura di responsabilità oggettiva non collegata alla colpa, è norma eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica in caso di autovettura oggetto di un contratto di leasing; pertanto è il proprietario concedente, e non l’utilizzatore del veicolo dato in leasing che è responsabile in solido con il conducente. La disciplina dell’articolo 91, secondo comma, del Codice della strada, introdotto con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che estende la responsabilità ex articolo 2054, terzo comma, al locatario in leasing, si applica solo ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore. Sul leasing finanziario la Corte, in sentenza n. 17145, dopo aver inquadrato il contratto nello schema del collegamento negoziale ammette l’utilizzatore (come nel mandato senza rappresentanza) all’esercizio diretto dell’azione di inadempimento e di risarcimento danni contro il fornitore
Manutenzione delle strade
L’inosservanza da parte della P.A., nella sistemazione e manutenzione di una strada (così come di ogni suolo pubblico), delle regole tecniche, ovvero dei comuni canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato davanti al giudice ordinario, sia quando tenda a conseguire la condanna ad un facere, sia quando abbia per oggetto la richiesta del risarcimento del danno patrimoniale, giacché una siffatta domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’Amministrazione, bensì un’attività materiale soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere (sentenza n. 22521).
In particolare, Cass. n. 3651 (nel riprendere l’orientamento già delineato da alcune pronunzie del 2003 e del 2004 emesse nel solco segnato da Corte Cost. n. 156 del 1999: nel 2006, vedi anche Cass. n. 16770) ha affermato l’applicabilità della responsabilità da custodia ex art. 2051 cod. civ. alla pubblica amministrazione, configurata quale responsabilità basata su una presunzione legale di colpa, vincibile con la prova del fortuito da parte del custode (proprietario della strada o ente gestore concessionario), trovando seguito anche nel corso del 2006: vedi Cass. n. 10040), che nel ravvisare nell’art. 2051 cod. civ., in accordo con la prevalente dottrina, un’ipotesi di responsabilità oggettiva (in base alla quale il custode è tenuto a risarcire il danno provocato dalla cosa in ragione della mera relazione di disponibilità e controllo della medesima, salvo il caso fortuito, inteso peraltro come fattore attinente non già ad un comportamento del responsabile bensì al mero profilo causale dell’evento, quale elemento “esterno” o fatto “estraneo” alla sfera di custodia, ivi ricompreso il fatto del danneggiato o del terzo, idoneo ad interrompere il nesso di causalità), ne esclude viceversa l’applicabilità nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali che sono oggetto di utilizzo generale e diretto da parte di terzi, per i quali non si ritiene oggettivamente possibile un efficace controllo ed una continua vigilanza tale da impedire l’insorgere di cause di pericolo per i cittadini.
CORRIERE MERITO 4/2008 – PAG. 426
TRIBUNALE DI BARI, 31 agosto 2007 - Giud. Colella - C. A. ed altri c. Comune Bari
Danni all’utente per l’utilizzo di beni demaniali - Responsabilita` della P.A. per omessa o insufficiente manutenzione - Applicabilita` - Prova del caso fortuito - In capo alla P.A. - Prova del nesso di causalita` tra la cosa in custodia e l’evento dannoso – In capo al danneggiato (c.c. artt. 2043, 2051)
La responsabilita` della P.A. ex art. 2051 c.c. e` configurabile anche con riferimento ai beni demaniali di notevole estensione e generalizzate modalita` d’uso, incombendo pertanto sulla stessa P.A. l’onere di fornire la prova idonea all’esclusione della suddetta responsabilita` ; tuttavia, spetta sempre al danneggiato dimostrare la sussistenza del nesso causale tra l’evento dannoso e la cosa, essendo necessario che i danni derivino dalla relazione con quest’ultima, con la conseguenza che la mancata allegazione comporta il rigetto della domanda di risarcimento.
CORRIERE MERITO 2/2009 PAG. 140
TRIBUNALE DI VENEZIA, 17 settembre 2008 - Giud. Simone - P. c. Comune Venezia e Anas. s.p.a.
Danni da cose in custodia - Responsabilita` della P.A. - Fondamento giuridico - Art. 2051 c.c. – Presupposto - Potere fisico implicante il dovere di custodia sulla cosa - Incertezza sulla situazione proprietaria del bene - Irrilevanza.(c.c. artt. 2043, 2051)
In caso di danni da cose in custodia della P.A., e` applicabile l’art. 2051 c.c. quando la porzione di bene, su cui poi si e` innestata una situazione di pericolo, sia circoscritta, permettendo cosı` di esercitare fattivamente un potere di controllo e di addossare al custode quei danni che siano estrinsecazione del rischio connesso alla custodia medesima; pertanto, la situazione di incertezza sul piano proprietario poco rileva ai fini dell’affermazione della responsabilita` , posto che la posizione di custode si identifica in una potesta` di fatto, sussistente in capo a chi in concreto controlla le modalita` d’uso e di conservazione del bene, e non necessariamente al suo proprietario.
PRECETTORI E MAESTRI
La sentenza n. 10030 ha ribadito che in tema di responsabilità civile a carico dei precettori e dei maestri, la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048, secondo comma, cod. civ. trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo, e non anche in caso di danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso.
CORRIERE MERITO 12/2008 PAG. 1247
TRIBUNALE DI TORINO, 15 luglio 2008 - Giud. Solvetti - P. c. M.
Colpa medica - Accertamento della responsabilita`- Danni risarcibili - Pregiudizi non patrimoniali -Necessita` della prova - Nuova classificazione delle singole voci di danno. (c.c. artt. 2043, 2059)
In tema di colpa medica, una volta accertata la responsabilita` del professionista, il giudice deve procedere alla liquidazione delle diverse voci di danno non patrimoniale (che vanno allegate e provate dall’attore) tenendo conto delle recenti innovazioni giurisprudenziali, le quali hanno reso opportuna una rivisitazione della materia ed una nuova classificazione delle diverse tipologie di pregiudizi in danni biologici, morali ed esistenziali
CORRIERE MERITO 10/2008 PAG. 1010
TRIBUNALE DI MILANO, 7 giugno 2008 - G.U. Spinnler - C. c. Ministero dell’Istruzione ed altri Danno dell’alunno - Autocagionato - Responsabilita` dell’insegnante - Onere probatorio (c.c. artt. 1218, 2048)
La responsabilita` a carico dell’insegnante per il caso di un danno cagionato dall’alunno a se stesso configura un’ipotesi di responsabilita` soggettiva aggravata, in ragione dell’inversione dell’onere probatorio, che grava il docente della prova liberatoria, ma che presuppone comunque la necessita` di accertare in concreto una condotta colposa a carico dell’insegnante.
RAPPORTO TRA GIUDICATO CIVILE E PENALE
CORRIERE MERITO 6/2009 – PAG. 603
TRIBUNALE DI MILANO, ord., 7 aprile 2009 - Pres. Padova - Est. Pannicelli - P. c. P. Pregiudizialita` penale - Sospensione necessaria. (c.p.c. art. 295; c.p.p. artt. 75, 651, 652, 654; disp. att. c.p.p. art. 211)
Nonostante l’intervenuta abrogazione in via di principio della c.d. pregiudizialita` penale, prima prevista dall’art. 3 del codice di procedura penale il giudizio civile puo` essere sospeso se tra il processo penale e quello civile ricorra il rapporto di pregiudizialita` indicato dall’art. 295 cod. proc. civ. e la sentenza penale possa esplicare, ai sensi degli artt. 651, 652 o 654 cod. proc. pen., efficacia di giudicato nel giudizio civile.
L’accertamento contenuto in una sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata perché il fatto non costituisce reato non ha efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., nel giudizio civile di danno, nel quale, in tal caso, compete al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio, e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all’esito del processo penale (sentenza n. 3193).
CORRIERE MERITO 7/2009 – PAG. 722
TRIBUNALE DI CUNEO, 3 aprile 2009 - Est. Macagno - F.L. c. Provincia Cuneo
Danni da cose in custodia - Responsabilita` della P.A. - Fondamento giuridico - Riparto dell’onere probatorio - Prova del nesso di causalita` - A carico del danneggiato - Prova liberatoria della P.A. – Dimostrazione del caso fortuito. (c.c. artt. 2043, 2051)
In caso di danni alla persona subiti in conseguenza dell’utilizzazione di una strada pubblica, la responsabilita` della P.A. e` riconducibile all’art. 2051 c.c., per cui, una volta accertato che il fatto dannoso si e` verificato a causa di un’anomalia della strada o delle sue pertinenze (e l’onere probatorio di tale dimostrazione grava sempre sul danneggiato), e` comunque configurabile la responsabilita` dell’ente pubblico-custode, salvo che quest’ultimo dimostri il caso fortuito, e cioe` che la situazione da cui e` derivato il danno si e` determinata in maniera improvvisa o per colpa esclusiva dello stesso danneggiato
13/03/2006 8.32.50
- Il notaio ha l'obbligo di procedre alle visure catastali in caso di
trasferimento immbiliare - CASSAZIONE PENALE, Sezione III, SEntenza n. 264 del
11/01/2006
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PROFESSIONI E PROFESSIONISTI – NOTAIO - RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE – OBBLIGO DI PROCEDERE ALLE VISURE CATASTALI IN CASO DI TRASFERIMENTO IMMOBILIARE Per il notaio richiesto della preparazione e stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della liberta’ e disponibilita’ del bene e, piu’ in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura, costituisce, salvo espressa dispensa per concorde volonta’ delle parti, obbligo derivante dall'incarico conferitogli dal cliente e, quindi, fa parte dell'oggetto della prestazione d'opera professionale, poiche’ l'opera di cui e’ richiesto non si riduce al mero compito di accertamento della volonta’ delle parti, ma si estende a quelle attivita’ preparatorie e successive necessarie perche’ sia assicurata la serieta’ e certezza dell'atto giuridico da rogarsi ed in particolare la sua attitudine ad assicurare il conseguimento dello scopo tipico di esso e del risultato pratico voluto dalle parti partecipanti alla stipula dell'atto. Conseguentemente, l'inosservanza dei suddetti obblighi accessori da parte del notaio da’ luogo a responsabilita’ contrattuale per inadempimento dell'obbligazione di prestazione d'opera intellettuale, a nulla rilevando che la legge professionale non contenga alcun esplicito riferimento a tale peculiare forma di responsabilita’.
Allegato Pdf: CASSAZIONE PENALE, Sezione III, Sentenza n. 264 del 11/01/2006 (Presidente V. Duva, Relatore R. Vivaldi) |
CORRIERE MERITO 4/2009 PAG. 358
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO, 27 gennaio 2009 - Giud. Beatrice - D’O. c. A.s.l. n. 3 ‘‘Centro Molise’’
Responsabilita` contrattuale del medico - Criteri di riparto dell’onere probatorio - Esistenza del contratto e inadempimento - Prova in capo al paziente - Mancanza dell’inadempimento o del nesso causale - Prova in capo al medico.
(c.c. artt. 1218, 1225)In tema di responsabilita` contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilita` professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del convenuto dimostrare o che tale inadempimento non vi e` stato ovvero che, pur esistendo, esso non e` stato eziologicamente rilevante.
CORRIERE MERITO 10/2008 PAG. 1012
TRIBUNALE DI MILANO, 3 giugno 2008 - Giud. Apostoliti - M.C., F.B. ed altri c. Casa di Cura Santa Rita s.p.a., Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor ed altri
Extracontrattuale alias aquiliana - Professionisti - Attivita` medico-chirurgica - Responsabilita` contrattuale della struttura sanitaria - Responsabilita` da contatto sociale del medico - Onere probatorio - Riparto – Mera limitazione, da parte del paziente danneggiato, alla prova del contratto e dell’insorgenza o aggravamento della patologia – Sufficienza - Fattispecie. (c.c. artt. 1176, 1218, 1223, 1228, 2697, 2049, 2236)
n tema di responsabilita` contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilita` professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell’onere probatorio, l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi e` stato ovvero che, pur esistendo, esso non e` stato eziologicamente rilevante
Cassazione civile Sentenza, Sez. III,
28/11/2007, n. 24742
Si segnala la sopra citata sentenza perché rappresenta nuovo ed importante
momento di riflessione su principi – da considerarsi ormai giurisprudenza
consolidata – in materia di responsabilità medica, di responsabilità della casa
di cura (principi che possono trovare applicazione in generale in strutture
sanitarie private o enti ospedalieri), di consenso informato.
Cardine della sentenza il tema relativo alla natura della responsabilità della
struttura sanitaria e la conseguente disciplina applicabile.
La natura contrattuale della responsabilità della casa di cura privata è
affermata dalla Cassazione in forze del fatto che l’accettazione del paziente
(in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale) comporta la
conclusione di un contratto (tra le altre anche Cass. Civ. n. 9085/2006;
Cass. Civ. n. 10297/2004; Cass. Civ. n. 11316/2003).
La cassazione, precisando che in un prima fase si era fatto rientrare il
contratto con la clinica nell’ambito del contratto d’opera professione (art.
2229 cc e seg), precisa invece che appare preferibile che pone a fondamento
della responsabilità della struttura sanitaria la figura del contratto atipico
c.d. di spedalità o di assistenza sanitaria.
Ne consegue che:
1. oggetto della obbligazione non è solo la prestazione del medico, ma una
prestazione complessa definita di “assistenza sanitaria”, fondata sul contratto
atipico di spedalità;
2. il criterio della responsabilità è unitario (casa di cura, struttura
sanitaria privata, ambulatorio autorizzato, struttura pubblica) non essendo
possibile differenziare la responsabilità in base alla natura del soggetto
danneggiante e trattandosi di violazioni che incidono sul bene della salute,
3. è irrilevante, ai fini della responsabilità contrattuale della struttura
sanitaria, lo status giuridico del medico in relazione alla struttura nella
quale è stato eseguito l’intervento o la prestazione: in ogni caso, questi, nel
momento in cui effettua la prestazione all’interno della struttura sanitaria, è
considerato quale ausiliario necessario, indipendentemente dal tipo di rapporto
che intercorre (anche se il sanitario è “di fiducia” del paziente)
RESPONSABILITA' DEL MEDICO - NATURA - PRESCRIZIONE
CORRIERE MERITO 6/2009 – PAG. 608
TRIBUNALE DI BARI, 26 marzo 2009 - Giud. Cassano - A.V.L., A.T. e A.M. c. G.G., L.G. e Azienda Usl BA/5
Colpa medica - Natura - Contrattuale – Disciplina applicabile - Onere probatorio dell’assenza di colpa - A carico del medico - Diligenza qualificata - Limitazione di responsabilita` ex art. 2236 c.c. – Solo in caso di imperizia - Termine di prescrizione - Decennale. (c.c. artt. 1176, 1218, 2236)
La responsabilita` del medico e` di natura contrattuale, con la conseguenza che si applica il regime proprio di questo tipo di responsabilita` , sia in ordine alla ripartizione dell’onere della prova (nel senso che spetta sempre al medico-debitore la prova della mancanza della colpa, mentre il paziente e` tenuto soltanto a provare il rapporto contrattuale intercorso con il professionista e allegare le conseguenze negative patite), sia in ordine ai principi delle obbligazioni del contratto d’opera professionale relativamente alla diligenza e al grado di colpa (se vi sia stata imprudenza e/o negligenza da parte del sanitario, la limitazione di responsabilita` di cui all’art. 2236 c.c. non opera sicche´ il medico risponde anche nell’ipotesi in cui la sua colpa sia ritenuta di lieve entita` ), sia in ordine al termine di prescrizione (decennale non quinquennale).
26/04/2005
8.06.12
- La responsabilita’ civile dell’ente ospedaliero ha sempre natura contrattuale
- CASSAZIONE CIVILE, Sezione III, Sentenza n. 2042 del 02/02/2005
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Il rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto fa si’ che la responsabilita’ civile dell'ente ospedaliero venga inquadrata nella responsabilita’ contrattuale che puo’ conseguire sia all'inadempimento delle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente debitore (art. 1218 c.c.), sia all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario (art. 1228 c.c.), il quale assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
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CORRIERE MERITO 01/2008 PAG 21
TRIBUNALE DI MILANO, 3 ottobre 2007 - G.U. Zoia - F. D. ed altri c. Azienda Ospedaliera Niguarda Ca’ Granda ed altri Professionisti - Attivita` medico-chirurgica - Responsabilita` contrattuale da ‘‘contatto sociale’’ – Conseguenze in tema di oneri probatori relativi a inadempimento, colpa e relativa gravita` .(c.c. artt. 2043, 2697, 1176, 1218, 1223, 2236; l. 23 ottobre 1992, n. 421; l. 30 dicembre 1992, n. 502)
In tema di responsabilita` dell’ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, inquadrabile nella responsabilita` contrattuale, consistendo l’obbligazione professionale in una obbligazione di mezzi, e` a carico del danneggiato la prova dell’esistenza del contratto e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuova patologia), nonche´ del relativo nesso di causalita` con l’azione o l’omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi o dell’ente ospedaliero la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.
Consenso informato -
CORRIERE MERITO 6/2009 – PAG. 607
TRIBUNALE DI
BARI, 10 marzo 2009 - Giud. Simone - I. M. c. S. C. e Anthea s.r.l. ed altri
Medica - Intervento chirurgico - Consenso informato- Genericita` - Risarcimento
del danno - Condizioni. (c.c. artt. 1218, 1228, 1322)
La violazione dell’obbligo del consenso informato gravante sul sanitario prima
dell’intervento chirurgico, ravvisabile anche a fronte di una informazione
generica in ordine ai rischi dell’intervento stesso, non comporta l’obbligo
risarcitorio in favore paziente danneggiato ove quest’ultimo non sia in
condizione di dimostrare in giudizio che, qualora correttamente informato dei
rischi, avrebbe negato il consenso all’intervento.
Sussiste responsabilità contrattuale, avente natura autonoma in ipotesi di errato o mancante consenso informato che consenta al paziente di conoscere le prestazioni mediche, responsabilità autonoma e diversa da quella per l'errato intervento. Sussiste infatti un diritto di informazione e di autodeterminazione prima di decidere se e come avere preastzioni medico - chirurgiche (App. Venzia 23.06.03; Trib. Milano 25.02.05; Trib Venezia 13.12.04 v. Coo Mer 2006 p. 1365 ss.)
In tema di responsabilità del medico e della struttura ospedaliera per violazione dell’obbligo di consenso informato del paziente, la sentenza n. 5444 ha posto l’importante principio in base al quale la responsabilità del sanitario (e di riflesso della struttura per cui egli agisce) per violazione dell’obbligo del consenso informato discende dalla tenuta della condotta omissiva di adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente venga sottoposto e dalla successiva verificazione – in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa – di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, senza che in proposito assuma rilievo accertare se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, essendo detto accertamento del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni. Tale trattamento
CORRIERE MERITO 12/2008 PAG. 1247
TRIBUNALE DI TORINO, 15 luglio 2008 - Giud. Solvetti - P. c. M.
Colpa medica - Accertamento della responsabilita`- Danni risarcibili - Pregiudizi non patrimoniali -Necessita` della prova - Nuova classificazione delle singole voci di danno. (c.c. artt. 2043, 2059)
In tema di colpa medica, una volta accertata la responsabilita` del professionista, il giudice deve procedere alla liquidazione delle diverse voci di danno non patrimoniale (che vanno allegate e provate dall’attore) tenendo conto delle recenti innovazioni giurisprudenziali, le quali hanno reso opportuna una rivisitazione della materia ed una nuova classificazione delle diverse tipologie di pregiudizi in danni biologici, morali ed esistenziali
22/09/2004
0.49.12
- Il chirurgo estetico che sbaglia deve risarcire anche i danni, oltre a
restituire la parcella (CASSAZIONE CIVILE)
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La formula ''soddisfatti o rimborsati'', tipica dei ''contratti commerciali'' non si applica nei confronti di quei pazienti che subiscono interventi di chirurgia estetica che non danno i risultati voluti. Lo sottolinea la Cassazione, avvertendo che i maghi del bisturi che sbagliano simili delicati interventi non possono cavarsela solo restituendo al paziente insoddisfatto il prezzo della parcella medica, ma devono provvedere a risarcire tutti i danni morali e patrimoniali causati per loro colpa. Esprimendo questo indirizzo la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una signora romana, Giacomina D., contro la sentenza della Corte d'Appello della capitale che le aveva liquidato solo 1.700 euro per essere stata operata, con un intervento di riduzione del seno, in modo insoddisfacente.
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Sussiste la responsabilità del medico e dell'ospedale per un errato intervento chirurgico ( Trib Venezia 7.8.06 in Corr Mer. 2006 p. 1397 s.
CORRIERE MERITO 3/2008 – PAG. 279
TRIBUNALE DI NAPOLI, 8 febbraio 2008 - Pres. Montella - X c Y
Separazione dei coniugi - Gravissime condizioni di salute di uno dei coniugi - Mancata assistenza dell’altro
- Esclusione - Fattispecie. (c.c. art. 151)
La gravissima patologia cui è affetto un coniuge, che impedisce qualsiasi svolgimento della vita familiare, costituisce causa di intollerabilità della convivenza e può fondare la pronuncia di separazione senza addebito all’altro coniuge, che ha posto fino alla convivenza, non potendo pretendersi da quest’ultimo una condotta di assoluta ed eccezionale abnegazione, tale da indurlo a restare comunque al fianco dell’infermo (nella specie il marito era affetto da sclerosi a placche, in stato avanzato, ed era validamente assistito dai familiari, mentre la moglie, con la figlia minore, si era allontanata).
Famiglia TRIBUNALE DI MARSALA, 26 febbraio 2007 - Pres. Giamo - Est. Tomaiuoli - Z.C. c. P.R.A. Matrimonio - Cessazione degli effetti civili - Assegno di mantenimento - Figlio maggiorenne non autosufficiente – Diritto esclusivo del figlio - Esclusione - Pagamento in favore del genitore convivente – Possibilità (c.c. art. 155 quinquies).
Anche in seguito all’entrata in vigore dell’art. 155 quinquies comma 1, c.c., introdotto dall’art. 1 della l. 8 febbraio 2006, n. 54, il coniuge convivente con il figlio maggiorenne non autosufficiente puo` pretendere dall’altro coniuge il versamento di un assegno a titolo di contribuzione al mantenimento del figlio (CORR. 6/2007 P. 701).
APPELLO NAPOLI, 11 aprile 2007 - Pres. Martone Est. Castiglione Morelli Separazione dei coniugi - Figli minori - Conflittualità tra i coniugi - Affido condiviso – Esclusione (c.c. art. 155).
In tema di separazione dei coniugi, deve escludersi l’affidamento condiviso del figlio minore (nella specie infradecenne), in caso di accesa conflittualità tra i coniugi, dovendosi preferire l’affido esclusivo, nell’interesse del minore, al genitore con cui lo stesso da anni convive, nonostante i buoni rapporti del minore stesso con l’altro genitore (CORR. 6/2007 P. 701-702).
CORRIERE MERITO 10/2008 PAG. 1008
GIUDICE DI PACE MONZA, 13 maggio 2008 - Giud. Ambrosini - N.B. c. C.I.C. Separazione dei coniugi - Figli (provvedimenti relativi ai) - Assegno di mantenimento - Genitore affidatario - Maggiore eta` sopravvenuta del figlio - Autorizzazione del contributo dovuto dall’altro genitore - Richiesta di rimborso e futura contribuzione da parte del coniuge affidatario all’altro coniuge - Ammissibilita` (c.c. artt. 147, 148, 155; l. 1 dicembre 1970, n. 898 art. 6; l. 16 marzo 2006, n. 54)
Anche dopo l’entrata in vigore della L. 16 marzo 2006 n. 54, il genitore affidatario il quale continui a provvedere direttamente e integralmente al mantenimento dei figli divenuti maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti resta legittimato non solo ad ottenere ‘‘iure proprio’’, e non gia` ‘‘capite filiorum’’, il rimborso di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall’altro genitore, ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli stessi.
AFFIDO CONDIVISO - COMPETENZA
La nuova disciplina dell'affido condiviso non ha inciso sui criteri di competenza processuale tra Tribunale ordinario e Tribunale dei minori. ( Tribunale Monza 11\10\06 un Corr. Merito 2007 p. 25)
08/03/2006
9.51.00
- Affidamento congiunto dei figli anche nel giudizio di separazione - CASSAZIONE
CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 1202 del 2001/2006
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FAMIGLIA – SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI – AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI FIGLI Anche in sede di separazione tra i coniugi, il giudice puo’ affidare il figlio congiuntamente ad entrambi i coniugi, trovando applicazione l'art. 6 della legge sul divorzio (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'art. 11 della legge 6 marzo 1987, n. 74), il quale dispone che il tribunale, pronunciando lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvede in ordine alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, e, ove lo ritenga utile all'interesse del minore, puo’ disporne l'affidamento congiunto. In questo contesto, il disporre l'affidamento congiunto, anziche’ quello esclusivo, e’ questione rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro normativo di riferimento l'interesse del minore medesimo e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimita’. (Vedi legge 1 marzo 2006 n. 54) |
CORRIERE MERITO 2/2009 PAG. 126
CORTE D’APPELLO DI NAPOLI, decr., 17 ottobre 2008 - Pres. De Luca - P. A. c. R. A.
Separazione di coniugi - Minore - Affido condiviso - Genitore collocatorio - Luogo di residenza – Mutamento - Autorizzazione giudiziale o consenso dell’altro genitore - Mancanza - Conseguenze – Mutamento del collocamento e sanzioni ex art. 709 ter c.p.c. (c.c. art. 155; c.p.c. artt. 709, 709 ter)
In tema di separazione dei coniugi, disposto l’affidamento condiviso dei figli minori, il genitore presso cui questi ultimi sono collocati in via privilegiata, puo` sı` mutare il luogo di residenza, proprio e dei minori, ma solo con il consenso dell’altro, ovvero su autorizzazione giudiziale, potendo altrimenti incorrere nelle sanzioni di cui all’art. 709 ter c.p.c., ed atteso che il Giudice adito - al fine di tutelare l’interesse del minore, e salvaguardarne i rapporti del minore con l’altro genitore, puo` collocarlo presso quest’ultimo.
25/05/2006 10.08.39
- L'infedeltà insorta dopo la crisi matrimoniale non comporta l'automatico
addebito della separzione - CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 8216 del
07/04/2006
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La nascita di un figlio fuori dal matrimonio a pochi mesi dall'udienza di comparizione dei coniugi non ha carattere decisivo ai fini dell'addebitabilita’ della separazione in quanto dimostra solo l'esistenza di una relazione extraconiugale senza dire se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale o, piuttosto, se essa sia intervenuta quando gia’ era matura una situazione di intollerabilita’ della convivenza.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 8216 del 07/04/2006 (Presidente M. G. Luccioli, Estensore S. Di Amato)
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13/01/2006 8.56.21
- I figli maggiorenni con un lavoro non hanno diritto al mantenimento, anche se
svolgano una attività non redditizia - CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n.
26259 del 02/12/2005
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I figli maggiorenni con un lavoro non hanno diritto al mantenimento, anche se svolgano una attivita’ non redditizia. Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione confermando una sentenza della Corte di Appello di Genova che aveva dato ragione all'ex marito che si era rifiutato di mantenere il figlio che, ormai maggiorenne, era da alcuni anni a capo di una attivita’ commerciale, nonostante gli affari non andassero bene. Per la Suprema Corte, infatti, pur essendo vero che il figlio non aveva l'indipendenza economica, la soluzione preferibile sarebbe stata quella di cambiare lavoro, cosa non difficile per chi sia in possesso di capacita’ ed esperienze lavorative, piuttosto che insistere nel mantenimento di una attivita’ non redditizia.
CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 26259 del 02/12/2005 (Presidente: M. G. Luccioli; Relatore: P. Giuliani) |
26/09/2005
9.05.46
- Separazione. Il giudice puo' disporre d'ufficio le indagini sulla consistenza
patrimoniale dei coniugi - CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 10344 del
17/05/2005
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L'art. 5, comma 9, della l. 898/1970, nel testo novellato dall'art. 10 della l. 74/1987 - il quale, in tema di riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile, stabilisce che, "in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria", deve ritenersi applicabile in via analogica - stante l'identita’ di ratio, riconducibile alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno in questione - anche in materia di separazione di coniugi, con riguardo all'assegno di mantenimento.
E' pur vero che l'esercizio di detto potere,
che costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della
prova, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, e non
puo’ essere considerato anche come un dovere imposto sulla base
della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro
rispettive condizioni economiche. Ma esiste un limite a tale
discrezionalita’, da rinvenire nella circostanza che il giudice,
potendosi avvalere di detto potere, non puo’ rigettare le istanze
delle parti relative al riconoscimento e alla determinazione
dell'assegno sotto il profilo della mancata dimostrazione degli
assunti sui quali si fondano, facendo capo in tal caso allo stesso
l'obbligo di disporre accertamenti di ufficio (vedi, in tal senso,
Cassazione 8417/2000).
CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n. 10344 del 17/05/2005 |
14/02/2005
13.48.45
- I genitori sono tenuti a mantenere i figli fino a quando questi non hanno
raggiunto l'indipendenza economica. - CASSAZIONE CIVILE, Sezione I, Sentenza n.
22500 del 01/12/2004
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I genitori sono tenuti a mantenere i figli fino a quando questi non hanno raggiunto l'indipendenza economica. La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore eta’, od oltre un dato limite dalla stessa, ma si protrae fino al momento in cui il figlio abbia raggiunto una propria indipendenza economica ovvero versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio e/o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di una idonea attivita’ lavorativa o per avere detta attivita’ ingiustificatamente rifiutato. La Suprema Corte ha anche precisato che il genitore, il quale contesti la sussistenza del proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni che non svolgano attivita’ lavorativa retribuita, e’ tenuto a fornire la prova che cio’ dipenda da una condotta colpevole del figlio che persista in un atteggiamento di inerzia nella ricerca di un lavoro compatibile con le sue attitudini, rifiuti le occasioni che gli vengano offerte o abbandoni senza valide giustificazioni il posto di lavoro da lui occupato.
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CORRIERE MERITO 3/2009 PAG. 256
TRIBUNALE DI PRATO, ord., 29 gennaio 2009 - S. M. c. R. L.
Matrimonio - Separazione personale fra coniugi - Ordinanza di revoca o modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c. - Reclamo - Inammissibilita`(c.p.c. artt. 669 terdecies, 708)
Le ordinanze rese dal giudice istruttore, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, recanti revoca o modifica dei provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c. non sono reclamabili.
07/02/2005
9.41.48
- Contro i provvedimenti di modifica delle condizioni della separazione, emessi
dalla Corte d'appello in sede di reclamo, è sempre proponibile il ricorso per
Cassazione - Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 24265 del 30/12/2005
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Contro i provvedimenti di modifica delle condizioni della separazione, emessi dalla Corte d'appello in sede di reclamo, e’ sempre proponibile il ricorso per Cassazione di cui all'articolo 111 della Costituzione, per violazione di legge o mancanza assoluta di motivazione. Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 24265 del 2004, depositata lo scorso 30 dicembre. |
Affidamento congiunto ed assegno di mantenimento dei figli
Cassazione , sez. I civile, sentenza 18.08.2006 n° 18187
L’affidamento congiunto non elide l’obbligo patrimoniale dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, in relazione alle proprie esigenze di vita e alla propria capacità economica, secondo le regole generali in materia di separazione e divorzio.
Lo ha chiarito la Cassazione, con la sentenza n. 18187 del 18 agosto 2006, definendo il rapporto intercorrente fra l’affidamento congiunto e l’assegno di mantenimento.
Argomento cardine alla base di tale conclusione è la considerazione delle diverse finalità assolte dall’affidamento congiunto e dall’assegno di mantenimento, nel contesto delle vicende di separazione o di scioglimento del matrimonio.
CORRIERE MERITO 7/2009 – PAG. 717
Assegno divorzile
TRIBUNALE DI ROMA, 3 aprile 2009 - Pres. Ricciardi, Rel. Sangiovanni - Tizio c. Caia
Divorzio - Assegno divorzile - Natura giuridica – Assistenziale - Criterio per il riconoscimento del diritto all’assegno - Inadeguatezza dei mezzi o impossibilita` di procurarseli - Rilevanza degli altri criteri – Esclusivamente ai fini del quantum (l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5
Nella disciplina dettata dall’art. 5, L. n. 898/1970, l’assegno divorzile si configura con natura eminentemente assistenziale, essendone condizionata l’attribuzione alla specifica circostanza della mancanza di mezzi adeguati o dell’impossibilita` di procurarseli per ragioni oggettive; gli altri criteri ivi previsti, invece, sono destinati ad operare solo se l’accertamento dell’unico suddetto elemento attributivo si sia risolto positivamente, poiche´ essi incidono unicamente sulla quantificazione dell’assegno
In materia di revisione dell’assegno divorzile, allorché a fondamento dell’istanza dell’ex coniuge obbligato, rivolta ad ottenere la totale soppressione del diritto al contributo economico, sia dedotto il miglioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge beneficiario (nella specie dipendente dall’acquisto per s
uccessione ereditaria
della proprietà e della comproprietà di
beni immobili), il giudice, ai fini
dell’accoglimento della domanda, non può
limitarsi a considerare isolatamente
detto miglioramento, attribuendo ad esso
una valenza automaticamente estintiva
della solidarietà postconiugale, ma –
assumendo a parametro l’assetto di
interessi che faceva da sfondo, e da
risultato, al precedente provvedimento
sull’assegno divorzile – deve verificare
se l’ex coniuge, titolare del diritto
all’assegno, abbia acquistato, per
effetto di quel miglioramento, la
disponibilità di “mezzi adeguati”, ossia
idonei a renderlo autonomamente capace,
senza necessità di integrazioni ad opera
dell’obbligato, di raggiungere un tenore
di vita analogo a quello avuto in
costanza di matrimonio.
a pretesa a che ciascun cittadino degli Stati europei aderenti al sistema dell'euro possa percepire direttamente e personalmente una quota proporzionale del cosiddetto signoraggio monetario, ossia del reddito che l'istituto di emissione ritrae dalle monete messe in circolazione, necessariamente esula dall'ambito della giurisdizione, sia essa quella del giudice ordinario sia del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sopranazionalì: funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto (in tema di difetto assoluto di giurisdizione si vedano tra le altre, benché in relazione a fattispecie diverse da quella qui presa in esame, Sez. un. 12 luglio 1968, n. 2452; 17 ottobre 1980, n. 5583; 24 ottobre 1988, n. 5740; 8 gennaio 1993, n. 124; 19 maggio 1993, n. 5691; 5 giugno 2002, n. 8157).Discende da ciò il difetto assoluto di giurisdizione alla quale manca il potere di emanare una decisione di merito da parte di qualsiasi giudice(SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 21 luglio 2006, n. 16751).
Le Sezioni Unite, n. 16751, hanno escluso l’appartenenza ai cittadini dei Paesi aderenti del reddito di signoraggio, affermando quindi che la pretesa del cittadino rivolta ad ottenere una quota proporzionale del signoraggio monetario esula dall’ambito della giurisdizione, sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in quanto al giudice non compete sindacare il modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono indiscutibilmente comprese quelle di politica monetaria, di adesione a trattati internazionali e di partecipazione ad organismi sovranazionali, funzioni in rapporto alle quali non è dato configurare una situazione di interesse protetto a che gli atti in cui esse si manifestano assumano o non assumano un determinato contenuto.
CORRIERE MERITO 4/2008 – PAG. 408
TRIBUNALE DI NAPOLI, 27 settembre 2007 - Pres. Montella - Est. Napolitano X c. Y
Separazione dei coniugi - Addebito - Mobbing – Rilevanza – Fattispecie (c.c. art. 151)
La continua denigrazione di un coniuge da parte dell’altro, integrando il c.d. mobbing, può comportare l’addebito della separazione al coniuge responsabile di tali abusi (nella specie l’addebito è stato escluso perchè il tribunale non ha ritenuta raggiunta la prova della riferibilità alla moglie dello stato depressivo in cui versa il marito).
TRIBUNALE DI NAPOLI, 2 maggio 2007 - Giud. Criscuolo X c. Y ed altri Di persone - Morte del socio-Liquidazione della quota del socio deceduto - Diritto di credito - Legittimazione passiva - Società – Sussistenza (c.c. art. 2284).
In materia di società di persone (nella fattispecie società in accomandita semplice), ove lo statuto preveda che, in caso di morte del socio, gli altri soci possano optare tra la prosecuzione dell’attività con gli eredi e lo scioglimento del rapporto limitatamente al socio deceduto, il credito relativo alla liquidazione della quota può essere fatto valere nei confronti della società e non dei singoli soci(CORR. 7/2007 P. 844).
CORRIERE MERITO 3/2008 – PAG. 295
CORTE D’APPELLO DI MILANO, 20 novembre 2007 - Rel. Lamanna - Pres. Patrone - Penice Immobiliare s.r.l. c. Agenzia delle Entrate
Di capitali - Cancellazione dal registro delle imprese
- Effetti. (c.c. art. 2495)
In base al nuovo testo dell’art. 2495 cod. civ., la cancellazione della società dal registro delle imprese intervenuta in corso di giudizio, anche se anteriore alla legge di riforma, determina l’irreversibile estinzione dell’ente, con conseguente carenza di legittimazione del liquidatore a far valere, dopo la cancellazione, crediti di pertinenza della società.
CASS. 3811/09
APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DELLO STATO
La liquidazione dell’attività professionale svoltasi davanti ai giudici dello Stato deve avvenire esclusivamente in base alle tariffe professionali che disciplinano la professione legale davanti ai tribunali ed alle corti di quello Stato (Cass., Sez. I, 11 settembre 2008, n. 23397)
CASS. 2140/09
Il motivo, con cui si censura che il Giudice di merito ha immotivatamente disatteso la nota spese presentata, appare fondato alla luce del principio più volte affermato da questa Corte che il giudice può disattendere la nota spese solo con apposita motivazione circa le voci non riconosciute e gli importi modificati.
COMPENSAZIONE SPESE
CASS. 775/09
Con i motivi sette e otto si censura la disposta compensazione delle spese processuali, doglianza che appare fondata poiché la Presidenza è risultata soccombente nel giudizio di merito (art. 91 c.p.c.) ed è del tutto irrilevante, ai fini della ripartizione delle spese processuali fra le parti in causa, la circostanza che l’Amministrazione non abbia provocato la lite.
la compensazione delle spese giudiziali rientra nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito che, se congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 18857 del 20/09/2004; n. 16162 del 18/08/2004; n. 2090 del 04/02/2004; n. 5386 del 05/04/2003; n. 16057 del 15/11/2002; n. 11597 del 02/08/2002; n. 14095 del 01/10/2002; n. 1898 del 11/02/2002).
CASSAZIONE 1417/09
In sede di ricorso per cassazione, la determinazione del giudice di merito relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che il mero riferimento a prestazioni che sarebbero state riconosciute in violazione della tariffa massima, senza la puntuale esposizione delle voci in concreto liquidate dal giudice, è da qualificarsi generico, con derivante inammissibilità dell’inerente motivo.
CORRIERE MERITO 6/2008 PAG. 661
TRIBUNALE DI ROMA, 18 febbraio 2008 - Giud. Pernigotti - A. c. Comune di Roma
Pronuncia sulle spese - Compensazione – Obbligo di motivazione - Sussistenza - Giudizi pendenti - Applicabilita`.(c.p.c. art. 92)
La norma innovativa contenuta nell’art. 92, comma 2, c.p.c., secondo cui il giudice e` tenuto a motivare la compensazione delle spese di lite, si applica a tutti i giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore.
DECISIONE – CONSIGLIO DI STATO – R.G. 860/06
La motivazione dell’esercizio del potere di compensazione “per giusti motivi” può del tutto mancare, ma ritengono che le ragioni della statuizione compensatoria debbano essere comunque desumibili dal contesto della decisione (v. in particolare Cass. 1° n. 1887/98, n. 4455/99, n. 2066/02, n. 10861/02, n. 11597/02).
La necessità che la
giustificazione dell’esercizio del
potere discrezionale in questione
risulti, sia pure per implicito,
verificabile dalla lettura della
complessiva motivazione della decisione,
cui la statuizione ex art. 92 c.p.c.
comma 2, inerisce, è stata
particolarmente evidenziata, nella
sentenza n. 4455/99.
Art 96 cpc
La parte che debba sostenere una lite va
incontro ad una serie di disagi quali, a
titolo di esempio, l'apprensione
connessa all'esito del giudizio, la
perdita di tempo e di danaro per la
ricerca della documentazione probatoria
e per la consultazione del proprio
legale, e via discorrendo. Ove, quindi,
tali aggravi non siano quelli normali,
frutto di una normale dialettica
processuale, ma, al contrario, quelli
particolarmente ampliati e odiosi
connessi ad una subita aggressione con
una lite del tutto temeraria, ben
risulta fondata la richiesta di
risarcimento ex art. 96 cp.c. e, in
mancanza di una precisa prova
sull'ammontare del danno, questo può
sicuramente essere liquidato secóndo
equità.
(Trib. Milano 8 sez 22\3\06 n 3662 in
Corr merito 06 p 1263)
IVA
Oggetto della condanna
nelle spese dev’essere anche la somma
dovuta dal vincitore al suo difensore
per I.V.A. (sentenza n. 2529).
NULLITA' DELLA PROCURA
Solo in ipotesi di procura inesistente, falsa ovvero rilasciata da soggetto diverso da quello rappresentato, è ammissibile la condanna alle spese del difensore. Ciò non è viceversa in caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia del mandato, poichè in tal caso la parte comunque assume la veste di parte processuale (Cass civ S.U. 10.05.06 n. 10706),
24/10/2005 8.03.35
- Il Tour Operator deve risarcire il danno esistenziale conseguente a vacanza
rovinata - CIUDICE DI PACE di Casoria, Sentenza n. 3231 del 08/09/2005
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Dopo la sentenza sul “Black Out”, dal Giudice di Pace di Casoria arriva una nuova interessante decisione su una questione di grande attualita’. Il turista che si veda costretto a rinunciare alla vacanza gia’ pagata a causa di inconvenienti imputabili al tour operator ha diritto al risarcimento dei danni. Il caso rientra nella disciplina relativa ai contratti di viaggio che trova le sue fonti normative nella Convenzione sul Contratto di Viaggio firmata a Bruxelles nel 1970 e recepita nel nostro ordinamento con la Legge n. 1084 del 27 Dicembre 1977 nonche’ nel decreto legislativo n. 111 del 17 Marzo 1995 emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernenti i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". L'organizzatore di viaggi, dunque, risponde di “qualunque pregiudizio” causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto. Secondo il Gdp, nella locuzione "qualunque pregiudizio" risieda il fondamento normativo dell'obbligo, per l'organizzatore del viaggio, di risarcire sia i danni patrimoniali che non, alla cui categoria appartiene il danno esistenziale, subito dal consumatore |
CORRIERE MERITO 01/2009 PAG. 14
Risarcimento del danno
GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI, 29 settembre 2008 - Giud. Bruno - Tizio c. s.p.a. (ZETA)
Contratto di trasporto aereo - Inadempimento nell’esecuzione - Responsabilita` contrattuale – Sussistenza - Risarcimento danno da vacanza rovinata - Esclusione in mancanza di prova – Risarcimento del danno esistenziale - Esclusione per mancata violazione di un diritto costituzionalmente protetto.
(Regolamento CE 11 febbraio 2004, n. 261; c.c. artt. 1218, 1223, 1226, 1681; cod. nav. artt. 939 ss., 397-418, 942 bis, 949)
In tema di danni derivati al viaggiatore per inadempimento nell’esecuzione del trasporto aereo, sussiste responsabilita` contrattuale del vettore aereo a norma dell’art. 1681 c.c., mentre va escluso il risarcimento sia del danno da vacanza rovinata - se l’attore non fornisce la prova che la mancata partenza gli ha ingenerato un notevole stress psicologico per non aver potuto usufruire del week-end vacanza - sia del danno c.d. esistenziale - il quale non sussiste a fronte di ogni inconveniente che puo` verificarsi nella normale vita quotidiana, ma solo in presenza della lesioni di diritti costituzionalmente protetti.
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La dizione usata dal legislatore nell’art 9, primo comma, della legge 24 marzo 1989 n. 122, il quale consente ai proprietari di immobili di realizzare "nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti", deve essere interpretata estensivamente, e quindi come comprensiva anche dei box seminterrati, purché realizzati entro l’area di pertinenza dell’immobile.
La possibilità di derogare agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti rende derogabili anche le norme sulle distanze delle costruzioni dai confini di proprietà, in quanto, a fronte di una disciplina speciale dettata dalla superiore esigenza di contrastare la congestione ambientale, la disciplina delle distanze, preposta alla salvaguardia di interessi prevalentemente privatistici di buon vicinato e di ordinato esercizio della proprietà, deve necessariamente recedere.